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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10800/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non confrontandosi con le puntuali e specifiche ragioni addotte dal giudice di appello per rigettare l'analoga questione ivi dedotta; ritenuto che la contestazione concernente la determinazione del tempus commissi delicti, oltre a non esser stata specificamente dedotta in appello, è inammissibile per difetto di interesse, posto che pur ancorando la data iniziale del fatto al 2013 non ne conseguirebbero effetti favorevoli per l'imputata; ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato da adeguata e logica motivazione, esente da censure rilevabili in questa sede, fondata sulla valutazione della gravità del fatto e dell'assenza di elementi idonei ad attenuarne la rilevanza; ritenuto che la sospensione condizionale della pena, oltre a non esser stata richiesta in appello, non poteva comunque esser concessa, stante l'entità complessiva della pena irrogatal»( ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non confrontandosi con le puntuali e specifiche ragioni addotte dal giudice di appello per rigettare l'analoga questione ivi dedotta; ritenuto che la contestazione concernente la determinazione del tempus commissi delicti, oltre a non esser stata specificamente dedotta in appello, è inammissibile per difetto di interesse, posto che pur ancorando la data iniziale del fatto al 2013 non ne conseguirebbero effetti favorevoli per l'imputata; ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato da adeguata e logica motivazione, esente da censure rilevabili in questa sede, fondata sulla valutazione della gravità del fatto e dell'assenza di elementi idonei ad attenuarne la rilevanza; ritenuto che la sospensione condizionale della pena, oltre a non esser stata richiesta in appello, non poteva comunque esser concessa, stante l'entità complessiva della pena irrogatal»( ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna deicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid
Sentenza Cassazione n. 10800/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris