Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 04932/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione civile 21 dicembre 1990 n. 2157 e degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma alla data del 13 dicembre 1990, sebbene l’affermazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo cui «anteriormente alla data del 13/12/1990 era residente nel Comune di Catania» esprimeva chiaramente che vi risiedeva, anteriormente, ma anche alla data in questione e sebbene si trattasse di circostanza non contestata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e consistente nella cartella di pagamento e nel provvedimento di sgravio emessi dall’Ufficio sul presupposto che il contribuente rientrasse tra i soggetti interessati dal sisma.

Assume che la C.t.r., nell’affermare che non vi era prova della sussistenza del requisito della residenza, aveva ignorato che quest’ultima risultava dai detti documenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 3, secondo comma, ord. min. per il Coordinamento della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 Protezione civile 21 dicembre 1990 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Premesso che esercitava in Catania l’attività di farmacista, come provato dalla visura in atti, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il diritto al rimborso alla luce dell’art. 3, secondo comma, dell’ordinanza richiamata che aveva espressamente incluso tra i beneficiari coloro che esercitavano nei Comuni interessati dal sisma un’attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 3 Cost. e 107 T.F.U.E.

Censura la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al rimborso assumendo che, poiché rivestiva la qualità di imprenditore, le agevolazioni di cui alla normativa richiamata avrebbero configurato un indiretto aiuto di Stato contrario al principio comunitario della libera concorrenza.

Assume che detta decisione si pone in contrasto con la decisione della Commissione UE n. 2016/195 la quale ha precisato che la misura in questione non costituisce aiuto illegittimo ove al momento della sua concessione soddisfa i requisiti del c.d. regolamento de minimis.

Aggiunge che detta condizione era rispettata in quanto la somma richiesta a titolo di Irpef ed Ilor, pari ad Euro 109.360,00, era inferiore alla soglia di euro 200.00,00.

5. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con il controricorso.

L’Agenzia delle Entrate assume che il contribuente si sarebbe limitato a riproporre le proprie eccezioni senza censurare specificamente le statuizioni contenute in sentenza.

5.1. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte.

Inoltre, queste ultime investono in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 materia specifica le statuizioni contenute in sentenza, ed espressione di una doppia ratio decidendi, relative alla mancanza di prova del requisito soggettivo della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma e della non spettanza del rimborso in ragione dell’esercizio di attività di impresa, senza alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del c.d. requisito de minimis.

6. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando assorbito ii secondo motivo.

6.1. L’art. 138 legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 ord. min. 21 dicembre 1990.

Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma, ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola.

Il contribuente, secondo quanto riportato in ricorso, in parte qua non contestato dall’Ufficio, aveva espressamente fatto riferimento sia in primo grado che in appello alla sussistenza di entrambi i requisiti.

La C.t.r, tuttavia, ha escluso che rientrasse tra i soggetti ammessi al beneficio in ragione del requisito della residenza ed ha omesso di pronunciarsi sul requisito alternativo della sede della sua attività.

6.2. In primo luogo la C.t.r. è incorsa nella denunciata violazione di legge che le imponeva, a fronte della espressa deduzione, di valutare la sussistenza del presupposto soggettivo non solo in ragione di quanto previsto all’art. 3, comma 1, dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, ma anche in ragione dell’autonoma previsione di cui al successivo comma 2.

In secondo luogo, la C.t.r. ha escluso che sussistesse il requisito della residenza, alla data del 13 dicembre 1990, in ragione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 dell’autocertificazione con la quale il contribuente aveva dichiarato «che anteriormente alla data del 13.12.1990 era residente nel Comune di Catania», limitandosi a rilevare che occorreva che il soggetto interessato fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma, «sì da prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, ovviamente, anche alla data del 13.12.1990».

Così facendo, tuttavia, ha reso motivazione illogica in quanto contraria al comune senso attribuibile alla dichiarazione che, se pure costruita nel senso prospettato dalla sentenza, era resa in senso evidentemente conforme a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, ord. min., cit.

7. Il quarto motivo è fondato.

7.1. In primo luogo deve rilevarsi che il medesimo è stato proposto, così restando limitato il thema deicdendum, con riferimento esclusivamente al rimborso dell’Irpef e dell’Ilor e non dell’Iva.

Tanto si desume in ragione di quanto espressamente dedotto nel paragrafo 24 del ricorso ove il rispetto del regolamento de minimis viene invocato con riferimento a quanto corrisposto a titolo di Irpef ed Ilor per l’importo di euro 109.360,00, a fronte della originaria istanza di rimborso per la somma complessiva di euro 170.111,00 comprensiva di quanto corrisposto anche a titolo di Iva.

Questa Corte, del resto, ha chiarito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'Iva atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'Iva dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14 (tra le più recenti Cass.27/11/2019, n. 30927).

7.2. [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».

La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.).

7.3. Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E, può̀ considerarsi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).

In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), T.F.U.E., ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.).

Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.).

7.4. Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.

7.5. Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità̀ e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione civile 21 dicembre 1990 n. 2157 e degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma alla data del 13 dicembre 1990, sebbene l’affermazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo cui «anteriormente alla data del 13/12/1990 era residente nel Comune di Catania» esprimeva chiaramente che vi risiedeva, anteriormente, ma anche alla data in questione e sebbene si trattasse di circostanza non contestata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e consistente nella cartella di pagamento e nel provvedimento di sgravio emessi dall’Ufficio sul presupposto che il contribuente rientrasse tra i soggetti interessati dal sisma. Assume che la C.t.r., nell’affermare che non vi era prova della sussistenza del requisito della residenza, aveva ignorato che quest’ultima risultava dai detti documenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 3, secondo comma, ord. min. per il Coordinamento della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 Protezione civile 21 dicembre 1990 e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Premesso che esercitava in Catania l’attività di farmacista, come provato dalla visura in atti, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il diritto al rimborso alla luce dell’art. 3, secondo comma, dell’ordinanza richiamata che aveva espressamente incluso tra i beneficiari coloro che esercitavano nei Comuni interessati dal sisma un’attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 3 Cost. e 107 T.F.U.E. Censura la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al rimborso assumendo che, poiché rivestiva la qualità di imprenditore, le agevolazioni di cui alla normativa richiamata avrebbero configurato un indiretto aiuto di Stato contrario al principio comunitario della libera concorrenza. Assume che detta decisione si pone in contrasto con la decisione della Commissione UE n. 2016/195 la quale ha precisato che la misura in questione non costituisce aiuto illegittimo ove al momento della sua concessione soddisfa i requisiti del c.d. regolamento de minimis. Aggiunge che detta condizione era rispettata in quanto la somma richiesta a titolo di Irpef ed Ilor, pari ad Euro 109.360,00, era inferiore alla soglia di euro 200.00,00. 5. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con il controricorso. L’Agenzia delle Entrate assume che il contribuente si sarebbe limitato a riproporre le proprie eccezioni senza censurare specificamente le statuizioni contenute in sentenza. 5.1. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. Inoltre, queste ultime investono in Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 materia specifica le statuizioni contenute in sentenza, ed espressione di una doppia ratio decidendi, relative alla mancanza di prova del requisito soggettivo della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma e della non spettanza del rimborso in ragione dell’esercizio di attività di impresa, senza alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del c.d. requisito de minimis. 6. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, restando assorbito ii secondo motivo. 6.1. L’art. 138 legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 ord. min. 21 dicembre 1990. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma, ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola. Il contribuente, secondo quanto riportato in ricorso, in parte qua non contestato dall’Ufficio, aveva espressamente fatto riferimento sia in primo grado che in appello alla sussistenza di entrambi i requisiti. La C.t.r, tuttavia, ha escluso che rientrasse tra i soggetti ammessi al beneficio in ragione del requisito della residenza ed ha omesso di pronunciarsi sul requisito alternativo della sede della sua attività. 6.2. In primo luogo la C.t.r. è incorsa nella denunciata violazione di legge che le imponeva, a fronte della espressa deduzione, di valutare la sussistenza del presupposto soggettivo non solo in ragione di quanto previsto all’art. 3, comma 1, dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, ma anche in ragione dell’autonoma previsione di cui al successivo comma 2. In secondo luogo, la C.t.r. ha escluso che sussistesse il requisito della residenza, alla data del 13 dicembre 1990, in ragione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 dell’autocertificazione con la quale il contribuente aveva dichiarato «che anteriormente alla data del 13.12.1990 era residente nel Comune di Catania», limitandosi a rilevare che occorreva che il soggetto interessato fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma, «sì da prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, ovviamente, anche alla data del 13.12.1990». Così facendo, tuttavia, ha reso motivazione illogica in quanto contraria al comune senso attribuibile alla dichiarazione che, se pure costruita nel senso prospettato dalla sentenza, era resa in senso evidentemente conforme a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, ord. min., cit. 7. Il quarto motivo è fondato. 7.1. In primo luogo deve rilevarsi che il medesimo è stato proposto, così restando limitato il thema deicdendum, con riferimento esclusivamente al rimborso dell’Irpef e dell’Ilor e non dell’Iva. Tanto si desume in ragione di quanto espressamente dedotto nel paragrafo 24 del ricorso ove il rispetto del regolamento de minimis viene invocato con riferimento a quanto corrisposto a titolo di Irpef ed Ilor per l’importo di euro 109.360,00, a fronte della originaria istanza di rimborso per la somma complessiva di euro 170.111,00 comprensiva di quanto corrisposto anche a titolo di Iva. Questa Corte, del resto, ha chiarito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'Iva atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'Iva dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14 (tra le più recenti Cass.27/11/2019, n. 30927). 7.2. [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 dec. cit.). 7.3. Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E, può̀ considerarsi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 13347/2016 Numero sezionale 799/2023 Numero di raccolta generale 4932/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), T.F.U.E., ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). 7.4. Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. 7.5. Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità̀ e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d
Sentenza Cassazione n. 04932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris