CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 07551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di chiusura anticipata del processo esecutivo ex 164 bis disp. att. cod. proc. civ.– Controversia sulla non intellegibilità del segno grafico relativo al numero dei giorni oggetto del termine concesso per introdurre il giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 23480/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23480/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona dell’ a mministratore u nico e legale rappresentante pro tempore ; ex lege domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; ex lege domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa C.C. 24.01.2023 N. R.G. 23480/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 327/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 10febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò, con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., l’ordinanza del 7 gennaio 2019 , con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto a veva disposto, ai sensi dell’art.164 bis cod. proc. civ. , la chiusura anticipata della procedura esecutiva da essa iniziata mediante pignoramento, presso la società [OSCURATO:SOCIETA].,delle quote sociali intestate a [OSCURATO:PERSONA]; introdotto il giudizio di merito dopo che il giudice dell’esecuzione, rigettata l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, aveva fissato, con distinto provvedimento, il relativo termine , il Tribunale di Taranto, con sentenza 10 febbraio 2020, n. 327, ha dichiarato l’opposizione « inammissibile e improcedibile » , « per intervenuta decadenza»; il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la notifica della citazione introduttiva alla debitrice esecutata (avvenuta in data 16 settembre 2019) era stata effettuata dopo la scadenza (in data 6 settembre 2019) del term ine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di merito; e ha osservato che questo termine era stato indicato nel provvedimento del giudice dell’esecuzione in giorni 45, non già in giorni 65, come erroneamente pretesodall’opponente; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 23480/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi; risponde [OSCURATO:PERSONA] controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte; non sono state depositate memoriedalle parti; considerato che il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso ex art.360 n.5 cod. proc. civ., nonché nullità del procedimento per inesistenza d ella motivazione, ex art.360 n.4 cod. proc. civ. : s ulla premessa che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe stato manoscritto e, pertanto, «non avendo la precisione del carattere predefinito», avrebbe posto una q ue stione di interpretazione per individuareil significato dei segni grafici in esso contenuti, l a ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali aveva risolto tale questione interpretativa aderendo alla soluzione prospettata dalla debitrice opposta (secondo la quale i segni grafici contenuti nel provvedimento avr ebbero dovuto leggersi nel senso che fosse stato assegnato un termine di giorni “45”) , anziché alla diversa soluzione prospettata dalla creditrice opponente , secondo la quale i medesimi segni grafici avrebbero dovuto leggersi nel senso che il termine concesso fosse di giorni “65”; la mancata enunciazione delle ragioni per le quali era stato attribuito al segno grafico un significato piuttosto che un altro avrebbe reso la sentenza di merito viziata sia sotto il profilo dell’omesso esame che sotto quello dell’omessa motivazione; il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1362 c od. civ. , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. : s ulla C.C. 24.01.2023 N. R.G. 23480/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani medesima premessa posta a fondamento del precedente motivo, la societàricorrente sostiene che l’attribuzione, senza alcuna motivazione, del significato prospettato dalla convenuta (anziché di quello prospettato dall’attrice) al segno grafico contenuto nel provvedimento di fissazione del termine per l’introduzione del giudiz io di m e rito della proposta opposizione, avrebbe integrato anche violazione delle regole ermeneutiche degli atti giuridici, precisamente tanto di quelle che dettano i criteri per l’interpretazione delle norme giuridiche (art. 12 preleggi) quanto di quelle che d ettano i criteri p e r l’interpretazione dei contratti (art.1362 cod. civ. ) ; il terzo motivo denuncia violazione degli artt.24 e 111 Cost., in relazione agli art. 1366, 1369 e 1370 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: la società ricorrentesi duole che, dinanzi a due possibili interpretazioni del segno grafico, il giudice del merito avrebbe privilegiato quella implicante la sanzione di improcedibilità della domanda; sostiene che, in tal modo , sarebbe stato violato sia il criterio esegetico di buona fede , sia le norme costituzional i che garantiscono l’effettività della tutela giurisdizionale, in ossequio alle quali gli atti processuali dovrebbero essere interpretati nel senso di salvaguardarne la validità; i motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione che li avvince –sono inammissibili; essi, infatti, ad onta della fo r male intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un apprezzamento del significato del segno grafico contenuto nel provvedimento del giudice dell’esecuzione alternativo a quello compiutodal giudice del merito e ad esso insindacabilmente riservato ; C.C. 24.01.2023 N. R.G. 23480/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani il T ribun ale , con valutazione incensurabile in questa sede , ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sebbene redatto a mano, non ponesse problemi di interpretazione quanto al la durata del termine concesso, da ritenersi pari a 45 giorni; verificato che l’atto di citazione era stato notificato dopo il decorso di questo termine ha, poi, motivatamente ritenuto che tale violazione comportasse la decadenza dal potere di introdurre il giudizio di m e rito dell’opposizione, che è stata quindi dichiarata i nammissibile e improcedibile ; d inanzi a questa chiara statuizione non sono pertinenti i richiami operati dalla società ricorrente all’ obbligo di motivazione, alle regole ermeneutiche dei contratti e delle norme giuridiche e al principio costituzionale di effettivitàdella tutela giurisdizionale , in quanto , mentre il primo è stato soddisfatto, le seconde non erano applicabili e il terzo non può ritenersi leso da una dichiarazionedi decadenza fondata sulla ritenuta violazione di un termine perentorio; sotto altro profilo, giova aggiungere che la società ricorrente non ha dedotto l’eventuale errore di percezione del giudice di merito (suscettibile, in astratto, di consentire il rimedio revocatorio), il quale comunque, nel caso di specie, sarebbe caduto su un punto controverso, sul quale la sentenza si era pronunciata; in definitiva, il ricorsoproposto da ll a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; in ragione deltenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a C.C. 24.01.2023 N. R.G. 23480/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors