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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 22194/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti in rubrica perché illecitamente deteneva, al fine di cederla, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; -che, con un unico motivo, lamenta l'eccessività della pena irrogata dal momento che il Tribunale avrebbe determinato la pena partendo da una quantificazione ben superiore al minimo edittale e senza motivare specificamente sul punto; -che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato al di fuori delle strette ipotesi contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotto dall'arti., gomma 50, della

I. n. 103 del 2017), nella specie applicabile essendo la richiesta di applicazione della pena stata avanzata successivamente al 03/08/2017 (quale relativo momento determinante, corrispondente alla data di entrata in vigore della nuova norma, considerato dall'art. 1, comma 51 della

I. n. 103 cit.).

In base alla novellata disciplina, infatti, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di motivi di ricorso diversi da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. seguendo, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma. di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti in rubrica perché illecitamente deteneva, al fine di cederla, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; -che, con un unico motivo, lamenta l'eccessività della pena irrogata dal momento che il Tribunale avrebbe determinato la pena partendo da una quantificazione ben superiore al minimo edittale e senza motivare specificamente sul punto; -che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato al di fuori delle strette ipotesi contemplate dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotto dall'arti., gomma 50, della I. n. 103 del 2017), nella specie applicabile essendo la richiesta di applicazione della pena stata avanzata successivamente al 03/08/2017 (quale relativo momento determinante, corrispondente alla data di entrata in vigore della nuova norma, considerato dall'art. 1, comma 51 della I. n. 103 cit.). In base alla novellata disciplina, infatti, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di motivi di ricorso diversi da quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. seguendo, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma. di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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