CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 11152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa si duole del mancato accertamento della omologazione, taratura e corretto funzionamento dell'etilornetro utilizzato dai verbalizzanti per rilevare lo stato di ebbrezza dell'imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità; II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. Considerato che le doglianze si appalesano manifestamente infondate: la Corte di merito, in risposta ai rilievi difensivi, ha richiamato in motivazione la testimonianza del teste di Polizia escusso in dibattimento, il quale ebbe a precisare come l'apparecchio utilizzato fosse stato sottoposto a regolare verifica annuale, risultando ciò dal registro interno all'ufficio. Ciò premesso, è d'uopo rilevare come la Corte territoriale abbia operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore