CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 3 ORDINANZA sul ricorso 14046/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 64 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso; -controricon-enti - avverso la sentenza n. 138/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2009 davanti al Tribunale di Trani il Comune di Molfetta, [OSCURATO:PERSONA] - dirigente dell'U.T.C. del Comune di Molfetta - e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di danni nella misura di euro 330.000 o nella diversa misura di giustizia, oltre accessori, per avere subito, quale proprietario in diritto di superficie di un appartamento, con pertinenze (cantina e autorimessa), in una palazzina sita in Molfetta, in Prolungamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, l'adozione di un provvedimento del Sindaco del Comune di sgombero della palazzina e la successiva demolizione, senza suo consenso, dell'edificio, con parziale ricostruzione da parte del Comune, così perdendo il diritto di proprietà. Si costituivano il Comune di Molfetta e [OSCURATO:PERSONA], resistendo; si costituiva pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo difetto di legittimazione passiva in quanto l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero dell'Interno, responsabile dell'operato del Sindaco; a ciò l'attore aderiva, ottenendo l'autorizzazione a chiamare tale Ministero, che pure si costituiva resistendo. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza del 16 febbraio 2016, rigettava la domanda attorea. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano il Comune di Molfetta, il Ministero dell'Interno e [OSCURATO:PERSONA], il quale presentava appello incidentale condizionato. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 27 gennaio 2020, rigettava l'appello principale, ritenendo assorbito quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in Otto motivi, illustrati anche con memoria; si sono difesi con rispettivo controricorso il Ministero dell'Interno e il Comune di Molfetta. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello confermato la sentenza di primo grado laddove aveva accolto una eccezione mai avanzata dai convenuti. La Corte territoriale avrebbe respinto il primo motivo del gravame con cui l'attuale ricorrente lamentava il diniego del risarcimento del danno per applicazione d'ufficio dell'articolo 1227, secondo comma, c.c. Tale eccezione non sarebbe mai stata sollevata dalle controparti, e la giurisprudenza di legittimità la qualifica non rilevabile d'ufficio. La corte territoriale, però, avrebbe contrastato quanto rilevato dall'attuale ricorrente riportando in modo impreciso il contenuto della comparsa di risposta del Comune di Molfetta, attribuendogli di avere eccepito che il [OSCURATO:PERSONA], con la richiesta di proroga del termine concesso con l'ordinanza sindacale di sgombero dalla palazzina, avrebbe dato acquiescenza a tale ordinanza, per cui non poteva dolersi del danno; inoltre il condominio avrebbe il 12 dicembre 2004 "adottato la delibera di demolizione" con voto favorevole, pur condizionato, del [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il Comune di Molfetta si sarebbe limitato a escludere che l'attore "potesse invocare l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero" avendo proposto reiterata istanza di proroga del termine della sua esecuzione; non avrebb j2z7 però eccepito che l'attore stesso in tal modo si fosse reso responsabile dell'aggravamento del danno derivatogli. Il giudice d'appello così avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c., per cui il giudice di legittimità avrebbe il potere/dovere di esaminare e interpretare gli atti processuali per valutare la fondatezza o meno del relativo error in procedendo. Nel caso in esame, le difese del Comune di Molfetta sarebbero state "dirette solo a confutare la tesi della illegittimità dell'ordinanza" per difetto di urgenza, senza addebitare a controparte "maggiori danni derivati dall'esecuzione dell'illegittima ordinanza sindacale". In realtà, il Comune avrebbe inteso "solo contestare il presupposto dell'illegittimità di tale provvedimento, ovvero la sussistenza del diritto dell'attore di dolersi di tale vizio". 2. Il secondo motivo, proposto in subordine al precedente, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1227, secondo comma, c.c. per avere negato il risarcimento dei danni derivati dalla emissione della illegittima ordinanza per la mancata impugnazione di tale ordinanza. Sarebbe erroneo escludere il risarcimento dei danni per l'omessa impugnazione, dato che l'onere di diligenza del creditore non potrebbe obbligarlo ad un'azione giudiziaria come insegna la giurisprudenza di legittimità. Sussisterebbe al riguardo una discrasia con la giurisprudenza amministrativa, ma quest'ultima obbligherebbe comunque il giudice a valutare se una tempestiva reazione processuale o stragiudiziale del danneggiato avrebbe ridotto o eliminato il danno: valutazione, questa, non compiuta dal giudice d'appello, il quale non avrebbe "indagato affatto se la proposizione di una tempestiva impugnazione dell'ordinanza di sgombero avrebbe potuto escludere i pregiudizi patiti dall'appellante". Peraltro "l'ordinanza di sgombero non era affatto finalizzata alla realizzazione della demolizione dell'edificio, ma solo al suo risanamento, con la presentazione di un progetto di restauro", e "nessun immediato collegamento vi era, all'epoca, tra lo sgombero disposto dal Comune di Molfetta e l'illecita 4'? operazione di utilizzo di fondi pubblici per realizzare addirittura la demolizione e la ricostruzione degli edifici privati". 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1227, primo comma, c.c. per avere ritenuto che la condotta del ricorrente "avesse contribuito a determinare il danno". Il giudice d'appello, evidentemente cosciente della fondatezza del gravame, "dopo aver imprecisamente riferito il contenuto delle eccezioni svolte in primo grado dal Comune", afferma "ambiguamente" che il Comune aveva "tempestivamente posto un'eccezione in ordine alla condotta dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva contribuito a determinare il danno" di cui chiedeva il risarcimento. Ciò parrebbe "spostare" dall'articolo 1227, secondo comma, all'articolo 1227, primo comma, c.c., cioè ad una eccezione rilevabile d'ufficio. Peraltro "le argomentazioni adottate dalla corte territoriale per sorreggere la tesi della corresponsabilità dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno" consisterebbero soltanto nell'affermare che "l'impugnazione dell'ordinanza di sgombero avrebbe consentito di «evitare ogni eventuale danno e non solo di limitarlo»", onde non si sarebbe nell'ambito dell'articolo 1227, primo comma, bensì nel secondo comma. 4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 42 Cost. e 832 c.c., falsa applicazione degli articoli 1703 ss. c.c., violazione degli articoli 1108 c.c., 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, "per aver ritenuto legittimamente disposta, contro la volontà del [OSCURATO:PERSONA], la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione, in attesa del conferimento da parte sua di un idoneo mandato in tal senso in favore del Comune di Molfetta". Il giudice d'appello avrebbe ritenuto che il verbale dell'assemblea condominiale del 12 dicembre 2004 avesse conferito validamente al Comune il mandato di demolire e ricostruire l'edificio. A ciò il ricorrente oppone che, sussistendo "diritto di proprietà superficiaria delle singole unità immobiliari dell'edificio" cioè un diritto individuale, il mandato avrebbe dovuto essere rilasciato da ciascun comproprietario uti singulus. All'assemblea non erano presenti tutti i proprietari, per cui il giudice d'appello avrebbe violato le norme che tutelano il diritto di proprietà - gli articoli 42 Cost. e 832 c.c. - e quelle che disciplinano il mandato - articoli 1703 ss. c.c. -, considerandolo conferito anche dall'attuale ricorrente "nonostante fosse chiaramente emerso che quest'ultimo si fosse rifiutato di sottoscrivere la convenzione che era stata predisposta alla stregua della deliberazione adottata dal Consiglio comunale". Aderendo al primo giudice, la corte territoriale avrebbe "apoditticamente" ritenuto che "le condizioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento al Comune di Molfetta dell'incarico di demolizione e ricostruzione sarebbero state irrilevanti, ai fini dell'efficacia della delibera" (questo, fin d'ora, deve precisarsi che è stato ritenuto dal Tribunale - v. sentenza d'appello, pagina 4 -, anche se poco dopo - v. pagina 5 - implicitamente la corte territoriale vi aderisce) nonostante "le argomentazioni addotte dall'appellante in proposito, che dimostravano invece come lo stesso tenore del deliberato assembleare non corrispondesse affatto allo schema di mandato approvato dall'ente comunale". Detto schema, peraltro, avrebbe ulteriormente sottolineato l'appellante che non aveva rispettato i "limiti sanciti dalle volontà individuali dei partecipanti all'assemblea, perché non aveva determinato con precisione la quota dei costi di ricostruzione che sarebbe gravata sui singoli proprietari (come preteso dai condomini partecipanti alla riunione), né soprattutto aveva previsto che l'appalto concernesse la completa e totale ricostruzione dell'opera", essendosi poi l'attuale ricorrente per questo "successivamente rifiutato di sottoscrivere il documento ufficiale della convenzione, precludendo così la giuridica efficacia del mandato conferito all'ente comunale". L'appellante infatti avrebbe evidenziato che il mandato non conferito da tutti i comproprietari era inefficace, in riferimento agli articoli 1108, terzo comma, e 1139 c.c. L'appellante altresì avrebbe "stigmatizzato" un erroneo riferimento del Comune all'articolo 30 I. 5 agosto 1978 n. 457, che consentirebbe di derogare gli articoli 1120, 1121 1136 c.c. solo qualora si tratti di piani di recupero relativi immobili situati in "zona di recupero", il che non sarebbe stato nel caso in esame. Per corroborare quanto esposto, si argomenta pure sulla condotta difensiva che avrebbero scelto gli avvocati del Comune, e si rammenta, inoltre, che il contratto della pubblica amministrazione agente iure privatorum esige forma scritta ad substantiam, per cui per essere valido il mandato a demolire e ricostruire l'immobile avrebbe dovuto costituire "un unitario documento contrattuale sottoscritto da tutti i comproprietari e dal legale rappresentante dell'ente comunale". 5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1418 in relazione all'articolo 1343 c.c. "per la nullità per illiceità della causa del mandato ad eseguire la demolizione della ricostruzione mediante l'utilizzo di fondi pubblici". In subordine al motivo precedente, si sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare che il mandato de quo era nullo per causa illecita, giacché il Comune "intendeva utilizzare fondi pubblici per la soddisfazione di interessi del tutto privati". "L'appellante" avrebbe infatti "precisato" che il Comune di Molfetta si era avvalso di quattro milioni e mezzo di euro di cui era beneficiario in forza della I. 29 dicembre 2003 n. 376 "concernente il finanziamento di opere pubbliche", e precisamente per "palazzine di edilizia economica e popolare di proprietà comunale". Quindi il verbale assembleare del 12 dicembre 2004 sarebbe stato nullo ex articolo 1418 c.c. "perché fondato su di una causa illecita (l'utilizzo di fondi pubblici per realizzare un'opera privata)", e la Corte d'appello, "pur sollecitata al riguardo, ha dato per scontato che il verbale assembleare del 12 dicembre 2004 consentisse la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui erano ricomprese le unità immobiliari" dell'attuale ricorrente, benché questo "non avesse affatto conferito alcun mandato al Comune" e "l'operazione fosse palesemente illecita". 6. Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. enti locali per avere ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente di sgombero ... nonostante la reiterata proroga del termine di esecuzione". L'ordinanza emessa dal Sindaco il 7 ottobre 2004 ai sensi di tale norma aveva assegnato ai proprietari degli alloggi il termine perentorio di venti giorni per lo sgombero a tutela della pubblica e privata incolumità, il termine di sessanta giorni per presentare un progetto esecutivo sugli interventi statici previsti per ripristinare le condizioni di sicurezza e il termine di successivi sessanta giorni per eseguire i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità. Tale ordinanza sarebbe illegittima, sia per la "stridente contraddittorietà tra l'ordine di rilascio e quello di progettare il risanamento", sia e soprattutto perché l'inesistenza dell'urgenza sarebbe stata dimostrata dal fatto che l'ordinanza non fu eseguita nell'assegnato termine perentorio di venti giorni, "che fu prorogato addirittura per ben due volte e comunque non fu nemmeno rispettato nei termini reiteratamente prorogati". Presupposti dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono "un pericolo irreparabile ed imminente della pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile ..., e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti", non potendosi emettere una siffatta ordinanza "per fronteggiare situazioni che siano prevedibili o permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, a tutela della pubblica incolumità"; e il reiterato rinvio dello sgombero avrebbe dimostrato che "detto presupposto in realtà non sussistesse affatto". Il giudice d'appello, però, avrebbe escluso l'illegittimità dell'ordinanza "per il solo fatto che le proroghe del termine di rilascio furono richieste (anche) dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]": il che, però, non toglierebbe che la prorogabilità del termine concesso per l'esecuzione avrebbe dimostrato l'inesistenza del presupposto dell'urgenza, "unica ragione per attribuire al Sindaco un potere autoritativo di tal genere, riferibile allo Stato". L'insussistenza del presupposto d'urgenza per l'esercizio di tale potere avrebbe quindi ancor più connotato l'illegittimità dell'ordinanza, la quale avrebbe "agevolato e ricostituito solo il presupposto per dare poi luogo - in maniera del tutto illegittima ed arbitraria - all'abbattimento della costruzione in difetto del consenso dell'odierno ricorrente". D'altronde le richieste di proroga non avrebbero costituito acquiescenza, mirando soltanto a "ridurre gli effetti dannosi dell'ordinanza"; e nel caso in esame l'acquiescenza non sussisterebbe. 7. Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 c.p.c., "per aver trascurato di considerare che il CTU aveva espresso le sue valutazioni senza la possibilità di esaminare l'edificio preesistente, che era già stato demolito, e sulla sola scorta delle altre perizie che erano state svolte e che il Comune di Molfetta, emettendo l'ordinanza di sgombero finalizzata alla presentazione di un progetto di risanamento, considerava certamente sanabili i vizi della palazzina". La Corte d'appello non avrebbe appunto tenuto in considerazione il fatto che il CTU non aveva compiuto un diretto accertamento delle condizioni della palazzina, essendo questa già demolita, ma aveva soltanto esaminato l'opera di altri tecnici, ovvero una perizia redatta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e una redatta per il Comune di Molfetta, che peraltro avrebbero riguardato altre palazzine. L'incarico conferito al CTU sarebbe consistito soltanto nell'interpretare tali altre perizie e nel verificare se fossero rispettose delle norme tecniche, oltre ad accertare l'ammontare dei danni che avrebbe subito l'attuale ricorrente. Il CTU peraltro si sarebbe fondato "sostanzialmente su perizie provenienti da una sola delle parti", trascurando di considerare invece "le considerazioni tecniche di parte" dello stesso ricorrente (qui si richiamano i documenti prodotti in primo grado come nn. 45 e 50). Il giudice d'appello avrebbe pertanto violato l'articolo 115 c.p.c. "poiché non può essere negato valore probatorio alle consulenze tecniche prodotte in causa da una delle parti senza indicare i motivi per cui ne sia stata esclusa la rilevanza ed è stato invece attribuito valore probatorio solo alle indagini tecniche della controparte, considerate come facenti piena prova, così recependo, senza apprezzamento critico, elementi di prova oggetti invece a valutazione". Inoltre la corte territoriale non avrebbe considerato che, "come ben sottolineato dall'appellante", il Comune aveva emesso l'ordinanza di sgombero "sul presupposto della piena stabilità dei vizi" della palazzina, avendo infatti assegnato ai proprietari un termine per presentare progetti di restauro per recuperarne pienamente agibilità ed abitabilità. L'ordinanza di sgombero, d'altronde, sarebbe stata "emessa in epoca successiva" rispetto al deposito delle perizie richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e ciò dimostrerebbe appunto che il Comune "non considerava affatto indispensabile la demolizione". Sarebbe poi opportuno ricordare che l'attuale ricorrente "aveva svolto le funzioni di tecnico incaricato dai condòmini per il controllo e il monitoraggio delle strutture della palazzina". Quindi entrambi i giudici di merito avrebbero "illegittimamente sostituito le proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione comunale" che, rientrando nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, sarebbero sindacabili dal giudice solo "quando ne sia fondatamente contestata e provata la macroscopica irragionevolezza, l'irrazionalità, la illogicità, la arbitrarietà o il travisamento dei fatti": pertanto il giudice non potrebbe avvalersi di una CTU su cui basare un giudizio opposto alle valutazioni tecniche della pubblica amministrazione, se queste "non siano macroscopicamente illogiche o irragionevoli". La corte territoriale dunque avrebbe "fondato la propria decisione trascurando totalmente di considerare tali elementi di prova, che pure erano stati ben evidenziati nelle difese dell'appellante". La valutazione del giudice di merito sulle risultanze della CTU che sia "viziata da errore di percezione" sarebbe sindacabile ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., qualora l'errore riguardi una circostanza oggetto della discussione; e il giudice di legittimità, "trattandosi di macroscopici errores in procedendo, ben può esaminare direttamente gli atti di causa e riscontrare i vizi in cui è incorsa la corte territoriale trascurando di prendere in considerazione gli elementi probatori a cui si era affidato l'appellante", i quali avrebbero dimostrato l'inesistenza di un pericolo di crollo dello stabile, "contrariamente alle frettolose opinioni dei vari tecnici che avevano preso in esame le altre palazzine del complesso". 8. L'ottavo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 952 e 954 c.c. per non aver ritenuto estinto il diritto di proprietà superficiaria del ricorrente benché il nuovo edificio sia stato costruito dal proprietario del suolo ed egli non avesse il diritto di ricostruirlo. Il giudice d'appello ha escluso l'estinzione del diritto di proprietà superficiaria del ricorrente reputando che, ai sensi dell'articolo 954, terzo comma, c.c., la demolizione non la provocasse, il che "sarebbe desumibile anche dall'atto di intimazione notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2010, con cui si invitava lo stesso a comparire nello studio del notaio ... per prendere possesso del nuovo immobile". Si oppone che l'attuale ricorrente non era titolare di un diritto di superficie sul suolo comunale ma solo della "proprietà separata (di parte) della costruzione realizzata su tale suolo", in quanto proprietario di un'unità abitativa e del pertinente garage al piano interrato. La proprietà superficiaria - cioè "la proprietà separata della costruzione eseguita su suolo altrui" - andrebbe distinta dal diritto di superficie, cioè "il diritto di edificare una costruzione su suolo altrui", in deroga al principio dell'accessione. Osserva il ricorrente che "nel caso di proprietà separata dalla costruzione, il diritto si estingue ove sopravvenga la distruzione della costruzione stessa", mentre il titolare del diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 954, terzo comma, c.c., ha "il diritto di ricostruire l'edificio crollato". Il primo caso si applicherebbe alla posizione del ricorrente, al quale infatti sarebbe stata "trasferita dalla società ITALCO la proprietà separata", per cui non potrebbe avvalersi dell'articolo 954, terzo comma, c.c. Pertanto il Comune "avrebbe dovuto trasferire ad hoc la proprietà delle nuove unità immobiliari in favore dell'odierno ricorrente (complete e rifinite in ogni dettaglio), non essendo affatto sufficiente l'offerta della sottoscrizione di un mero atto ricognitivo e di una materiale consegna di un alloggio totalmente incompleto e lasciato a rustico ". Quindi il ricorrente non avrebbe "ottenuto nulla in cambio", perché la nuova costruzione non gli apparterrebbe e sarebbe appunto stata lasciata a rustico. 9. Poiché i primi tre motivi riguardano in sostanza il quantum dei danni risarcibili, seguendo una priorità logica si devono prendere le mosse a monte dell'insorgenza del preteso diritto risarcitorio, cioè dai motivi seguenti. 9.1 In primis, dunque, si deve affrontare il quarto motivo, il quale, nonostante la rubrica si riferisca ad un raggio normativo più ampio, in realtà verte sulla validità del mandato di demolizione e ricostruzione dell'immobile conferito al Comune di Molfetta nell'assemblea condominiale del 12 dicembre 2004 - secondo la corte territoriale in tale occasione anche dall'attuale ricorrente -, e sostiene che si tratta di questioni già prospettate nell'atto d'appello. Nella sentenza impugnata vengono indicati sinteticamente come proposti nell'atto d'appello otto motivi - nella esposizione della vicenda processuale, a pagina 2s. -, nessuno dei quali però attinente a tale tematica. Nella premessa del ricorso - da cui si deve comunque attingere, per il principio di autosufficienza evincibile dall'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. -, e precisamente nelle pagine 15-16, si riassumono come segue i motivi che il ricorrente asserisce di avere proposto nell'appello: "la nullità, l'erroneità e l'infondatezza, per aver applicato d'ufficio la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, cod. civ., per aver trascurato di considerare l'illegittimità dell'ordinanza sindacale di sgombero per la manifesta assenza del presupposto dell'urgenza e per l'insussistenza del reale pericolo di crollo, per aver trascurato di considerare l'illegittimità della demolizione e della ricostruzione della palazzina in assenza del consenso dell'appellante, per aver male interpretato la relazione del CTU, per aver trascurato di considerare che l'appellante, in quanto titolare di una proprietà separata realizzata in virtù del diritto di superficie concesso dal Comune di Molfetta, aveva definitivamente perduto la proprietà delle sue unità immobiliari". In questo sintetico elenco, l'unico dei motivi che potrebbe essere pertinente alla censura qui proposta sarebbe quello di "aver trascurato di considerar l'illegittimità della demolizione e della ricostruzione della palazzina in assenza del consenso dell'appellante": tuttavia, è ictu °cui/ troppo generico per sostenere le doglianze illustrate ora nel quarto motivo del ricorso. 9.2 E il quarto motivo del ricorso, poi, come si è visto, parte (ricorso, pagina 26) dall'asserto che quanto viene poi esposto già lo era stato "nelle difese di secondo grado". Si tratta di un riferimento anch'esso eccessivamente generico, che per di più non indica uno specifico motivo d'appello, bensì fa riferimento, appunto, a mere "difese"; e ciò, si ripete, in un contesto in cui il giudice d'appello non ha menzionato siffatte questioni nè laddove indica il contenuto dei motivi (pagine 2-3), né nella successiva parte della motivazione in cui li esamina (pagine 3-7). 9.3 Il motivo, d'altronde, a ben guardare introduce anche la questione della proprietà soltanto per sorreggere il suo nucleo effettivo, che sarebbe la nullità del mandato conferito senza un pieno consenso dell'attuale ricorrente. Sul punto, un argomento della sentenza che in astratto potrebbe essere pertinente si rinviene nella sua pagina 4 a proposito della mancata impugnazione dell'ordinanza di sgombero e dell'ordinanza di demolizione, laddove il giudice d'appello afferma che il primo giudice aveva rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato la delibera condominiale del 12 dicembre 2004 con cui "all'unanimità fu formalizzata la richiesta al Comune di procedere alla demolizione e ricostruzione", reputando irrilevanti per la validità della delibera le condizioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] e da altri due condomini. In concreto, però, questo argomento non concerne la validità del mandato, bensì è inserito nell'ambito della confutazione del primo motivo d'appello per sostenere la sussistenza di una fattispecie ex articolo 1227, secondo comma, c.c. e la mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza demolitoria. Il motivo, pertanto, non risulta ammissibile, perché la questione del mandato, per come è stato rappresentato il contenuto dell'atto di appello e per come - ad abundantiam, ovviamente, visto il requisito preteso l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - tale contenuto emerge dalla stessa sentenza impugnata, in questa sede costituisce un novum. 10. Analogo discorso vale per il quinto motivo: della nullità per l'asserito utilizzo (elemento fattuale che avrebbe dovuto essere allegato e provato dall'attuale ricorrente e poi accertato con esito positivo dal giudice di merito) dei fondi pubblici, e quindi per causa illecita, che avrebbe afflitto il mandato non vi è traccia nella elencazione dei motivi presente nella premessa (pagine 15-16) del ricorso, né tantomeno (ad abundantiam, si ripete) nell'elenco dei motivi effettuato dalla sentenza impugnata. 11. Il sesto motivo, che contesta la legittimità dell'ordinanza sindacale di sgombero può invece rapportarsi a una delle doglianze elencate nella premessa del ricorso, precisamente alla seguente indicata a pagina 16 del ricorso: "l'illegittimità dell'ordinanza sindacale di sgombero per la manifesta assenza del presupposto dell'urgenza e per l'insussistenza del reale pericolo di crollo". Su questo si rinviene pure la corrispondente indicazione come terzo motivo da parte del giudice d'appello ("insussistenza del reale pericolo di crollo": pagina 3), motivo che poi tratta insieme alle critiche alla CTU integranti altri due motivi del gravame. Il sesto motivo in effetti ripropone quanto addotto in appello, cui la corte territoriale (pagine 4s.) ha risposto rilevando che l'attuale ricorrente ha ritenuto provata l'assenza di urgenza perché dopo la disposizione dello sgombero furono concesse dal Comune che per l'esecuzione. La corte definisce correttamente ciò una mera circostanza di fatto che non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento di sgombero (pagina 5 della sentenza). E tale effettivamente è, la natura della proroga - ineludibilmenl:e generata da una situazione fattuale posteriore -, non incidente sulla legittimità del provvedimento a monte. Il presente motivo, ictu ocu/i non apportante alcunché che possa inficiare quanto correttamente affermato dal giudice d'appello, risulta dunque meritevole di rigetto. 12. Il settimo motivo, per quanto il ricorrente si adoperi per coprirne la natura soprattutto mediante la prospettazione di una pretesa carenza motivazionale - la quale è palesemente insussistente, dal momento che la motivazione, pur concisa, rientra con evidenza nel minimum costituzionalmente necessario -, è anch'esso di sostanza direttamente fattuale e quindi inammissibile. 14. Riguardo, infine, all'ottavo motivo, lo stesso ricorrente espone che il Comune gli aveva offerto di ritornare nella medesima condizione giuridica nella quale si trovava prima della demolizione dell'immobile, mediante l'atto notarile per cui lo aveva convocato. Sotto questo profilo, non risulta allora negabile che il Comune aveva equiparato la situazione del [OSCURATO:PERSONA] proprio a quella di chi può avvalersi dell'articolo 954, terzo comma, c.c., ovvero a quella denunciata come non rispettata nella rubrica del motivo. Il ricorrente dichiara di avere rifiutato ciò perché l'immobile sarebbe stato "lasciato a rustico". Si tratta però, a prescindere da ogni altra questione, di un elemento fattuale che in questa sede non è verificabile, così che non risulta affatto dimostrato l'interesse del ricorrente a tale rifiuto. A questo punto, peraltro, non essendo emersa l'illegittimità dello sgombero e della demolizione (la cui legittimità al contrario secondo il giudice d'appello sarebbe stata dimostrata dalla CTU, dato qui ovviamente non confutabile in via diretta come pure è stato tentato con il settimo motivo), risulta che (e anche a prescindere dall'applicabilità, che può sostenersi configurabile, dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c.) non sussiste il diritto risarotorio, come infatti ritenuto nella sentenza impugnata, che, in conclusione, non patisce nessuno dei vizi denunciati; e ciò assorbe il primo e il secondo motivo, vedenti sulla tematica del quantum risarcitorio. 15. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 5370, oltre a