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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19422/2026

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nte in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e per essa qualemandataria [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10316/2025 depositata il09/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4212/2026Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 19422/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., e per essa qualemandataria [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10316/2025 depositata il09/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4212/2026Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 19422/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris