CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1959
Cassazione n. 14611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1959; avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputata, con un unico motivo, contesta la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede perché nell'esercizio commerciale vi era una sorveglianza continuativa mediante telecamere e i beni erano collocati in una vetrinetta; Rilevato che si tratta di censure, reiterativa di analogo motivo di gravame che è stato disatteso con argomentazioni congrue dalla Corte territoriale, la quale ha invero evidenziato che, per escludere la contestata circostanza aggravante, l'esercizio commerciale avrebbe dovuto essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa e che tale non poteva considerarsi quello esistente perché l'imputata e la sua complice avevano potuto agire indisturbate ed ha sottolineato, altresì, che la custodia dei profumi in una vetrinetta non aveva rilievo a tal fine, in quanto la stessa non era chiusa a chiave (pag. 1); Ritenuto il ricorso inammissibile perché l'indagine di legil:timità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C