CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44970/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna ad anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa emessa dal Tribunale di Milano in data 9 gennaio 2018, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75 e 76, deteneva illecitamente gr. 32,660 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (principio attivo rilevato del 5%, pari a gr. 0,31), sostanza di cui alle tabelle previste dall'art. 14 del medesimo D.P.R., che per le modalità di conservazione (più involucri contenenti piccole dosi) e le circostanze dell'azione (rinvenimento di cospicua somma di denaro e bilancino di precisione, possesso di semi della medesima sostanza, precedenti specifici) appariva destinata ad uso non esclusivamente personale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo viene eccepita mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Lamenta, in particolare, il ricorrente l'insufficienza degli elementi probatori acquisiti ai fini della dimostrazione della sua responsabilità penale, considerato che lo stupefacente rinvenuto in suo possesso era esclusivamente destinato ad un uso personale, trattandosi di "scorta" da lui predisposta per i successivi giorni festivi, resagli possibile dalle sue buone disponibilità economiche. Né potrebbe essere desunta la destinazione a terzi di tale droga, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dal solo avvenuto rinvenimento presso la sua abitazione di un bilancino, peraltro collocato in luogo diverso da quello indicato dal giudice di secondo grado, nonché di un foglio recante nominativi e cifre, ingiustamente ritenuto un'informale contabilità di pregresse cessioni di stupefacente. Con la seconda censura il Grandi ha dedotto violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Più circostanze fattuali avrebbero dovuto indurre, infatti, al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., invece negato dalla Corte di appello in ragione dell'effettuata valorizzazione di aspetti irrilevanti e non significativi. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Manifestamente infondata, in primo luogo, è l'introduttiva doglianza, con cui il Grandi ha negato la possibile configurazione della propria responsabilità penale, prospettando, nella sostanza, una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito. Questa Corte non può non osservare, in proposito, come al giudice di legittimità siano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato. In modo diffuso, infatti, la sentenza di secondo grado ha esplicato le ragioni per cui è stato giudizialmente ritenuto, conformemente a quanto constatato dalla polizia giudiziaria intervenuta, che l'imputato avesse la disponibilità di ben 114 dosi singole di stupefacente, e cioè di un quantitativo di droga del tutto incompatibile rispetto ad una credibile destinazione esclusiva all'uso personale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, rinvenuto su un mobile insieme alla droga, e di una traccia scritta di una sommaria contabilità, recante indicazione di cifre e nomi di presumibili acquirenti. In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ne consegue che la censura di merito dedotta dal ricorrente si appalesa come sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa del tutto infondata. 3. Del pari manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, valorizzando gli aspetti relativi al negativo comportamento processuale, definito né ammissivo né collaborativo, ed alla circostanza di essere costui pregiudicato - «sebbene la risalenza dei precedenti gli sia già valsa l'esclusione della contestata recidiva» -. Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, limitatesi a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione di elementi estranei ai limiti della cognizione del giudice di legittimità, peraltro indicando, in maniera generica, elementi a sé favorevoli di certo inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 4. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore I