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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25034/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI ([OSCURATO:PERSONA]) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il GUP del Tribunale di Napoli ha accolto la sua richiesta di "patteggiamento", dolendosi dell'asserita illegittimità della avvenuta riqualificazione del reato di cui al capo F) come "concorso nella emissione di false fatturazioni", poiché il fatto, come contestato, costituirebbe mero illecito amministrativo di elusione fiscale, posto in essere a proprio vantaggio, in difetto della finalità di assicurare l'evasione dell'IVA a terzi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché presentato per un motivo manifestamente infondato, atteso che il capo d'imputazione in oggetto reca chiara menzione della finalità di consentire l'evasione dell'IVA ai terzi FIDO e DONADEO, e conseguentemente la qualificazione giuridica del fatto contestato, così come proposta dalle parti instanti e positivamente delibata dal giudice a quo, non risulta prima facie erronea o strumentale.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta macroscopica colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI ([OSCURATO:PERSONA]) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il GUP del Tribunale di Napoli ha accolto la sua richiesta di "patteggiamento", dolendosi dell'asserita illegittimità della avvenuta riqualificazione del reato di cui al capo F) come "concorso nella emissione di false fatturazioni", poiché il fatto, come contestato, costituirebbe mero illecito amministrativo di elusione fiscale, posto in essere a proprio vantaggio, in difetto della finalità di assicurare l'evasione dell'IVA a terzi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché presentato per un motivo manifestamente infondato, atteso che il capo d'imputazione in oggetto reca chiara menzione della finalità di consentire l'evasione dell'IVA ai terzi FIDO e DONADEO, e conseguentemente la qualificazione giuridica del fatto contestato, così come proposta dalle parti instanti e positivamente delibata dal giudice a quo, non risulta prima facie erronea o strumentale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta macroscopica colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così
Sentenza Cassazione n. 25034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris