Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:512
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997J0364 - IT
Avis juridique important
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61997J0364
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. - [OSCURATO:PERSONA]364/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06593
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso ex art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-364/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor Michael A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'[OSCURATO:PERSONA], 28, route d'Arlon,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1), l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE.
2 A norma dell'art. 13, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 23 novembre 1995.
3 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che l'[OSCURATO:PERSONA] si era conformata a tale obbligo, la Commissione iniziava nei confronti di tale Stato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato indirizzandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida.
4 In mancanza di risposta, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, inviava all'[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Nel controricorso il governo irlandese non contesta l'inadempimento, ma fa valere che i decreti di trasposizione della direttiva sono in via d'adozione. Essa chiede d'altronde alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di tre mesi.
7 [OSCURATO:PERSONA] replica la Commissione tiene ferme le sue conclusioni e non prende posizione sulla domanda del governo irlandese.
8 In proposito, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7351, punto 13).
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione.
10 Si deve pertanto dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 13, n. 1, di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, l'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 13, n. 1, di detta direttiva.
2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.