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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 19942/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30843/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E LUIGI s.s. elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma corso [OSCURATO:PERSONA] II 229, presso lo studio dell’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 417/2018 depositatail 19 .3. 2018 , udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto ingiuntivo n. 6024/2011 il Tribunale di Brescia, su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e Luigi s.s. (di seguito, semplicemente, Cavagnini), ingiunse alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 163.189,30 a titolo di contributo comunitario in forza degli ordini di pagamento nn.527/2006, 478/2007, e 554/2008, 1047/2009 e 1453/2010. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e il Tribunale di Brescia con sentenza del 28.8.2014 accolse l’opposizione, precisando che con riferimento agli ordini di pagamento ricorrevano i presupposti per una compensazione « atecnica » tra le so mme spettanti all’Azienda agricola a titolo di aiuti comunitari e le somme delle quali l’Azienda risultava debitrice a titolo di prelievo supplementare nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA](PAC).

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello laCavagnini.

La Corte di appello di Brescia con sentenza n.417/2018 ha rigettato l’appello,confermando la decisione di primo grado.

La Corte territoriale, per quanto riguarda i crediti compensati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento CE 1034/2008 e della legge n.33 del 2009 e all’istituzione del Registro nazionale dei debiti presso AGEA, ha osservato che era stata sancita l’unità del rapporto giuridico tra i produttori esercenti attività agricola e la Unione europea nell’ambito della PAC, con la confluenza di debiti e crediti colà iscritti in un unico rapporto, suscettibile di valutazione unitaria e di compensazioni.

Per quanto concerne i debiti relativi alle quote latte e alla rateizzazione garantita dagli artt. 8 quater e quinquies della legge 33 del 2009, la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse prova della richiesta e del riconoscimento della rateizzazione e della sottoscrizione dei relativi accordi.

Nessun rilievo poteva poi avere, secondo la Corte bresciana, l’illegittimo esercizio di discrezionalità da parte della Regione nell’effettuazione delle trattenute.

Secondo la Corte, inoltre, la compensazione «atecnica» poteva venir praticata anche prima dell’entrata in vigore delle legge n.33 del 10909 (12.4.2009) sul mero presupposto dell’annotazione delle partite attive e passive nel Registro debitori, operativo sin dall’istituzione con il Regolamento CE 1663/1995 e riconfermato dai Regolamenti CE 1290/2005 e 885/2006, poiché il Regolamento CE 1034/2008 si era limitato a rendere obbligatoria una modalità di recupero per compensazione, già legittima anche in precedenza, in quanto i crediti a titolo di aiuti comunitari all’agricoltura e i debiti a titolo di prelievo supplementare facevano capo ad un unico rapporto fra agricoltore e UE.

3. Avverso la predetta sentenza del 19.3.2018, con atto notificato il 22.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] e Luigi s.s., nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un articolato motivo.

Con atto notificato 30.11.2018 ha proposto controricorso Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art . 1241 e ss. cod.civ. , nonché dell'articolo 1246 , n. 3, cod.civ. , nonché violazione dei principi generali in tema di compensazione in tema di gerarchia delle fonti.

Secondo la ricorrente , la compensazione impropria (o « atecnica » ) , che presuppone un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza,a lla quale il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale, non poteva essere effettuata nel caso di specie perché non vi era l’ontologica omogeneità del fatto generatore dei debiti dacompensare.

In particolare,non vi sarebbe omogeneità ontologica in quanto nel caso di specie i debiti non avevano la medesima natura : il debito dell'azienda agricola relativo al prelievo supplementare avrebbe natura sanzionatoria e/o comunque dissuasiva, mentre il credito- e per converso il debito della Regione [OSCURATO:PERSONA] - per la PAC avrebbe natura integrativa delreddito.

In mancanza di tale omogeneità ontologica, potrebbe avere luogo l'accertamento contabile solo in presenza di una volontà anche implicita delle parti, il che si ha quando il rapporto tra le parti è convenzionalmente configurato in modo tale da istituire tra le obbligazioni un vincolo di sinallagmaticità, sì da configurare una omogeneità convenzionale.

Ma anche questa, secondo il ricorrente, difetta va nell'ipotesi in oggetto, non essendo in nessun modo ravvisabile il vincolo di corrispettività, quanto meno fino all'entrata in vigore della legge 33/2009 tra il contributo PACe l'asserito credito.

La compensazione poi non poteva essere effettuata perché il credito eccepito in compensazione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] non era né certo, né liquido, né esigibile.

La ricorrente lamenta anche che l’eccezione di compensazione opposta dalla Regione inoltre sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 1246, n. 3, cod. civ. in quanto riguarderebbe un credito impignorabile Il ricorrente si duole infine dell’errata interpretazione dei regolamenti comunitari perché: a)la pretesa creditoria dell’Azienda sarebbe sorta in un periodo precedente all’entrata in vigore del Regolamento CE n.1034/2008 e della legge 33/2009, non trovando quindi applicazione tali norme; b)in ogni caso dall’entrata in vigore della legge n. 33/2009 e fino alla scadenza del termine concesso per presentare domanda di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, erano sospese le procedure di recupero per compensazione; c) la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il pa gamento della PAC a numerose aziende agricole, che avevano prelievo esigibile, a prescindere dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, mentre molte altre, tra cui l’azienda ricorrente, non avevano percepito nulla, sicché quindi l’amministrazione aveva esercitato un'illegittima discrezionalità nella propria condotta; d)sia la ratio, sia la lettera dell’art 8 quater della legge 33/2009 imponevano che le procedure di compensazione dovessero essere sospese in caso di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte; e)la mancata corresponsione dei contributi PAC contrasta con la ratio della nuova politica comunitaria come espressa dal regolamento CE n. 72/09 e l’accoglimento della domanda di compensazione incide in modo perentorio sulla possibilità dell’Azienda di continuare nell’esercizio della sua attività creando una distorsione del mercato tra coloro che hanno percepito le somme e coloro che non le hanno percepite; f) contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello , i prelievi supplementari non sono stati accertati in via definitiva tanto meno con sentenza passata in giudicato.

5. Il ricorso tace sulla ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato, relativa alla compensazione per i crediti successivi all’entrata in vigore del R egolamento CE 1034/2008 e della legge n.33 del 2009, al qual proposito la Corte ha osservato che era stata sancita l’unità del rapporto giuridico tra i produttori esercenti attività agricola e la Unione europea nell’ambito della PAC, con la confluenza di debiti e crediti colà iscritti in un unico rapporto, suscettibile di valutazione unitaria e di compensazioni.

Tale statuizione è indirettamente aggredita solo con le deduzioni critiche relative alla incompatibilità della compensazione «atecnica» con la rateizzazione dei debiti.

6. Tuttavia nessuna censura risulta proposta nei confronti dell’ulteriore affermazione della Corte di appello (pag.13) secondo la quale la Cavagnini non aveva provato di aver richiesto e ottenuto la rateizzazione prevista dagli artt. 8 quater e quinquies della legge n.33 del 2009.

Al proposito dunque è sceso il giudicato.

7. Le censure proposte dalla ricorrente si concentrano invece sulla compensazione «atecnica», o impropria, ritenuta applicabile dalla Corte bresciana anche per i crediti anteriori all’intervento della legge n.33 del 2009.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso indicato dalla Corte di appello.

Già con l’ordinanza della Sez.1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica»o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all’entrata in vigore della legge n.33 del 2009.

Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1 , n. 24325 del 3.11.2020 che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o « atecnica » , a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità;a tal fine è stata valorizza ta l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito « in conformità alla legislazione nazionale»; chea questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli « importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario»; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri»; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (L. n. 33 del 2009, art. 8 - ter, comma 4; sul punto Sez.

U n., n. 25261 del 2009 ); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria, che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono ; che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmon ica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria,alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile.

La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. era già in fatto operativo, risalendo al reg.

CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg.

CE n. 595 del 2004.

Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara.

È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché , oltre al citato art. 17 del Reg.

CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo l'art. 79 del Reg.

CE n. 1234 del 2007,secondo il quale «i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono».

La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e localee infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo; che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali « sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili» (quinto "considerando" del Reg.

CE n. 1788/2003); che l’art. 17 del Reg.

CE n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento»; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg.

CE n. 1782 del 2003).

La comp ensazione si pone dunque quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg.

CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali.

Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata e opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratioche presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C- 303/2000 e C451/00) consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera».

La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art. 1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare: La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria; la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema; l'Union e Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo; p ertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione.

Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenzaSez.1, n. 41593 del 27.12.2021 e con l’ordinanza Sez. 1, n. 16530 del

23.5. 2022, oltre che da Sez.2, n.81230 del 14.3.2022, che hanno ribadito che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o « atecnica » , a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità.

In tali casi è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità.

18. Solo nella memoria illustrativa la ricorrente sostiene che i prelievi supplementari erano stati contestati giudizialmente.

La ricorrente sostiene che il controcredito opposto da Regione [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di contestazione dinanzi al giudice amministrativo per cui il giudice di merito avrebbe dovuto negare l'operatività della compensazione in quanto il controcredito è risultato privo del requisito della certezza, atteso che "così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza" (cfr. Cass. n 7474/2017, n. 41592/2021 citata).

In particolare, la ricorrente afferma che nelle more del g iudizio di cassazione il Consiglio di Stato ha annullato, tra gli altri, il prelievo supplementare per la campagna 1995/1996 e 1996/1997 con la sentenza n. 8211/2021, per la campagna 1997/1998 e 1998/1999 con lasentenza n. 8221/2021, per la campagna 1999/2000 con la sentenza n. 3581/2022, per la campagna 2000/2001 con la sentenza n. 3153/2022, per la campagna 2001/2002 con la sentenza n. 3555/2022.

Tali deduzioni, formulate per la prima volta in memoria e comunque non documentate, sono inammissibili.

Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25 . 02 . 2015; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018).

19. Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 7.200,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30843/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E LUIGI s.s. elettivamente domiciliata [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma corso [OSCURATO:PERSONA] II 229, presso lo studio dell’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 417/2018 depositatail 19 .3. 2018 , udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 6024/2011 il Tribunale di Brescia, su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e Luigi s.s. (di seguito, semplicemente, Cavagnini), ingiunse alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 163.189,30 a titolo di contributo comunitario in forza degli ordini di pagamento nn.527/2006, 478/2007, e 554/2008, 1047/2009 e 1453/2010. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione e il Tribunale di Brescia con sentenza del 28.8.2014 accolse l’opposizione, precisando che con riferimento agli ordini di pagamento ricorrevano i presupposti per una compensazione « atecnica » tra le so mme spettanti all’Azienda agricola a titolo di aiuti comunitari e le somme delle quali l’Azienda risultava debitrice a titolo di prelievo supplementare nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA](PAC). 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello laCavagnini. La Corte di appello di Brescia con sentenza n.417/2018 ha rigettato l’appello,confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale, per quanto riguarda i crediti compensati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento CE 1034/2008 e della legge n.33 del 2009 e all’istituzione del Registro nazionale dei debiti presso AGEA, ha osservato che era stata sancita l’unità del rapporto giuridico tra i produttori esercenti attività agricola e la Unione europea nell’ambito della PAC, con la confluenza di debiti e crediti colà iscritti in un unico rapporto, suscettibile di valutazione unitaria e di compensazioni. Per quanto concerne i debiti relativi alle quote latte e alla rateizzazione garantita dagli artt. 8 quater e quinquies della legge 33 del 2009, la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse prova della richiesta e del riconoscimento della rateizzazione e della sottoscrizione dei relativi accordi. Nessun rilievo poteva poi avere, secondo la Corte bresciana, l’illegittimo esercizio di discrezionalità da parte della Regione nell’effettuazione delle trattenute. Secondo la Corte, inoltre, la compensazione «atecnica» poteva venir praticata anche prima dell’entrata in vigore delle legge n.33 del 10909 (12.4.2009) sul mero presupposto dell’annotazione delle partite attive e passive nel Registro debitori, operativo sin dall’istituzione con il Regolamento CE 1663/1995 e riconfermato dai Regolamenti CE 1290/2005 e 885/2006, poiché il Regolamento CE 1034/2008 si era limitato a rendere obbligatoria una modalità di recupero per compensazione, già legittima anche in precedenza, in quanto i crediti a titolo di aiuti comunitari all’agricoltura e i debiti a titolo di prelievo supplementare facevano capo ad un unico rapporto fra agricoltore e UE. 3. Avverso la predetta sentenza del 19.3.2018, con atto notificato il 22.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] e Luigi s.s., nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un articolato motivo. Con atto notificato 30.11.2018 ha proposto controricorso Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art . 1241 e ss. cod.civ. , nonché dell'articolo 1246 , n. 3, cod.civ. , nonché violazione dei principi generali in tema di compensazione in tema di gerarchia delle fonti. Secondo la ricorrente , la compensazione impropria (o « atecnica » ) , che presuppone un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza,a lla quale il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale, non poteva essere effettuata nel caso di specie perché non vi era l’ontologica omogeneità del fatto generatore dei debiti dacompensare. In particolare,non vi sarebbe omogeneità ontologica in quanto nel caso di specie i debiti non avevano la medesima natura : il debito dell'azienda agricola relativo al prelievo supplementare avrebbe natura sanzionatoria e/o comunque dissuasiva, mentre il credito- e per converso il debito della Regione [OSCURATO:PERSONA] - per la PAC avrebbe natura integrativa delreddito. In mancanza di tale omogeneità ontologica, potrebbe avere luogo l'accertamento contabile solo in presenza di una volontà anche implicita delle parti, il che si ha quando il rapporto tra le parti è convenzionalmente configurato in modo tale da istituire tra le obbligazioni un vincolo di sinallagmaticità, sì da configurare una omogeneità convenzionale. Ma anche questa, secondo il ricorrente, difetta va nell'ipotesi in oggetto, non essendo in nessun modo ravvisabile il vincolo di corrispettività, quanto meno fino all'entrata in vigore della legge 33/2009 tra il contributo PACe l'asserito credito. La compensazione poi non poteva essere effettuata perché il credito eccepito in compensazione dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] non era né certo, né liquido, né esigibile. La ricorrente lamenta anche che l’eccezione di compensazione opposta dalla Regione inoltre sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 1246, n. 3, cod. civ. in quanto riguarderebbe un credito impignorabile Il ricorrente si duole infine dell’errata interpretazione dei regolamenti comunitari perché: a)la pretesa creditoria dell’Azienda sarebbe sorta in un periodo precedente all’entrata in vigore del Regolamento CE n.1034/2008 e della legge 33/2009, non trovando quindi applicazione tali norme; b)in ogni caso dall’entrata in vigore della legge n. 33/2009 e fino alla scadenza del termine concesso per presentare domanda di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, erano sospese le procedure di recupero per compensazione; c) la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato il pa gamento della PAC a numerose aziende agricole, che avevano prelievo esigibile, a prescindere dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, mentre molte altre, tra cui l’azienda ricorrente, non avevano percepito nulla, sicché quindi l’amministrazione aveva esercitato un'illegittima discrezionalità nella propria condotta; d)sia la ratio, sia la lettera dell’art 8 quater della legge 33/2009 imponevano che le procedure di compensazione dovessero essere sospese in caso di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte; e)la mancata corresponsione dei contributi PAC contrasta con la ratio della nuova politica comunitaria come espressa dal regolamento CE n. 72/09 e l’accoglimento della domanda di compensazione incide in modo perentorio sulla possibilità dell’Azienda di continuare nell’esercizio della sua attività creando una distorsione del mercato tra coloro che hanno percepito le somme e coloro che non le hanno percepite; f) contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello , i prelievi supplementari non sono stati accertati in via definitiva tanto meno con sentenza passata in giudicato. 5. Il ricorso tace sulla ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato, relativa alla compensazione per i crediti successivi all’entrata in vigore del R egolamento CE 1034/2008 e della legge n.33 del 2009, al qual proposito la Corte ha osservato che era stata sancita l’unità del rapporto giuridico tra i produttori esercenti attività agricola e la Unione europea nell’ambito della PAC, con la confluenza di debiti e crediti colà iscritti in un unico rapporto, suscettibile di valutazione unitaria e di compensazioni. Tale statuizione è indirettamente aggredita solo con le deduzioni critiche relative alla incompatibilità della compensazione «atecnica» con la rateizzazione dei debiti. 6. Tuttavia nessuna censura risulta proposta nei confronti dell’ulteriore affermazione della Corte di appello (pag.13) secondo la quale la Cavagnini non aveva provato di aver richiesto e ottenuto la rateizzazione prevista dagli artt. 8 quater e quinquies della legge n.33 del 2009. Al proposito dunque è sceso il giudicato. 7. Le censure proposte dalla ricorrente si concentrano invece sulla compensazione «atecnica», o impropria, ritenuta applicabile dalla Corte bresciana anche per i crediti anteriori all’intervento della legge n.33 del 2009. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso indicato dalla Corte di appello. Già con l’ordinanza della Sez.1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica»o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all’entrata in vigore della legge n.33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez.1 , n. 24325 del 3.11.2020 che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o « atecnica » , a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità;a tal fine è stata valorizza ta l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito « in conformità alla legislazione nazionale»; chea questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli « importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario»; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di «rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri»; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (L. n. 33 del 2009, art. 8 - ter, comma 4; sul punto Sez. U n., n. 25261 del 2009 ); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria, che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono ; che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmon ica con la previsione che la compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC (ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria,alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. era già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché , oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007,secondo il quale «i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono». La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di «finanziatori» e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e localee infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione; che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo; che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles; che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo; che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali « sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili» (quinto "considerando" del Reg. CE n. 1788/2003); che l’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento»; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). La comp ensazione si pone dunque quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n. 1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata e opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratioche presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo 2004, C-231/00, C- 303/2000 e C451/00) consistente nel «ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera». La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art. 1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare: La tesi a favore della compensazione impropria (tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria; la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema; l'Union e Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo; p ertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenzaSez.1, n. 41593 del 27.12.2021 e con l’ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5. 2022, oltre che da Sez.2, n.81230 del 14.3.2022, che hanno ribadito che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o « atecnica » , a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità. In tali casi è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso la compensazione eccepita dalla società ingiunta per il pagamento dei contributi, avendo ritenuto privo del carattere della certezza il debito per prelievo supplementare delle quote latte poiché in contestazione avanti al giudice amministrativo, ritenendo tale valutazione incensurabile in sede di legittimità. 18. Solo nella memoria illustrativa la ricorrente sostiene che i prelievi supplementari erano stati contestati giudizialmente. La ricorrente sostiene che il controcredito opposto da Regione [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di contestazione dinanzi al giudice amministrativo per cui il giudice di merito avrebbe dovuto negare l'operatività della compensazione in quanto il controcredito è risultato privo del requisito della certezza, atteso che "così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza" (cfr. Cass. n 7474/2017, n. 41592/2021 citata). In particolare, la ricorrente afferma che nelle more del g iudizio di cassazione il Consiglio di Stato ha annullato, tra gli altri, il prelievo supplementare per la campagna 1995/1996 e 1996/1997 con la sentenza n. 8211/2021, per la campagna 1997/1998 e 1998/1999 con lasentenza n. 8221/2021, per la campagna 1999/2000 con la sentenza n. 3581/2022, per la campagna 2000/2001 con la sentenza n. 3153/2022, per la campagna 2001/2002 con la sentenza n. 3555/2022. Tali deduzioni, formulate per la prima volta in memoria e comunque non documentate, sono inammissibili. Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25 . 02 . 2015; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018). 19. Il ricorso pertanto deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 7.200,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 20
Decreto Cassazione n. 19942/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris