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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24703/2026

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orso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PerlaLori, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi diXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'annullamento con o senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionaledella pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto;Nessuno è presente per le parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli,pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 17.6.2024 ex art. 442 cod.proc. pen., in riforma della sentenza impugnata:- assolveva [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXXXXXdalreato di tentato omicidio contestato al capo a) per non avercommesso il fatto e, concesse ad entrambi gli imputati le circostanzeluogo pubblico di una mazza da baseball, in mesi sei di arresto,concedendo al solo [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionaledella pena e revocando le pene accessorie inflitte;- dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in ordine al capo b) relativo alle lesioni aggravate inr e l a z i o n e a l l a p o s i z i o n e d i X X X X X X X X X X X X X X eXXXXXXXXXXXXXXXXX, disponendo la trasmissione degli atti algiudice di primo grado;- riconosceva le circostanze attenuanti generiche aXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], con giudizio di equivalenzarispetto alle aggravanti contestate e rideterminava la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXXX in anni 7 e mesi 4 di reclusione in relazione ai reatidi tentato omicidio (capo a) e porto in luogo pubblico di un coltello, ein anni 1 e mesi 4 di reclusione quella inflitta a XXXXXXXXXXXper ilreato di lesioni aggravate.Ai f in i d i una migl iore comprensione, s i evidenzia cheXXXXXXXXXXXXXX veniva giudicato colpevole del reato di tentatoomicidio ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per averlo attinto con unfendente sferrato con un coltello al torace per futili motivi, all’esito di unaserata in d iscoteca, durante la qua le l ’aggressore avevaprovocatoriamente interpellato la vittima chiedendogli “cosa avesse daguardare”, per poi proseguire all’esterno con analoga accusa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, venivanogiudicati colpevoli del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110del 1975 per avere portato in luogo pubblico una mazza da baseballutilizzata per colpire ripetutamente XXXXXXXXXXXXXXXXXX durantel’aggressione all’uscita dalla discoteca.[OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato di lesioniaggravate ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX perché, nelle medesimecircostanze, unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colpivaripetutamente [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in compagnia diXXXXXXXXXX, mentre questi tentava di fuggire per sottrarsiall’aggressione, con pugni e calci, e con una mazza da baseball,procurandogli lesioni lievi consistite in escoriazioni diffuse sulla spalladestra, sulla mano destra e sinistra, ginocchio destro e edemi al capo inregione parietale.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando tremotivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla posizione diXXXXXXXXXXXXXX condannato per il tentato omicidio, ci si duoleche la Corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnatarelativamente al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi,non si sarebbe confrontata con la tesi difensiva.

In particolare, nonsarebbe stato adeguatamente confutato l’argomento secondo ilquale la mancata ricostruzione della condotta delle parti all’internodella discoteca non avrebbe consentito di valutare se lo stimolo dacui era scaturita la reazione aggressiva fosse stato effettivamentelieve, banale, sproporzionato e meramente pretestuoso.2.2.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deduce la mancanza diadeguata motivazione sulle ragioni per le quali le circostanzeprevalenti sulle aggravanti contestate.2.3.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi delle lettere b)ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen., si lamenta che non siano statecongruamente motivate l’entità della riduzione di pena inflitta aXXXXXXXXXXXXXX per il tentativo di omicidio (superiore ad 1/3,ma inferiore ai 2/3) e l’entità dell’aumento di pena di 1 mese atitolo di continuazione, nonostante il minimo sia di 15 giorni.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamental’assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delbeneficio della sospensione della pena, concesso, invece, alcoimputato [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare l’inammissibilità del ricorso con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXX; ha chiesto l’annullamento con rinvio relativamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motiviinfondati, deve essere rigettato.2.

Devono premettersi i parametri di valutazione del ricorsoproposto dalla difesa degli imputati, nella parte in cui denuncianovizi di motivazione della sentenza impugnata.

Secondo i costanti euniformi parametri di giudizio reiteratamente affermati da questaCorte di legittimità «il sindacato del giudice di legittimità sullamotivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmenteidonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a basedella decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica",perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni nonviziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente dainsormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) nonrisulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo"(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motiviposti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificatao radicalmente inficiata sotto il profilo logico».Inoltre, deve rammentarsi quanto affermato dalla sentenzadella Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema digiudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».Le sentenze della Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso percassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi dellamotivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento».3.

Con specifico riferimento ai motivi di censura relativiall’aggravante dei futili motivi (proposti con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]), si richiama la sentenza della Sez.1, n.4442 del 14/10/2025, dep. 2026, Rv. 289358 – 01, la qualeha ribadito il principio secondo il quale «per la configurabilitàdell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reatosia identificato con certezza, non potendosi giustificarel'applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la realespinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria sul punto nonpuò ritorcersi in danno dell'imputato, accollando a quest'ultimo –in contrasto con il canone fondamentale del processo penalesecondo cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi delreato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, dannoluogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio – l’ oneredi fornire la prova negativa sull'inesistenza della futilità del motivo(fra le molte, Sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000, dep. 2001,Gattellari, Rv. 218081 - 01)».Tale verifica deve compiersi attraverso un percorso logicoargomentativo costantemente ribadito da questo Corte, da ultimocon la sentenza dinnanzi citata, la quale richiamando i precedenticonformi (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, Rv. 287333 - 01; Sez.5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641 - 01; Sez. 1, n. 16889del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01) haaffermato che «l'accertamento della circostanza aggravante deifutili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo laduplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione trail reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato,e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare dettasproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come meropretesto per lo sfogo di un impulso criminale».

Occorre, pertanto,dapprima ricostruire i fatti che danno luogo all’inasprimento deltrattamento sanzionatorio, quindi, valutare l ’oggettivasproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo chelo ha determinato e, infine, verificare che la sproporzionecostituisca espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato e, per questo, costituente un mero pretestodell’azione violenta.Nel caso in esame, la difesa lamenta che l’accertamentorichiesto non sia stato compiuto, non essendosi verificatol’antefatto, sì da poter compiere la verifica richiesta dallagiurisprudenza di questa Corte.La censura non è fondata.

Le due sentenze che, essendoconformi sul punto, si integrano (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,Rv. 277218 - 01), hanno individuato l’antecedente della condottaviolenta in quanto accaduto durante la serata all’interno delladiscoteca.

La persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riferivache nel corso della serata all’interno del locale da ballo, egli avevanotato un giovane poggiato al bancone del bar, successivamenteidentificato in [OSCURATO:PERSONA], che lo fissava con insistenza e che,in più occasioni, lo istigava pronunciando, in dialetto napoletano, lafrase “che guardi a fare?”.

Nell’occasione, erano intervenuti altrisei o sette giovani che assumevano un atteggiamento altrettantoprovocatorio, tanto da determinare l’intervento di un buttafuori.Nonostante ciò, il gruppo continuava a guardare in modominaccioso XXXXXXXXXX.

All’uscita, mentre XXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXX, già in auto, si stavano allontanando, in prossimitàdell’uscita sentivano un richiamo che verificavano provenire dallostesso soggetto che, all’interno, aveva fissato XXXXXXXXXX.

Ladiscussione, quindi, riprendeva, sfociando nell’aggressione che hadato avvio ai fatti di cui è processo.Nella sentenza di appello, tale ricostruzione venivaconfermata, affermandosi che era emerso con certezza cheXXXXXXXXXXX fosse stato il primo a rivolgersi provocatoriamentea XXXXXXXXXX, chiedendogli, già all’interno della discoteca, cosaavesse da guardare, per poi riprendere il confronto all’esterno dellocale, aggiungendo che l’istruttoria non aveva fatto emergerealcun atteggiamento provocatorio da parte delle due vittime chepotesse giustificare una reazione ed aggressione violenta, qualepoi verificatasi, nulla avendo riferito sul punto né le personeoffese, né gli altri testimoni escussi in fase di indagine.Ne consegue che l’antecedente che ha costituito l’avvio dellacondotta contestata è stato compiutamente ricostruito e che ilriferimento alla circostanza che nessuno dei testi abbia riferito diun atteggiamento provocatorio delle persone offese è fatto non peraffermare che non è stato compiuto l’accertamento sul punto, ma,al contrario, per sottolineare che non era emerso alcun elementodifforme dal narrato della persona offesa che consentisse diricostruire diversamente l’esordio della vicenda.Il primo passaggio logico è stato, quindi, affrontato e risoltodalla Corte con argomentazione aderente ai dati fattuali, peraltronon contestati, e in relazione ai quali non si ravvisano, né vengonoevidenziati, profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento.La Corte ha, inoltre, osservato che l’azione delittuosa,costituita dall’accoltellamento della persona offesa in parti vitali,mentre questa era seduta all’interno dell’autovettura, è scaturitada “uno sguardo di troppo” e, con ragionamento immune da vizilogici, ha valutato come sproporzionato il motivo dell’azionerispetto alla gravità dell’azione stessa, sotto il profilo oggettivo.Sotto quello soggettivo ha desunto, con argomentazioneparimenti immune da vizi logici, che la banalità e levità delcontrasto a monte, induceva a ritenere che la violenta e cercataaggressione abbia costituito espressione di un moto interioreespressivo di un atteggiamento violento dall’agente rispetto alquale l’antefatto, peraltro a sua volta provocato dall’aggressore, siponeva come un mero pretesto per avviare la violentaaggressione.4.

Venendo al secondo motivo di ricorso, inerente allamancanza di motivazione sulle ragioni del bilanciamento dellecircostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza,anziché di prevalenza, deve osservarsi che il difensore, nelproprio ricorso, non indica gli imputati in relazione ai qualiarticola la censura.

Tuttavia, l’interpretazione del ricorso allaluce della sentenza impugnata induce a ritenere che il motivosia relativo ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ciò inquanto [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’unico reatoper il quale vi è stata pronuncia di condanna (artt. 110 cod.pen., 4 legge n. 110 del 1975), si vedeva contestata la solaaggravante della recidiva reiterata e specifica.

Tale aggravante,tuttavia, veniva esclusa (ai fini della quantificazione della pena)dal giudice di primo grado, trattandosi di precedenti nonspecifici, sicché, rispetto a detto imputato non si può porre unproblema di bilanciamento delle circostanze attenuantig e n e r i c h e , c o n c e s s e i n s e d e d i a p p e l l o .«Le circostanze attenuanti devono essere oggetto del giudiziodi comparazione con la contestata recidiva reiterata soltanto seil giudice ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influires u l t r a t t a m e n t o s a n z i o n a t o r i o »(Sez. 4, n. 5488 del 29/01/2009, Rv. 243441 – 01).Il motivo di censura deve, quindi, ritenersi proposto solo inrelazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, giova richiamare il principio, quicondiviso, per il quale «Le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggonoal sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della penairrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 - 01; tra le sezioni semplici, vedi Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).Nel caso in esame, la Corte d'Appello, per motivare ilbilanciamento in termini di giudizio di equivalenza anziché diprevalenza, ha richiamato la gravità della condotta e l’assenzadi valida giustificazione, in tal modo soddisfacendo l’oneremotivazionale richiesto.5.

Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura ladecisione sotto differenti motivi in relazione alla posizione deiricorrenti.5.1.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], osserva che lamotivazione della Corte territoriale è illogica nella dosimetriadella pena in relazione all’entità della diminuzione per iltentativo in quanto, pur affermando “l’obiettiva sproporzione”della pena originariamente inflitta, non spiega come pervengaa determinare la pena in concreto inflitta; con riguardo allaquantificazione dell’aumento a titolo di continuazione, affermache, essendo il minimo della pena di 15 giorni, non si spiegaperché è stata fissata in misura maggiore, non essendo a talfine idoneo il mero richiamo alla gravità della condotta.Il motivo è infondato.

La Corte ha determinato la pena perla fattispecie tentata applicando alla pena prevista per il reatoconsumato, una riduzione superiore ad 1/3, ma inferiore ai 2/3ed ha motivato la scelta facendo riferimento alla gravità dellelesioni causate alla persona offesa che non consentiva dioperare una riduzione in misura maggiore.

Si tratta dimotivazione logica e conforme ai parametri di cui all’art. 133cod. pen., che includono la gravità del danno causato allapersona offesa.5.2.

Quanto all’aumento a titolo di continuazione per ilreato relativo al porto dell’arma, la Corte, pur riducendol’aumento inflitto in primo grado, in quanto ritenuto eccessivo,ha osservato che incideva sulla determinazione dell’aumento lapersonalità dell’imputato, descritta, in precedenza, comeincline alla violenza.

Anche in questo caso, si tratta dimotivazione aderente ai dati fattuali e logica laddove collega lamaggiore gravità del porto dell’arma alla personalitàdell’imputato, la cui indole violenta rende maggiormentepericoloso il porto del coltello per il maggior rischio che dellostesso si faccia uso, come avvenuto nel caso concreto.5.3.

Con il terzo motivo, la difesa formula altra censura inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], osservandoche non risulta motivata la mancata concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena, che, invece, è statoriconosciuto a [OSCURATO:PERSONA].Il motivo non è fondato.Deve osservarsi che con la sentenza di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei e mesiotto di reclusione, che non consentiva, quindi, neanche inastratto, di concedere il beneficio della sospensionecondizionale, essendo la pena superiore al limite di due anni direclusione fissato dall’art. 163 cod. pen.

Nessuna specificamotivazione si richiedeva, quindi, sul punto che, infatti, noncostituiva neanche oggetto di gravame (incentrato sullarichiesta di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub a).Nella sentenza di primo grado, inoltre, il giudiceevidenziava i precedenti penali dell’imputato, definiti “gravi erecenti”, con accertamento che non viene contestato dalladifesa del ricorrente, il quale lamenta la mancanza dimotivazione, ma non deduce la sussistenza dei presupposti peril beneficio invocato.Deve aggiungersi che pacifico è che l’imputato annoveriprecedenti penali, tanto che gli è stata contestata la recidivareiterata (quella specifica è stata esclusa dal giudice di primogrado).Ebbene, a fronte di tali rilievi, deve applicarsi lagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Non vi èl ' o b b l i g o d i m o t i v a r e i l d i n i e g odella sospensione condizionale della pena quando essa non siaconcedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, commasecondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia aisoggetti che abbiano riportato una precedente condannaa pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventoriabituali o professionali.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164,u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generaledi inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi,impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di nonconcederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizionegativo sulla successiva astensione dalla commissione diulteriori reati» (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583 -01).Deve, conseguentemente, ritenersi che la Corteterritoriale, con motivazione implicita, abbia ritenutoinsussistenti i presupposti per la concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, con la conseguenza cheanche tale motivo di ricorso deve ritenersi infondato.6.

Alla luce dei motivi esposti, i ricorsi devono essererigettati con conseguente condanna degli imputati alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PerlaLori, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi diXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'annullamento con o senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionaledella pena e la declaratoria di inammissibilità nel resto;Nessuno è presente per le parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli,pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 17.6.2024 ex art. 442 cod.proc. pen., in riforma della sentenza impugnata:- assolveva [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXXXXXdalreato di tentato omicidio contestato al capo a) per non avercommesso il fatto e, concesse ad entrambi gli imputati le circostanzeluogo pubblico di una mazza da baseball, in mesi sei di arresto,concedendo al solo [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionaledella pena e revocando le pene accessorie inflitte;- dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in ordine al capo b) relativo alle lesioni aggravate inr e l a z i o n e a l l a p o s i z i o n e d i X X X X X X X X X X X X X X eXXXXXXXXXXXXXXXXX, disponendo la trasmissione degli atti algiudice di primo grado;- riconosceva le circostanze attenuanti generiche aXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], con giudizio di equivalenzarispetto alle aggravanti contestate e rideterminava la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXXX in anni 7 e mesi 4 di reclusione in relazione ai reatidi tentato omicidio (capo a) e porto in luogo pubblico di un coltello, ein anni 1 e mesi 4 di reclusione quella inflitta a XXXXXXXXXXXper ilreato di lesioni aggravate.Ai f in i d i una migl iore comprensione, s i evidenzia cheXXXXXXXXXXXXXX veniva giudicato colpevole del reato di tentatoomicidio ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per averlo attinto con unfendente sferrato con un coltello al torace per futili motivi, all’esito di unaserata in d iscoteca, durante la qua le l ’aggressore avevaprovocatoriamente interpellato la vittima chiedendogli “cosa avesse daguardare”, per poi proseguire all’esterno con analoga accusa.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, venivanogiudicati colpevoli del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110del 1975 per avere portato in luogo pubblico una mazza da baseballutilizzata per colpire ripetutamente XXXXXXXXXXXXXXXXXX durantel’aggressione all’uscita dalla discoteca.[OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato colpevole del reato di lesioniaggravate ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXX perché, nelle medesimecircostanze, unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], colpivaripetutamente [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in compagnia diXXXXXXXXXX, mentre questi tentava di fuggire per sottrarsiall’aggressione, con pugni e calci, e con una mazza da baseball,procurandogli lesioni lievi consistite in escoriazioni diffuse sulla spalladestra, sulla mano destra e sinistra, ginocchio destro e edemi al capo inregione parietale.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa diXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando tremotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla posizione diXXXXXXXXXXXXXX condannato per il tentato omicidio, ci si duoleche la Corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnatarelativamente al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi,non si sarebbe confrontata con la tesi difensiva. In particolare, nonsarebbe stato adeguatamente confutato l’argomento secondo ilquale la mancata ricostruzione della condotta delle parti all’internodella discoteca non avrebbe consentito di valutare se lo stimolo dacui era scaturita la reazione aggressiva fosse stato effettivamentelieve, banale, sproporzionato e meramente pretestuoso.2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deduce la mancanza diadeguata motivazione sulle ragioni per le quali le circostanzeprevalenti sulle aggravanti contestate.2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi delle lettere b)ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen., si lamenta che non siano statecongruamente motivate l’entità della riduzione di pena inflitta aXXXXXXXXXXXXXX per il tentativo di omicidio (superiore ad 1/3,ma inferiore ai 2/3) e l’entità dell’aumento di pena di 1 mese atitolo di continuazione, nonostante il minimo sia di 15 giorni.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamental’assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delbeneficio della sospensione della pena, concesso, invece, alcoimputato [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare l’inammissibilità del ricorso con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXX; ha chiesto l’annullamento con rinvio relativamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto proposto sulla base di motiviinfondati, deve essere rigettato.2. Devono premettersi i parametri di valutazione del ricorsoproposto dalla difesa degli imputati, nella parte in cui denuncianovizi di motivazione della sentenza impugnata. Secondo i costanti euniformi parametri di giudizio reiteratamente affermati da questaCorte di legittimità «il sindacato del giudice di legittimità sullamotivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmenteidonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a basedella decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica",perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni nonviziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente dainsormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) nonrisulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo"(indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motiviposti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificatao radicalmente inficiata sotto il profilo logico».Inoltre, deve rammentarsi quanto affermato dalla sentenzadella Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema digiudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».Le sentenze della Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso percassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi dellamotivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quandomancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento».3. Con specifico riferimento ai motivi di censura relativiall’aggravante dei futili motivi (proposti con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA]), si richiama la sentenza della Sez.1, n.4442 del 14/10/2025, dep. 2026, Rv. 289358 – 01, la qualeha ribadito il principio secondo il quale «per la configurabilitàdell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reatosia identificato con certezza, non potendosi giustificarel'applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la realespinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria sul punto nonpuò ritorcersi in danno dell'imputato, accollando a quest'ultimo –in contrasto con il canone fondamentale del processo penalesecondo cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi delreato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, dannoluogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio – l’ oneredi fornire la prova negativa sull'inesistenza della futilità del motivo(fra le molte, Sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000, dep. 2001,Gattellari, Rv. 218081 - 01)».Tale verifica deve compiersi attraverso un percorso logicoargomentativo costantemente ribadito da questo Corte, da ultimocon la sentenza dinnanzi citata, la quale richiamando i precedenticonformi (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, Rv. 287333 - 01; Sez.5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641 - 01; Sez. 1, n. 16889del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01) haaffermato che «l'accertamento della circostanza aggravante deifutili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo laduplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione trail reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato,e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare dettasproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come meropretesto per lo sfogo di un impulso criminale». Occorre, pertanto,dapprima ricostruire i fatti che danno luogo all’inasprimento deltrattamento sanzionatorio, quindi, valutare l ’oggettivasproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo chelo ha determinato e, infine, verificare che la sproporzionecostituisca espressione di un moto interiore assolutamenteingiustificato e, per questo, costituente un mero pretestodell’azione violenta.Nel caso in esame, la difesa lamenta che l’accertamentorichiesto non sia stato compiuto, non essendosi verificatol’antefatto, sì da poter compiere la verifica richiesta dallagiurisprudenza di questa Corte.La censura non è fondata. Le due sentenze che, essendoconformi sul punto, si integrano (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,Rv. 277218 - 01), hanno individuato l’antecedente della condottaviolenta in quanto accaduto durante la serata all’interno delladiscoteca. La persona offesa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riferivache nel corso della serata all’interno del locale da ballo, egli avevanotato un giovane poggiato al bancone del bar, successivamenteidentificato in [OSCURATO:PERSONA], che lo fissava con insistenza e che,in più occasioni, lo istigava pronunciando, in dialetto napoletano, lafrase “che guardi a fare?”. Nell’occasione, erano intervenuti altrisei o sette giovani che assumevano un atteggiamento altrettantoprovocatorio, tanto da determinare l’intervento di un buttafuori.Nonostante ciò, il gruppo continuava a guardare in modominaccioso XXXXXXXXXX. All’uscita, mentre XXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXX, già in auto, si stavano allontanando, in prossimitàdell’uscita sentivano un richiamo che verificavano provenire dallostesso soggetto che, all’interno, aveva fissato XXXXXXXXXX. Ladiscussione, quindi, riprendeva, sfociando nell’aggressione che hadato avvio ai fatti di cui è processo.Nella sentenza di appello, tale ricostruzione venivaconfermata, affermandosi che era emerso con certezza cheXXXXXXXXXXX fosse stato il primo a rivolgersi provocatoriamentea XXXXXXXXXX, chiedendogli, già all’interno della discoteca, cosaavesse da guardare, per poi riprendere il confronto all’esterno dellocale, aggiungendo che l’istruttoria non aveva fatto emergerealcun atteggiamento provocatorio da parte delle due vittime chepotesse giustificare una reazione ed aggressione violenta, qualepoi verificatasi, nulla avendo riferito sul punto né le personeoffese, né gli altri testimoni escussi in fase di indagine.Ne consegue che l’antecedente che ha costituito l’avvio dellacondotta contestata è stato compiutamente ricostruito e che ilriferimento alla circostanza che nessuno dei testi abbia riferito diun atteggiamento provocatorio delle persone offese è fatto non peraffermare che non è stato compiuto l’accertamento sul punto, ma,al contrario, per sottolineare che non era emerso alcun elementodifforme dal narrato della persona offesa che consentisse diricostruire diversamente l’esordio della vicenda.Il primo passaggio logico è stato, quindi, affrontato e risoltodalla Corte con argomentazione aderente ai dati fattuali, peraltronon contestati, e in relazione ai quali non si ravvisano, né vengonoevidenziati, profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento.La Corte ha, inoltre, osservato che l’azione delittuosa,costituita dall’accoltellamento della persona offesa in parti vitali,mentre questa era seduta all’interno dell’autovettura, è scaturitada “uno sguardo di troppo” e, con ragionamento immune da vizilogici, ha valutato come sproporzionato il motivo dell’azionerispetto alla gravità dell’azione stessa, sotto il profilo oggettivo.Sotto quello soggettivo ha desunto, con argomentazioneparimenti immune da vizi logici, che la banalità e levità delcontrasto a monte, induceva a ritenere che la violenta e cercataaggressione abbia costituito espressione di un moto interioreespressivo di un atteggiamento violento dall’agente rispetto alquale l’antefatto, peraltro a sua volta provocato dall’aggressore, siponeva come un mero pretesto per avviare la violentaaggressione.4. Venendo al secondo motivo di ricorso, inerente allamancanza di motivazione sulle ragioni del bilanciamento dellecircostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza,anziché di prevalenza, deve osservarsi che il difensore, nelproprio ricorso, non indica gli imputati in relazione ai qualiarticola la censura. Tuttavia, l’interpretazione del ricorso allaluce della sentenza impugnata induce a ritenere che il motivosia relativo ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò inquanto [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’unico reatoper il quale vi è stata pronuncia di condanna (artt. 110 cod.pen., 4 legge n. 110 del 1975), si vedeva contestata la solaaggravante della recidiva reiterata e specifica. Tale aggravante,tuttavia, veniva esclusa (ai fini della quantificazione della pena)dal giudice di primo grado, trattandosi di precedenti nonspecifici, sicché, rispetto a detto imputato non si può porre unproblema di bilanciamento delle circostanze attenuantig e n e r i c h e , c o n c e s s e i n s e d e d i a p p e l l o .«Le circostanze attenuanti devono essere oggetto del giudiziodi comparazione con la contestata recidiva reiterata soltanto seil giudice ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influires u l t r a t t a m e n t o s a n z i o n a t o r i o »(Sez. 4, n. 5488 del 29/01/2009, Rv. 243441 – 01).Il motivo di censura deve, quindi, ritenersi proposto solo inrelazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, giova richiamare il principio, quicondiviso, per il quale «Le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggonoal sindacato di legittimità qualora non siano frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della penairrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931 - 01; tra le sezioni semplici, vedi Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).Nel caso in esame, la Corte d'Appello, per motivare ilbilanciamento in termini di giudizio di equivalenza anziché diprevalenza, ha richiamato la gravità della condotta e l’assenzadi valida giustificazione, in tal modo soddisfacendo l’oneremotivazionale richiesto.5. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura ladecisione sotto differenti motivi in relazione alla posizione deiricorrenti.5.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], osserva che lamotivazione della Corte territoriale è illogica nella dosimetriadella pena in relazione all’entità della diminuzione per iltentativo in quanto, pur affermando “l’obiettiva sproporzione”della pena originariamente inflitta, non spiega come pervengaa determinare la pena in concreto inflitta; con riguardo allaquantificazione dell’aumento a titolo di continuazione, affermache, essendo il minimo della pena di 15 giorni, non si spiegaperché è stata fissata in misura maggiore, non essendo a talfine idoneo il mero richiamo alla gravità della condotta.Il motivo è infondato. La Corte ha determinato la pena perla fattispecie tentata applicando alla pena prevista per il reatoconsumato, una riduzione superiore ad 1/3, ma inferiore ai 2/3ed ha motivato la scelta facendo riferimento alla gravità dellelesioni causate alla persona offesa che non consentiva dioperare una riduzione in misura maggiore. Si tratta dimotivazione logica e conforme ai parametri di cui all’art. 133cod. pen., che includono la gravità del danno causato allapersona offesa.5.2. Quanto all’aumento a titolo di continuazione per ilreato relativo al porto dell’arma, la Corte, pur riducendol’aumento inflitto in primo grado, in quanto ritenuto eccessivo,ha osservato che incideva sulla determinazione dell’aumento lapersonalità dell’imputato, descritta, in precedenza, comeincline alla violenza. Anche in questo caso, si tratta dimotivazione aderente ai dati fattuali e logica laddove collega lamaggiore gravità del porto dell’arma alla personalitàdell’imputato, la cui indole violenta rende maggiormentepericoloso il porto del coltello per il maggior rischio che dellostesso si faccia uso, come avvenuto nel caso concreto.5.3. Con il terzo motivo, la difesa formula altra censura inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], osservandoche non risulta motivata la mancata concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena, che, invece, è statoriconosciuto a [OSCURATO:PERSONA].Il motivo non è fondato.Deve osservarsi che con la sentenza di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei e mesiotto di reclusione, che non consentiva, quindi, neanche inastratto, di concedere il beneficio della sospensionecondizionale, essendo la pena superiore al limite di due anni direclusione fissato dall’art. 163 cod. pen. Nessuna specificamotivazione si richiedeva, quindi, sul punto che, infatti, noncostituiva neanche oggetto di gravame (incentrato sullarichiesta di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub a).Nella sentenza di primo grado, inoltre, il giudiceevidenziava i precedenti penali dell’imputato, definiti “gravi erecenti”, con accertamento che non viene contestato dalladifesa del ricorrente, il quale lamenta la mancanza dimotivazione, ma non deduce la sussistenza dei presupposti peril beneficio invocato.Deve aggiungersi che pacifico è che l’imputato annoveriprecedenti penali, tanto che gli è stata contestata la recidivareiterata (quella specifica è stata esclusa dal giudice di primogrado).Ebbene, a fronte di tali rilievi, deve applicarsi lagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale «Non vi èl ' o b b l i g o d i m o t i v a r e i l d i n i e g odella sospensione condizionale della pena quando essa non siaconcedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, commasecondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia aisoggetti che abbiano riportato una precedente condannaa pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventoriabituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164,u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generaledi inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi,impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di nonconcederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizionegativo sulla successiva astensione dalla commissione diulteriori reati» (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583 -01).Deve, conseguentemente, ritenersi che la Corteterritoriale, con motivazione implicita, abbia ritenutoinsussistenti i presupposti per la concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena, con la conseguenza cheanche tale motivo di ricorso deve ritenersi infondato.6. Alla luce dei motivi esposti, i ricorsi devono essererigettati con conseguente condanna degli imputati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 24703/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris