Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02773/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 189 3 7 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18937del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( P .

I .: 02398900759 ), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P47 F054G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R13 B936R) [OSCURATO:PERSONA] Ippazia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H61 B936W) [OSCURATO:PERSONA] Grazia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P45 B936U) [OSCURATO:PERSONA] Alberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47M04 B936O) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 639/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La presente controversia trae origine da tre distinti procedi- menti, riuniti sin dal primo grado, aventi il seguente oggetto: a) i germani Maurizio, Ippazia e [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dellaDe [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ottenere il rilascio di un immobile di loro proprietà ed il risarcimento dei danni per il mancato godimento dello stesso; b) i germani [OSCURATO:PERSONA] hanno, poi, agito in giudizio an- che nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio del medesimo immobile, l’eliminazione di una serie di servitù gra- vanti sullo stesso edil risarcimento dei danni per il suo mancato godimento; c) infine, [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA] per ottenere: l’accertamento dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà del primo piano del loro immobile, in virtù di un contratto di per- muta; il pagamento della somma di € 15.000,00 per l’aumento di valore dell’immobile conseguente alla sua attuale destina- zione commerciale; il pagamento della somma di € 9.828,00 per le opere eseguite e la sanatoria dell’immobile abusivo; in subordine, il valore delle migliorie e dei costi sostenuti, anche peraddizioni e trasformazioni eseguite sull’immobile.

Il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile in favore dei germani [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato tutte le altre domande proposte nei tre giudizi riuniti.

La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].,confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 In particolare, manca una adeguata,chiara ed esaustiva indi- cazione specifica dei fatti allegati dalla società ricorrente a so- stegno delle proprie domande, nonché del preciso titolo posto a base delle medesime e delle relative difese delle controparti; manca, inoltre, del tutto, una puntualeesposizione delle ragioni per le quali tali domande sono state rigettate dal giudice di primo grado, esposizione che sarebbe stata necessaria anche perconsentire di valutare ed intendere adeguatamente i motivi posti a base dell’atto di appello –peraltro anch’essi richiamati in modo del tutto inadeguato e generico –e, di conseguenza, le censure formulate con il ricorso per cassazione.

È opportuno osservare che le indicate lacune espositive non possono ritenersi colmate (pure a voler ritenere possibile, in linea teorica, l’integrazione delle lacune d ell’esposizione dei fatti di causa attraverso l’esame dei motivi del ricorso) neanche sulla base di quanto riferito dalla società ricorrente nell’ambito dello sviluppo argomentativo delle censure poste a base dei sin- goli motivi del ricorso, che sono, invece, anch’esse connotate da un insanabile difetto di specificità, in violazione, altresì, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia per quanto riguarda le contestazioni in merito alla pretesa sussistenza della prova della conclusione di un contratto di appalto per lo svolgimento dilavori inerenti l’immobile degli attori (per questo profilo , del resto, le indicate censure sarebbero da ritenere comunque inammissibili, non essendo consentita in sede di legittimità la contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice del merito), sia per quanto riguarda gli esatti termini in cui avrebbero avuto luogo le attività svolte ai fini d ella sanatoria degli abusi edilizi realizzati nell’immobile degli stessi attori e della regolarizzazione urbanistica del medesimo,sia, infine, con riguardo alle concrete modalità di conferimento del possesso dell’immobile e dell’ esecuzione , in costanza della predetta si- tuazione possessoria, dei pretesi miglioramentiindennizzabili.

Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 In considerazione della radicale inammissibilità del ricorso, non è neanche necessario dare conto del preciso contenuto dei sin- goli motivi posti a base dello stesso 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 189 3 7 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18937del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( P . I .: 02398900759 ), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P47 F054G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R13 B936R) [OSCURATO:PERSONA] Ippazia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H61 B936W) [OSCURATO:PERSONA] Grazia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P45 B936U) [OSCURATO:PERSONA] Alberto(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47M04 B936O) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 639/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La presente controversia trae origine da tre distinti procedi- menti, riuniti sin dal primo grado, aventi il seguente oggetto: a) i germani Maurizio, Ippazia e [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dellaDe [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA]. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ottenere il rilascio di un immobile di loro proprietà ed il risarcimento dei danni per il mancato godimento dello stesso; b) i germani [OSCURATO:PERSONA] hanno, poi, agito in giudizio an- che nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il rilascio del medesimo immobile, l’eliminazione di una serie di servitù gra- vanti sullo stesso edil risarcimento dei danni per il suo mancato godimento; c) infine, [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA] per ottenere: l’accertamento dell’avvenuto trasferimento in proprio favore della proprietà del primo piano del loro immobile, in virtù di un contratto di per- muta; il pagamento della somma di € 15.000,00 per l’aumento di valore dell’immobile conseguente alla sua attuale destina- zione commerciale; il pagamento della somma di € 9.828,00 per le opere eseguite e la sanatoria dell’immobile abusivo; in subordine, il valore delle migliorie e dei costi sostenuti, anche peraddizioni e trasformazioni eseguite sull’immobile. Il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’immobile in favore dei germani [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato tutte le altre domande proposte nei tre giudizi riuniti. La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].,confermando la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tremotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassa- zione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 In particolare, manca una adeguata,chiara ed esaustiva indi- cazione specifica dei fatti allegati dalla società ricorrente a so- stegno delle proprie domande, nonché del preciso titolo posto a base delle medesime e delle relative difese delle controparti; manca, inoltre, del tutto, una puntualeesposizione delle ragioni per le quali tali domande sono state rigettate dal giudice di primo grado, esposizione che sarebbe stata necessaria anche perconsentire di valutare ed intendere adeguatamente i motivi posti a base dell’atto di appello –peraltro anch’essi richiamati in modo del tutto inadeguato e generico –e, di conseguenza, le censure formulate con il ricorso per cassazione. È opportuno osservare che le indicate lacune espositive non possono ritenersi colmate (pure a voler ritenere possibile, in linea teorica, l’integrazione delle lacune d ell’esposizione dei fatti di causa attraverso l’esame dei motivi del ricorso) neanche sulla base di quanto riferito dalla società ricorrente nell’ambito dello sviluppo argomentativo delle censure poste a base dei sin- goli motivi del ricorso, che sono, invece, anch’esse connotate da un insanabile difetto di specificità, in violazione, altresì, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia per quanto riguarda le contestazioni in merito alla pretesa sussistenza della prova della conclusione di un contratto di appalto per lo svolgimento dilavori inerenti l’immobile degli attori (per questo profilo , del resto, le indicate censure sarebbero da ritenere comunque inammissibili, non essendo consentita in sede di legittimità la contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice del merito), sia per quanto riguarda gli esatti termini in cui avrebbero avuto luogo le attività svolte ai fini d ella sanatoria degli abusi edilizi realizzati nell’immobile degli stessi attori e della regolarizzazione urbanistica del medesimo,sia, infine, con riguardo alle concrete modalità di conferimento del possesso dell’immobile e dell’ esecuzione , in costanza della predetta si- tuazione possessoria, dei pretesi miglioramentiindennizzabili. Ric. n. 18937/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 In considerazione della radicale inammissibilità del ricorso, non è neanche necessario dare conto del preciso contenuto dei sin- goli motivi posti a base dello stesso 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c