CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEÒ\iyiso alle arU. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di furto aggravato e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il reato di furto è stato erroneamente qualificato come furto consumato anziché tentato. 3. Il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso datata 28 gennaio 2022. 4. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente validamente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]> le omano Ste(71.1 96" [OSCURATO:PERSONA] 2 oggi