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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39915/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17407/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze svolte con l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contrastano la sussistenza del reato loro contestato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 10), anche con riguardo alla gravità della determinazione criminosa che ha portato a una lucida pianificazione; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17407/23 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le doglianze svolte con l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contrastano la sussistenza del reato loro contestato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 10), anche con riguardo alla gravità della determinazione criminosa che ha portato a una lucida pianificazione; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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