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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1970

Cassazione n. 07856/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1,4 e 6 D.P.R. 309/90.

I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

Si osserva preliminarmente che la corte territoriale ha dato atto che in udienza il difensore degli imputati ha rinunciato al motivo concernente l'applicabilità dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, dedotto con unico atto di appello per entrambi gli imputati.

Si tratta, pertanto, di doglianza non deducibile: Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il cons gliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1,4 e 6 D.P.R. 309/90. I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Si osserva preliminarmente che la corte territoriale ha dato atto che in udienza il difensore degli imputati ha rinunciato al motivo concernente l'applicabilità dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, dedotto con unico atto di appello per entrambi gli imputati. Si tratta, pertanto, di doglianza non deducibile: Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il cons gliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07856/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris