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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36807/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senz rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n.35 del 23/01/2017, aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.590 cod. pen. e lo aveva condannato, tra l'altro, unitamente al responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, oltre alle spese di costituzione di parte civile, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il Tribunale di Venezia, su appello del responsabile civile, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il concorso della vittima e riducendo le somme liquidate a titolo di provvisionale in favore delle parti civili, con compensazione delle spese tra le parti.

1.2. Con istanza depositata il 29 ottobre 2020 le parti civili hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello, nella parte in cui il giudice dell'impugnazione aveva omesso di specificare che la pronuncia di compensazione delle spese processuali riguardasse il solo grado di appello e il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha disposto la correzione dell'errore materiale in forma omissiva contenuto nella sentenza n.21 emessa in data 11/10/2017 dal Tribunale di Venezia in funzione di giudice di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Venezia (n.35/2017), precisando che la compensazione delle spese sostenute dovesse intendersi limitata al grado di appello e specificando che la sentenza impugnata dovesse intendersi confermata nel resto.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale responsabile civile deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 541 cod. proc. pen., 91 e 92 cod. proc. civ., erronea applicazione del principio di soccombenza nella ripartizione delle spese giudiziali civili in ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi di giudizio, illogica motivazione circa la valutazione della volontà del giudice di appello di riferire la statuizione in punto spese all'esito finale e complessivo del giudizio.

2.1. In particolare, secondo il difensore, il criterio della soccombenza, al fine di stabilire l'onere delle spese, va valutato nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte risultata infine soccombente sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.

Inoltre, secondo i principi processualcivilistici, il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali.

Sulla base di tali presupposti ritiene che il giudice di cognizione, nel caso in esame, avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, abbia provveduto a una nuova regolamentazione delle spese processuali da riferire ai due gradi del giudizio.

2.2. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha escluso che la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle spese fosse stata emendata dal giudice di appello, con motivazione da ritenere manifestamente illogica in quanto l'omessa specificazione potrebbe interpretarsi anche in senso opposto.

3. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.130 e 127, comma 9, cod. proc. pen., omessa dichiarazione di inammissibilità dell'istanza ex art.130 cod. proc. pen. per insussistenza del requisito della non essenzialità della modificazione richiesta alla sentenza oggetto di correzione.

Secondo le doglianze espresse nell'istanza di correzione materiale, le difese delle parti civili hanno inteso censurare la volontà del giudice di appello di compensare le spese di entrambi i gradi.

Tale censura, secondo il difensore, si sarebbe dovuta svolgere mediante tipici rimedi impugnatori, non potendo formare oggetto di istanza di correzione di errore materiale.

Il giudice ha, dunque, erroneamente qualificato come errore materiale quella che era un'omessa statuizione contenuta in una sentenza ormai passata in giudicato, laddove si può fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali esclusivamente per emendare una sentenza senza incidere sul contenuto intrinseco della decisione

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Hanno depositato tempestiva memoria i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, con le precisazioni che seguono.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura della motivazione della sentenza si potesse desumere la volontà del giudice di appello di limitare la compensazione delle spese fra le parti a quelle strettamente inerenti al grado di appello.

In particolare, tale volontà è stata desunta dal fatto che il giudice di appello avesse ancorato i giustificati motivi per disporre la compensazione al solo parziale accoglimento dei motivi di gravame, senza modificare la statuizione del primo giudice in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado; visto l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello e il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum, la sentenza doveva ritenersi ope legis confermata nel resto.

1.2. Osserva il Collegio che la motivazione posta a base del provvedimento di correzione di errore materiale è, nella sua prima parte, errata in diritto.

Non può, infatti, farsi ricorso alla procedura di correzione di errore materiale qualora l'asserita discrasia tra motivazione e dispositivo sia desunta da un'attività interpretativa della volontà del giudice non desumibile ictu ()culi dal tenore del provvedimento.

1.3. Secondo quanto già affermato dalla Corte di legittimità, non può infatti farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 1, n.42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158), mentre è possibile procedere alla correzione dell'errore materiale qualora si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto (Sez. 5, Ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, dep.2018, Puliga, Rv. 272658).

2. L'errore di diritto in cui è incorso il giudice che ha provveduto alla correzione dell'errore materiale non è, tuttavia, idoneo a incidere sul dispositivo, e comporta esclusivamente una correzione per eliminazione ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., giacchè nella seconda parte del provvedimento qui impugnato il giudice ha correttamente richiamato il principio devolutivo.

2.1. Si osserva, in proposito, che né dal tenore della sentenza irrevocabile emessa in grado di appello né dal ricorso qui proposto emerge che il responsabile civile avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile ai sensi dell'art.575 cod. proc. pen., avendo chiesto la riforma della statuizione relativa alla responsabilità civile previo riconoscimento del concorso della vittima nell'eziologia dell'illecito e la riduzione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale.

Ogni altro capo della sentenza di primo grado, non specificamente devoluto, non è stato dunque esaminato, né il giudice di appello avrebbe potuto esaminarlo in difetto di una norma che, come per l'imputato l'art.574, comma 4, cod. proc. pen., consenta che l'impugnazione del responsabile civile sia estesa ai capi della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica censura.

2.2. Laddove il responsabile civile avesse inteso ottenere un'esplicita pronuncia in tal senso avrebbe dovuto esperire sin dall'atto di appello gli ordinari rimedi impugnatori, essendo al contrario emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto non comporta valutazioni in ordine all'entità della liquidazione delle spese, la mera omissione della conferma dei punti della sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto d'impugnazione.

2.3. In linea con tale impostazione di principio, il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto del contenuto della motivazione, in cui la pronuncia sulle spese non poteva non ritenersi strettamente ancorata alla mancata devoluzione al giudice di appello del punto della decisione di primo grado concernente la rifusione delle spese processuali.

3. Giova anche precisare che, fermo restando il condivisibile princìpio secondo il quale «L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado» (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627; Sez. 4, n.4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Barbisan, Rv. 216462), tale principio non implica che si possa desumere, contro la lettera del testo motivazionale che non vi abbia fatto riferimento, la volontà del giudice dell'impugnazione di riformare sul punto inerente alle spese la decisione di primo grado.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senz rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n.35 del 23/01/2017, aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.590 cod. pen. e lo aveva condannato, tra l'altro, unitamente al responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, oltre alle spese di costituzione di parte civile, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale di Venezia, su appello del responsabile civile, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il concorso della vittima e riducendo le somme liquidate a titolo di provvisionale in favore delle parti civili, con compensazione delle spese tra le parti. 1.2. Con istanza depositata il 29 ottobre 2020 le parti civili hanno chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello, nella parte in cui il giudice dell'impugnazione aveva omesso di specificare che la pronuncia di compensazione delle spese processuali riguardasse il solo grado di appello e il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha disposto la correzione dell'errore materiale in forma omissiva contenuto nella sentenza n.21 emessa in data 11/10/2017 dal Tribunale di Venezia in funzione di giudice di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Venezia (n.35/2017), precisando che la compensazione delle spese sostenute dovesse intendersi limitata al grado di appello e specificando che la sentenza impugnata dovesse intendersi confermata nel resto. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale responsabile civile deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 541 cod. proc. pen., 91 e 92 cod. proc. civ., erronea applicazione del principio di soccombenza nella ripartizione delle spese giudiziali civili in ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi di giudizio, illogica motivazione circa la valutazione della volontà del giudice di appello di riferire la statuizione in punto spese all'esito finale e complessivo del giudizio. 2.1. In particolare, secondo il difensore, il criterio della soccombenza, al fine di stabilire l'onere delle spese, va valutato nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte risultata infine soccombente sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. Inoltre, secondo i principi processualcivilistici, il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali. Sulla base di tali presupposti ritiene che il giudice di cognizione, nel caso in esame, avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, abbia provveduto a una nuova regolamentazione delle spese processuali da riferire ai due gradi del giudizio. 2.2. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha escluso che la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla condanna dell'imputato e del responsabile civile alle spese fosse stata emendata dal giudice di appello, con motivazione da ritenere manifestamente illogica in quanto l'omessa specificazione potrebbe interpretarsi anche in senso opposto. 3. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.130 e 127, comma 9, cod. proc. pen., omessa dichiarazione di inammissibilità dell'istanza ex art.130 cod. proc. pen. per insussistenza del requisito della non essenzialità della modificazione richiesta alla sentenza oggetto di correzione. Secondo le doglianze espresse nell'istanza di correzione materiale, le difese delle parti civili hanno inteso censurare la volontà del giudice di appello di compensare le spese di entrambi i gradi. Tale censura, secondo il difensore, si sarebbe dovuta svolgere mediante tipici rimedi impugnatori, non potendo formare oggetto di istanza di correzione di errore materiale. Il giudice ha, dunque, erroneamente qualificato come errore materiale quella che era un'omessa statuizione contenuta in una sentenza ormai passata in giudicato, laddove si può fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali esclusivamente per emendare una sentenza senza incidere sul contenuto intrinseco della decisione 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Hanno depositato tempestiva memoria i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, con le precisazioni che seguono. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dalla lettura della motivazione della sentenza si potesse desumere la volontà del giudice di appello di limitare la compensazione delle spese fra le parti a quelle strettamente inerenti al grado di appello. In particolare, tale volontà è stata desunta dal fatto che il giudice di appello avesse ancorato i giustificati motivi per disporre la compensazione al solo parziale accoglimento dei motivi di gravame, senza modificare la statuizione del primo giudice in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado; visto l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello e il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum, la sentenza doveva ritenersi ope legis confermata nel resto. 1.2. Osserva il Collegio che la motivazione posta a base del provvedimento di correzione di errore materiale è, nella sua prima parte, errata in diritto. Non può, infatti, farsi ricorso alla procedura di correzione di errore materiale qualora l'asserita discrasia tra motivazione e dispositivo sia desunta da un'attività interpretativa della volontà del giudice non desumibile ictu ()culi dal tenore del provvedimento. 1.3. Secondo quanto già affermato dalla Corte di legittimità, non può infatti farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 1, n.42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158), mentre è possibile procedere alla correzione dell'errore materiale qualora si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto (Sez. 5, Ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, dep.2018, Puliga, Rv. 272658). 2. L'errore di diritto in cui è incorso il giudice che ha provveduto alla correzione dell'errore materiale non è, tuttavia, idoneo a incidere sul dispositivo, e comporta esclusivamente una correzione per eliminazione ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., giacchè nella seconda parte del provvedimento qui impugnato il giudice ha correttamente richiamato il principio devolutivo. 2.1. Si osserva, in proposito, che né dal tenore della sentenza irrevocabile emessa in grado di appello né dal ricorso qui proposto emerge che il responsabile civile avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile ai sensi dell'art.575 cod. proc. pen., avendo chiesto la riforma della statuizione relativa alla responsabilità civile previo riconoscimento del concorso della vittima nell'eziologia dell'illecito e la riduzione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale. Ogni altro capo della sentenza di primo grado, non specificamente devoluto, non è stato dunque esaminato, né il giudice di appello avrebbe potuto esaminarlo in difetto di una norma che, come per l'imputato l'art.574, comma 4, cod. proc. pen., consenta che l'impugnazione del responsabile civile sia estesa ai capi della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica censura. 2.2. Laddove il responsabile civile avesse inteso ottenere un'esplicita pronuncia in tal senso avrebbe dovuto esperire sin dall'atto di appello gli ordinari rimedi impugnatori, essendo al contrario emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto non comporta valutazioni in ordine all'entità della liquidazione delle spese, la mera omissione della conferma dei punti della sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto d'impugnazione. 2.3. In linea con tale impostazione di principio, il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto del contenuto della motivazione, in cui la pronuncia sulle spese non poteva non ritenersi strettamente ancorata alla mancata devoluzione al giudice di appello del punto della decisione di primo grado concernente la rifusione delle spese processuali. 3. Giova anche precisare che, fermo restando il condivisibile princìpio secondo il quale «L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado» (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627; Sez. 4, n.4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Barbisan, Rv. 216462), tale principio non implica che si possa desumere, contro la lettera del testo motivazionale che non vi abbia fatto riferimento, la volontà del giudice dell'impugnazione di riformare sul punto inerente alle spese la decisione di primo grado. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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