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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05390/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado su impugnazione del P.M., ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.

Considerato che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza detenuta, elevato grado di purezza della sostanza, detenzione di una ingente somma di danaro) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado su impugnazione del P.M., ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza detenuta, elevato grado di purezza della sostanza, detenzione di una ingente somma di danaro) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 05390/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris