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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16687/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., il riesame proposto, quale terzo interessato alla restituzione del bene, da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.», proprietaria del veicolo oggetto di sequestrOpé probatorio disposto in seno a un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], conducente del detto veicolo al momento del sinistro oggetto di indagini.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]„ tramite il difersore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.›, deducente l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'escludere la presenza di una procura speciale, ritenendo quella agli atti un mero mandato difensivo.

Per il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel non qualificare in termini di procura speciale la «nomina di difensore di fiducia» agli atti in ragione della data di rilascio, antecedente al sequestro, e del diverso numero di R.G.N.R. in essa indicato rispetto a quello di cui al provvedimento di sequestro, non necessitando peraltro formule sacramentali, rilevando la sostanza sulla forma.

L'anteriorità della data e la diversità di numero di iscrizione, in particolare, deriverebbero dalla circostanza per cui si sarebbe trattato di un secondo sequestro, eseguito, successivamente All'iscrizione, a carico di indagato noto, della medesima notizia di reato, avvenuta dopo il dissequestro dello stesso veicolo oggetto di sequestro probatorio eseguito quando ancora la notizia di reato era iscritta a carico di ignoti.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, laddove ammissibile ex art. 325 cod. proc. pen. in quanto deducente una violazione di legge in termini di error in procedendo per la dichiarata inammissibilità del riesame a causa dell'insussistenza della procura speciale che, a dire del ricorrente, nella specie invece sussisterebbe (il vizio di violazione di legge, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unte della Suprema Corte, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna, in motivazione; Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

2. L'ordinanza impugnata, difatti, ha correttamente escluso la riconducibilità alla categoria della procura speciale dell'atto di nomina (nella specie non in calce al ricorso), non allegato al ricorso per cassazione ma presente agli atti processuali (quindi conoscibile dalla Suprema Corte in ragione della natura processuale dell'errore dedotto).

E invero, l'atto in questione, qualificato testualmente come «nomina di difensore di fiducia... nel procedimento ...a carico del signor [OSCURATO:PERSONA]», fa esplicito riferimento all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., a valere per ogni stato, grado e fase del procedimento, anche nella fase esecutiva, e conferisce procura speciale con riferimento a riti alternativi oltre che in ordine a indagini difensive.

L'atto in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, costituisce una mera nomina difensiva e laddove specifica lo strumento processuale prescelto, nella sezione dedicata alla «procura speciale», lo fa in termini di mandato difensivo, come emerge dal riferimento all'espletamento di indagini difensive e alla eventuale richiesta di riti alternativi.

3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., il riesame proposto, quale terzo interessato alla restituzione del bene, da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.», proprietaria del veicolo oggetto di sequestrOpé probatorio disposto in seno a un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], conducente del detto veicolo al momento del sinistro oggetto di indagini. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]„ tramite il difersore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.›, deducente l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'escludere la presenza di una procura speciale, ritenendo quella agli atti un mero mandato difensivo. Per il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel non qualificare in termini di procura speciale la «nomina di difensore di fiducia» agli atti in ragione della data di rilascio, antecedente al sequestro, e del diverso numero di R.G.N.R. in essa indicato rispetto a quello di cui al provvedimento di sequestro, non necessitando peraltro formule sacramentali, rilevando la sostanza sulla forma. L'anteriorità della data e la diversità di numero di iscrizione, in particolare, deriverebbero dalla circostanza per cui si sarebbe trattato di un secondo sequestro, eseguito, successivamente All'iscrizione, a carico di indagato noto, della medesima notizia di reato, avvenuta dopo il dissequestro dello stesso veicolo oggetto di sequestro probatorio eseguito quando ancora la notizia di reato era iscritta a carico di ignoti. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, laddove ammissibile ex art. 325 cod. proc. pen. in quanto deducente una violazione di legge in termini di error in procedendo per la dichiarata inammissibilità del riesame a causa dell'insussistenza della procura speciale che, a dire del ricorrente, nella specie invece sussisterebbe (il vizio di violazione di legge, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unte della Suprema Corte, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna, in motivazione; Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2. L'ordinanza impugnata, difatti, ha correttamente escluso la riconducibilità alla categoria della procura speciale dell'atto di nomina (nella specie non in calce al ricorso), non allegato al ricorso per cassazione ma presente agli atti processuali (quindi conoscibile dalla Suprema Corte in ragione della natura processuale dell'errore dedotto). E invero, l'atto in questione, qualificato testualmente come «nomina di difensore di fiducia... nel procedimento ...a carico del signor [OSCURATO:PERSONA]», fa esplicito riferimento all'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., a valere per ogni stato, grado e fase del procedimento, anche nella fase esecutiva, e conferisce procura speciale con riferimento a riti alternativi oltre che in ordine a indagini difensive. L'atto in esame, quindi, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, costituisce una mera nomina difensiva e laddove specifica lo strumento processuale prescelto, nella sezione dedicata alla «procura speciale», lo fa in termini di mandato difensivo, come emerge dal riferimento all'espletamento di indagini difensive e alla eventuale richiesta di riti alternativi. 3. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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