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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39297/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dello scorso 12 maggio, nella parte in cui ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 29 dicembre 2020, con cui gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed a vari "reati-scopo".

2. Il ricorso si compone di quattro motivi.

2.1. Violazione dell'art. 405, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze istruttorie, per non essere stato l'indagato mai iscritto nel relativo registro.

2.2. Violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, in ragione del decorso del relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, attualmente in corso.

L'inizio di tale termine - si assume - dovrebbe essere retrodatato ad ottobre del 2018, al momento, cioè, dell'arresto in flagranza del ricorrente e della successiva applicazione della misura cautelare per uno dei "reati-scopo" del sodalizio, sussistendo, tra i reati oggetto delle due ordinanze custodiali, un rapporto di connessione qualificata ed essendo stati tutti commessi anteriormente al primo di quei provvedimenti.

Tal ultima osservazione vale anche per il reato associativo, essendo la partecipazione del Nelaj al sodalizio necessariamente cessata con il suo arresto.

2.3. Vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria.

Quanto al delitto associativo, il ragionamento del Tribunale risulterebbe illogico, nella parte in cui ipotizza la partecipazione dell'indagato a due sodalizi differenti con ruoli diversi: ovvero di mero partecipe a quello tra i fornitori albanesi e, invece, di organizzatore e finanziatore di quello tra gli acquirenti nigeriani; inoltre, la motivazione dell'ordinanza sarebbe carente con riferimento all'elemento psicologico.

Riguardo ai singoli "reati-fine", invece, il quadro indiziario sarebbe insufficiente, in quanto: non è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente; non è mai stata accertata la presenza del ricorrente in occasione di tali transazioni, se non nel frangente del suo arresto; le conversazioni valutate a suo carico consisterebbero, in realtà, soltanto in messaggi registrati sulla segreteria telefonica; le conversazioni intercettate tra presenti risulterebbero inintelligibili; egli non disponeva di utenze intestate e quelle oggetto d'intercettazione erano da lui condivise con altri.

2.4. Vizi di motivazione in punto di attualità di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.La decisione non sarebbe rispettosa dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza nella materia, con particolare riferimento ai limiti di operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di considerare il lungo tempo trascorso dai fatti ed il comportamento da allora tenuto dall'indagato, ristretto agli arresti domiciliari per oltre due anni senza mai violare le relative prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei relativi motivi, che consistono nella reiterazione delle doglianze già proposte con il riesame, senza alcuno specifico confronto critico con gli argomenti spesi dal Tribunale per disattenderle.

2. Tanto dicasi, anzitutto, per l'asserita violazione dell'art. 405, cod. proc. pen., rispetto alla quale l'ordinanza evidenzia il mancato assolvimento, da parte della difesa, dell'onere dimostrativo dei relativi presupposti di fatto, ma soprattutto la mancata indicazione degli atti investigativi relativi alla posizione dell'indagato che, in ipotesi, sarebbero stati compiuti oltre il preteso termine di durata delle indagini: obiezioni, queste, sulle quali il ricorso rimane in silenzio.

3. Egualmente, nulla di concreto adduce per contestare l'affermazione del Tribunale circa la mancata dimostrazione - anch'essa correttamente posta a carico della parte deducente (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577) - dei presupposti per la retrodatazione della decorrenza del titolo custodiale, a mente dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ovvero: connessione qualificata tra i diversi reati, data del rinvio a giudizio nel procedimento oggetto della ordinanza custodiale anteriore, ma soprattutto desumibilità, già a quella data, dei fatti oggetto del presente procedimento dai relativi atti allora a disposizione dell'autorità inquirente, dal momento che - si legge nell'ordinanza - la relativa informativa finale è stata depositata soltanto nel dicembre 2019 (mentre, nel procedimento nato dall'arresto in flagranza, già più d'un anno prima, ad ottobre del 2018 cioè, era intervenuta sentenza di primo grado).

4. Ancor più generico, se possibile, è il motivo attinente alla gravità indiziaria.L'ordinanza contiene una dettagliata indicazione delle acquisizioni investigative, costituite da videoriprese, contatti telefonici, arresti, che hanno permesso di accertare, nell'arco dei pochi mesi di indagine, ben 79 episodi di cessione di marijuana ascrivibili all'indagato, per un quantitativo complessivo superiore ai 200 chilogrammi, nonché contatti con numerose persone, impiego di lessico convenzionale, utilizzo di utenze telefoniche dedicate.

Peraltro, l'ordinanza ha risolto anche l'aporia - semmai concettualmente ipotizzabile - della partecipazione dell'indagato, con ruoli diversi, in due associazioni criminali distinte, avendo escluso per una di esse un sufficiente quadro indiziario.

Di contro, il ricorso si limita al richiamo di una serie di precedenti di questa Corte, tuttavia completamente sganciati da specifici riferimenti ad aspetti della vicenda.

5. Anche sul tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria l'impugnazione presenta le medesime carenze.

L'ordinanza non si è limitata a far rilevare l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha evidenziato: che la mancanza di addebiti recenti non è significativa, in quanto l'indagato, dal 2018, è stato sempre ristretto, in carcere o agli arresti domiciliari; che si tratta di attività illecita da lui svolta in modo sistematico e professionale; che non è emerso alcun dato sintomatico di un suo allontanamento da quei contesti; che egli svolgeva tale attività attraverso strumenti di comunicazione a distanza e che non ha in Italia alcun domicilio idoneo, talché inadeguata risulta la custodia domiciliare.

Il ricorso, dal suo canto, nessuna critica muove a tale argomentare, limitandosi a riproporre il dato del tempo trascorso dai fatti e del rispetto delle prescrizioni della custodia domiciliare applicata medio tempore in diverso procedimento, quasi ad invocarne dalla Corte di cassazione una rivalutazione e, dunque, chiedendole un giudizio di merito che non le compete.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dello scorso 12 maggio, nella parte in cui ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 29 dicembre 2020, con cui gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed a vari "reati-scopo". 2. Il ricorso si compone di quattro motivi. 2.1. Violazione dell'art. 405, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze istruttorie, per non essere stato l'indagato mai iscritto nel relativo registro. 2.2. Violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, in ragione del decorso del relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, attualmente in corso. L'inizio di tale termine - si assume - dovrebbe essere retrodatato ad ottobre del 2018, al momento, cioè, dell'arresto in flagranza del ricorrente e della successiva applicazione della misura cautelare per uno dei "reati-scopo" del sodalizio, sussistendo, tra i reati oggetto delle due ordinanze custodiali, un rapporto di connessione qualificata ed essendo stati tutti commessi anteriormente al primo di quei provvedimenti. Tal ultima osservazione vale anche per il reato associativo, essendo la partecipazione del Nelaj al sodalizio necessariamente cessata con il suo arresto. 2.3. Vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria. Quanto al delitto associativo, il ragionamento del Tribunale risulterebbe illogico, nella parte in cui ipotizza la partecipazione dell'indagato a due sodalizi differenti con ruoli diversi: ovvero di mero partecipe a quello tra i fornitori albanesi e, invece, di organizzatore e finanziatore di quello tra gli acquirenti nigeriani; inoltre, la motivazione dell'ordinanza sarebbe carente con riferimento all'elemento psicologico. Riguardo ai singoli "reati-fine", invece, il quadro indiziario sarebbe insufficiente, in quanto: non è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente; non è mai stata accertata la presenza del ricorrente in occasione di tali transazioni, se non nel frangente del suo arresto; le conversazioni valutate a suo carico consisterebbero, in realtà, soltanto in messaggi registrati sulla segreteria telefonica; le conversazioni intercettate tra presenti risulterebbero inintelligibili; egli non disponeva di utenze intestate e quelle oggetto d'intercettazione erano da lui condivise con altri. 2.4. Vizi di motivazione in punto di attualità di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.La decisione non sarebbe rispettosa dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza nella materia, con particolare riferimento ai limiti di operatività delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di considerare il lungo tempo trascorso dai fatti ed il comportamento da allora tenuto dall'indagato, ristretto agli arresti domiciliari per oltre due anni senza mai violare le relative prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei relativi motivi, che consistono nella reiterazione delle doglianze già proposte con il riesame, senza alcuno specifico confronto critico con gli argomenti spesi dal Tribunale per disattenderle. 2. Tanto dicasi, anzitutto, per l'asserita violazione dell'art. 405, cod. proc. pen., rispetto alla quale l'ordinanza evidenzia il mancato assolvimento, da parte della difesa, dell'onere dimostrativo dei relativi presupposti di fatto, ma soprattutto la mancata indicazione degli atti investigativi relativi alla posizione dell'indagato che, in ipotesi, sarebbero stati compiuti oltre il preteso termine di durata delle indagini: obiezioni, queste, sulle quali il ricorso rimane in silenzio. 3. Egualmente, nulla di concreto adduce per contestare l'affermazione del Tribunale circa la mancata dimostrazione - anch'essa correttamente posta a carico della parte deducente (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577) - dei presupposti per la retrodatazione della decorrenza del titolo custodiale, a mente dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ovvero: connessione qualificata tra i diversi reati, data del rinvio a giudizio nel procedimento oggetto della ordinanza custodiale anteriore, ma soprattutto desumibilità, già a quella data, dei fatti oggetto del presente procedimento dai relativi atti allora a disposizione dell'autorità inquirente, dal momento che - si legge nell'ordinanza - la relativa informativa finale è stata depositata soltanto nel dicembre 2019 (mentre, nel procedimento nato dall'arresto in flagranza, già più d'un anno prima, ad ottobre del 2018 cioè, era intervenuta sentenza di primo grado). 4. Ancor più generico, se possibile, è il motivo attinente alla gravità indiziaria.L'ordinanza contiene una dettagliata indicazione delle acquisizioni investigative, costituite da videoriprese, contatti telefonici, arresti, che hanno permesso di accertare, nell'arco dei pochi mesi di indagine, ben 79 episodi di cessione di marijuana ascrivibili all'indagato, per un quantitativo complessivo superiore ai 200 chilogrammi, nonché contatti con numerose persone, impiego di lessico convenzionale, utilizzo di utenze telefoniche dedicate. Peraltro, l'ordinanza ha risolto anche l'aporia - semmai concettualmente ipotizzabile - della partecipazione dell'indagato, con ruoli diversi, in due associazioni criminali distinte, avendo escluso per una di esse un sufficiente quadro indiziario. Di contro, il ricorso si limita al richiamo di una serie di precedenti di questa Corte, tuttavia completamente sganciati da specifici riferimenti ad aspetti della vicenda. 5. Anche sul tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria l'impugnazione presenta le medesime carenze. L'ordinanza non si è limitata a far rilevare l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha evidenziato: che la mancanza di addebiti recenti non è significativa, in quanto l'indagato, dal 2018, è stato sempre ristretto, in carcere o agli arresti domiciliari; che si tratta di attività illecita da lui svolta in modo sistematico e professionale; che non è emerso alcun dato sintomatico di un suo allontanamento da quei contesti; che egli svolgeva tale attività attraverso strumenti di comunicazione a distanza e che non ha in Italia alcun domicilio idoneo, talché inadeguata risulta la custodia domiciliare. Il ricorso, dal suo canto, nessuna critica muove a tale argomentare, limitandosi a riproporre il dato del tempo trascorso dai fatti e del rispetto delle prescrizioni della custodia domiciliare applicata medio tempore in diverso procedimento, quasi ad invocarne dalla Corte di cassazione una rivalutazione e, dunque, chiedendole un giudizio di merito che non le compete. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Co