CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 38469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, il ricorso difensivo, nell'escludere la penale responsabilità dell'imputato, si fonda sul supposto travisamento in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nel momento in cui hanno ritenuto di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato nonostante questi, al momento della commissione della seconda truffa, avrebbe denunciato lo smarrimento della carta prepagata sulla quale sono stati versati i bonifici. In realtà la Corte territoriale, nel condannare l'imputato ha valorizzato una pluralità di elementi, tra cui assume specifico e preponderante rilievo la circostanza costituita dal fatto che l'imputato abbia effettivamente realizzato un ingiusto profitto, essendo stato provato l'accredito sulla sua carta, anche prima della supposta denuncia di smarrimento, di somme di denaro senza che egli fornisse una adeguata giustificazione sulla causale di tali transazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]