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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24202/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso con ogni consequenziale pronuncia sulla liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 14 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale sofferta dapprima in carcere dal 2 Dicembre 2014 al 17 Settembre 2015 e poi agli arresti domiciliari fino al 20 Luglio 2017 allorquando il Tribunale di Roma, riqualificati i fatti ad esso ascritti quale partecipazione ad associazione a delinquere (a fronte di originaria contestazione di associazione di stampo mafioso nell'ambito del procedimento noto come "[OSCURATO:PERSONA]"), pur condannandolo per tale titolo alla pena di anni quattro di reclusione, ne disponeva la liberazione.

Il procedimento aveva poi alterne vicende in quanto la Corte di Appello di Roma riqualificava i fatti ai sensi dell'art.416 bis cod.pen. mentre la Corte di Cassazione, con sentenza del 22 Ottobre 2019, assolveva il GUARNERA dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorre la condizione impeditiva costituita dalla colpa grave del ricorrente che avrebbe concorso a dare luogo all'adozione della cautela, indicando una serie di elementi, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con gli indagati principali BUZZI e CARMINATI, dai quali emergeva un rapporto di vicinanza e di contiguità con una delle cooperative del BUZZI, la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza di una associazione criminosa con la quale aveva intrattenuto relazioni commerciali anche sinallagmatiche (locazione di appartamenti di nuova costruzione alla cooperativa), avvalendosi al contempo della influenza e della capacità di penetrare nelle dinamiche dell'ufficio tecnico del comune di Roma di [OSCURATO:PERSONA], che in più occasioni si era interessato di pratiche edilizie per suo conto, nonché del pagamento dei corrispettivi non riscossi per la locazione degli immobili.

Evidenzia pertanto che, pure essendo stata esclusa una sua diretta partecipazione all'associazione criminale e un suo contributo agli scopi illeciti che la stessa perseguiva nondimeno, all'esito di intercettazioni telefoniche acquisite sulla sua utenza, doveva ravvisarsi nei suoi confronti un addebito colposo, per la contiguità avuta con la cooperativa del BUZZI e per la funzionalizzazione dei rapporti intrattenuti con taluni dei sodali al perseguimento di interessi personali, sebbene nell'ambito di transazioni lecite ma che avevano determinato un apparenza di complicità in ragione della caratura criminale dei soggetti con i quali interagiva nella consapevolezza delle finalità illecite che gli stessi perseguivano (attività di corruttela al fine dell'aggiudicazione di gare e appalti pubblici).

In tale modo e con giudizio prognostico ex ante la sua condotta aveva fornito ragione di intervento dell'autorità giudiziaria e della conseguente adozione della misura cautelare.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di frequentazioni malavitose e ambigue e della natura del giudizio prognostico riservato al giudice della riparazione, del tutto autonomo rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità penale, riconosceva che la contiguità del GUARNERA all'associazione diretta dal BUZZI e la collaborazione allo stesso prestata dal CARMINATI per la soluzione di pratiche edilizie mediante la sua capacità di intessere relazioni con organi del comune di Roma, avevano determinato l'apparenza di una sua adesione al proposito criminoso, che traspariva dalle conversazioni intercettate; tale condotta travalicava il profilo della connivenza incolpevole ed escludeva l'accoglimento della richiesta riparativa.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, GUARNERA Cristiano deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso riconosciuti.

Assume in particolare che fin dalla data di adozione della misura cautelare il ricorrente aveva escluso qualsiasi forma di contiguità con l'organizzazione criminale gestita dal BUZZI e aveva fornito tutti i chiarimenti necessari a dimostrare la sua estraneità alle illecite finalità dell'ente, tantochè il giudice di legittimità aveva escluso che il GUARNERA fosse a conoscenza delle vicende di corruzione e di turbativa di asta che vedevano impegnata la suddetta compagine.

In relazione all'unica vicenda che lo vedeva collegato alla suddetta cooperativa, concernente la locazione di alcuni immobili, egli si era rivolto all'autorità giudiziaria per inadempimento del conduttore chiedendo lo sfratto e il rimborso dei corrispettivi, manifestando pertanto contrasto e dissenso al mantenimento del vincolo negoziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti" (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, n.29199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397).

3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente.

Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha 3 T provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal GUARNERA nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni intrattenute con BUZZI e CARMINATI, che ne dipingevano una compenetrazione nel sistema malavitoso da questi elaborato per l'aggiudicazione di servizi pubblici mediante gara, in un contesto di palese interlocuzione su temi relativi a pratiche edilizie.

Poneva altresì in rilievo come il GUARNERA si fosse avvalso della collaborazione del CARMINATI per la gestione delle proprie pratiche con il servizio tecnico dell'ente pubblico, nonché per ottenere il corrispettivo della locazione degli immobili affittati, palesando al contempo la conoscenza della caratura criminale degli appartenenti all'associazione, come era emerso in una interlocuzione con il padre, fino a contare sulla influenza e sulla capacità di convincimento del CARMINATI per appianare eventuali problemi e assicurarsi una adeguata protezione, tanto da riconoscere la sua posizione di "intoccabile" a Roma. 3.1 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche associative è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso del GUARNERA nel delitto di associazione per delinquere, attesa l'assenza di contributo sia pure agevolativo alle finalità illecite dell'ente, del tutto logicamente il giudice distrettuale ha ravvisato gli estremi della colpa grave in capo al GUARNERA nel giudizio prognostico svolto, sia in termini di condotta potenzialmente idonea a rafforzare il proposito delinquenziale, sia come azione adesiva al proposito criminoso dell'organizzazione per delinquere, in ragione della comunanza di affari mantenuta con una struttura di cui conosceva "l'esistenza e il potere". 3.2 Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 7956 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280547, n. 45418 del 25 Novembre 2010, Carere, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Grigoli, Rv. 241218).

La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sennpreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725.

Da ultimo 13 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti].

4. Parimenti corretto è il richiamo, operato dal giudice della riparazione, alle frequentazioni ambigue e malavitose del ricorrente, laddove l'illecito agire della cooperativa di servizi, e per essa di BUZZI Salvatore e CARMINATI Massimo, avrebbe imposto ad un imprenditore esperto nel settore edilizio ed aduso a relazioni commerciali con organizzazioni cooperative come quelle gestite dal BUZZI, un comportamento di maggiore circospezione e avvedutezza a fronte di pratiche amministrative gestite con metodi non del tutto trasparenti e lineari, come quelli impiegati dal CARMINATI, che non potevano allo stesso sfuggire, per essere diretti all'ottenimento di corsie preferenziali per la pronta definizione di pratiche amministrative, in ragione di un capillare sistema di conoscenze e di capacità persuasiva. 4.1 In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto da porsi in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486-01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 [OSCURATO:PERSONA], Ry.274498).

Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3/06/2010, Davoli, Rv. 2480740) Da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.1.1 II giudice distrettuale ha chiaramente e logicamente evidenziato le ragioni del proprio argomentare, richiamando specifici episodi, ricostruiti sulla base del compendio intercettivo, dai quali ha inferito come la connivenza manifestata dal GUARNERA alle dinamiche esecutive della organizzazione del BUZZI, la cui capacità di affrontare e risolvere ostacoli amministrativi anche attraverso la collaudata azione di infiltrazione nel tessuto amministrativo del CARMINATI, potesse essere percepita dall'autorità giudiziaria come adesione al proposito criminoso al momento dell'adozione della misura cautelare. 4.2 Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione con soggetti dediti al crimine in relazione ad uno specifico episodio (locazione di numerosi immobili alla cooperativa del BUZZI) nella consapevolezza del ricorrente di operare nel proprio interesse e a favore di soggetti pregiudicati (Buzzi, Carminati). 4.3 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati dal giudice della cautela come compartecipazione all'azione illecita del sodalizio, nonchè quale adesione e avallo a tale sistematica modalità di influenzare l'aggiudicazione di appalti e gare da enti territoriali pubblici; conseguentemente sono stati correttamente riconosciuti come improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza.

Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali ragione di esclusione della riparazione per ingiusta detenzione.

5. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso con ogni consequenziale pronuncia sulla liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 14 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale sofferta dapprima in carcere dal 2 Dicembre 2014 al 17 Settembre 2015 e poi agli arresti domiciliari fino al 20 Luglio 2017 allorquando il Tribunale di Roma, riqualificati i fatti ad esso ascritti quale partecipazione ad associazione a delinquere (a fronte di originaria contestazione di associazione di stampo mafioso nell'ambito del procedimento noto come "[OSCURATO:PERSONA]"), pur condannandolo per tale titolo alla pena di anni quattro di reclusione, ne disponeva la liberazione. Il procedimento aveva poi alterne vicende in quanto la Corte di Appello di Roma riqualificava i fatti ai sensi dell'art.416 bis cod.pen. mentre la Corte di Cassazione, con sentenza del 22 Ottobre 2019, assolveva il GUARNERA dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorre la condizione impeditiva costituita dalla colpa grave del ricorrente che avrebbe concorso a dare luogo all'adozione della cautela, indicando una serie di elementi, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con gli indagati principali BUZZI e CARMINATI, dai quali emergeva un rapporto di vicinanza e di contiguità con una delle cooperative del BUZZI, la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza di una associazione criminosa con la quale aveva intrattenuto relazioni commerciali anche sinallagmatiche (locazione di appartamenti di nuova costruzione alla cooperativa), avvalendosi al contempo della influenza e della capacità di penetrare nelle dinamiche dell'ufficio tecnico del comune di Roma di [OSCURATO:PERSONA], che in più occasioni si era interessato di pratiche edilizie per suo conto, nonché del pagamento dei corrispettivi non riscossi per la locazione degli immobili. Evidenzia pertanto che, pure essendo stata esclusa una sua diretta partecipazione all'associazione criminale e un suo contributo agli scopi illeciti che la stessa perseguiva nondimeno, all'esito di intercettazioni telefoniche acquisite sulla sua utenza, doveva ravvisarsi nei suoi confronti un addebito colposo, per la contiguità avuta con la cooperativa del BUZZI e per la funzionalizzazione dei rapporti intrattenuti con taluni dei sodali al perseguimento di interessi personali, sebbene nell'ambito di transazioni lecite ma che avevano determinato un apparenza di complicità in ragione della caratura criminale dei soggetti con i quali interagiva nella consapevolezza delle finalità illecite che gli stessi perseguivano (attività di corruttela al fine dell'aggiudicazione di gare e appalti pubblici). In tale modo e con giudizio prognostico ex ante la sua condotta aveva fornito ragione di intervento dell'autorità giudiziaria e della conseguente adozione della misura cautelare. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di frequentazioni malavitose e ambigue e della natura del giudizio prognostico riservato al giudice della riparazione, del tutto autonomo rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità penale, riconosceva che la contiguità del GUARNERA all'associazione diretta dal BUZZI e la collaborazione allo stesso prestata dal CARMINATI per la soluzione di pratiche edilizie mediante la sua capacità di intessere relazioni con organi del comune di Roma, avevano determinato l'apparenza di una sua adesione al proposito criminoso, che traspariva dalle conversazioni intercettate; tale condotta travalicava il profilo della connivenza incolpevole ed escludeva l'accoglimento della richiesta riparativa. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, GUARNERA Cristiano deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per contraddittorietà della motivazione, in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso riconosciuti. Assume in particolare che fin dalla data di adozione della misura cautelare il ricorrente aveva escluso qualsiasi forma di contiguità con l'organizzazione criminale gestita dal BUZZI e aveva fornito tutti i chiarimenti necessari a dimostrare la sua estraneità alle illecite finalità dell'ente, tantochè il giudice di legittimità aveva escluso che il GUARNERA fosse a conoscenza delle vicende di corruzione e di turbativa di asta che vedevano impegnata la suddetta compagine. In relazione all'unica vicenda che lo vedeva collegato alla suddetta cooperativa, concernente la locazione di alcuni immobili, egli si era rivolto all'autorità giudiziaria per inadempimento del conduttore chiedendo lo sfratto e il rimborso dei corrispettivi, manifestando pertanto contrasto e dissenso al mantenimento del vincolo negoziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti" (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, n.29199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha 3 T provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dal GUARNERA nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni intrattenute con BUZZI e CARMINATI, che ne dipingevano una compenetrazione nel sistema malavitoso da questi elaborato per l'aggiudicazione di servizi pubblici mediante gara, in un contesto di palese interlocuzione su temi relativi a pratiche edilizie. Poneva altresì in rilievo come il GUARNERA si fosse avvalso della collaborazione del CARMINATI per la gestione delle proprie pratiche con il servizio tecnico dell'ente pubblico, nonché per ottenere il corrispettivo della locazione degli immobili affittati, palesando al contempo la conoscenza della caratura criminale degli appartenenti all'associazione, come era emerso in una interlocuzione con il padre, fino a contare sulla influenza e sulla capacità di convincimento del CARMINATI per appianare eventuali problemi e assicurarsi una adeguata protezione, tanto da riconoscere la sua posizione di "intoccabile" a Roma. 3.1 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche associative è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso del GUARNERA nel delitto di associazione per delinquere, attesa l'assenza di contributo sia pure agevolativo alle finalità illecite dell'ente, del tutto logicamente il giudice distrettuale ha ravvisato gli estremi della colpa grave in capo al GUARNERA nel giudizio prognostico svolto, sia in termini di condotta potenzialmente idonea a rafforzare il proposito delinquenziale, sia come azione adesiva al proposito criminoso dell'organizzazione per delinquere, in ragione della comunanza di affari mantenuta con una struttura di cui conosceva "l'esistenza e il potere". 3.2 Invero il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 7956 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280547, n. 45418 del 25 Novembre 2010, Carere, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Grigoli, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sennpreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725. Da ultimo 13 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Ry.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti]. 4. Parimenti corretto è il richiamo, operato dal giudice della riparazione, alle frequentazioni ambigue e malavitose del ricorrente, laddove l'illecito agire della cooperativa di servizi, e per essa di BUZZI Salvatore e CARMINATI Massimo, avrebbe imposto ad un imprenditore esperto nel settore edilizio ed aduso a relazioni commerciali con organizzazioni cooperative come quelle gestite dal BUZZI, un comportamento di maggiore circospezione e avvedutezza a fronte di pratiche amministrative gestite con metodi non del tutto trasparenti e lineari, come quelli impiegati dal CARMINATI, che non potevano allo stesso sfuggire, per essere diretti all'ottenimento di corsie preferenziali per la pronta definizione di pratiche amministrative, in ragione di un capillare sistema di conoscenze e di capacità persuasiva. 4.1 In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto da porsi in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486-01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 [OSCURATO:PERSONA], Ry.274498). Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3/06/2010, Davoli, Rv. 2480740) Da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.1.1 II giudice distrettuale ha chiaramente e logicamente evidenziato le ragioni del proprio argomentare, richiamando specifici episodi, ricostruiti sulla base del compendio intercettivo, dai quali ha inferito come la connivenza manifestata dal GUARNERA alle dinamiche esecutive della organizzazione del BUZZI, la cui capacità di affrontare e risolvere ostacoli amministrativi anche attraverso la collaudata azione di infiltrazione nel tessuto amministrativo del CARMINATI, potesse essere percepita dall'autorità giudiziaria come adesione al proposito criminoso al momento dell'adozione della misura cautelare. 4.2 Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione con soggetti dediti al crimine in relazione ad uno specifico episodio (locazione di numerosi immobili alla cooperativa del BUZZI) nella consapevolezza del ricorrente di operare nel proprio interesse e a favore di soggetti pregiudicati (Buzzi, Carminati). 4.3 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati dal giudice della cautela come compartecipazione all'azione illecita del sodalizio, nonchè quale adesione e avallo a tale sistematica modalità di influenzare l'aggiudicazione di appalti e gare da enti territoriali pubblici; conseguentemente sono stati correttamente riconosciuti come improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali ragione di esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. 5. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 24202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris