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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2021

ECLI:EU:T:2021:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0578_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑578/19) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di assistenza per gli edifici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Criteri di selezione – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Utilizzo di marchi di qualità e di certificazioni nell’ambito della formulazione dei criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione»

1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di selezione – Capacità dei candidati di fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Servizi di assistenza per gli edifici – Criteri connessi all’organizzazione del personale e alla valutazione della capacità tecnica e professionale degli offerenti di eseguire l’appalto di cui trattasi – Criteri normalmente utilizzati per la selezione degli offerenti – Applicazione all’aggiudicazione dell’appalto – Inammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 160 e 167, allegato I) (v. punti 51-57, 145)

2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046) (v. punto 58)

3. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Imprecisione dei criteri di aggiudicazione – Assenza – Criteri fondati su considerazioni sociali – Ammissibilità – Utilizzo di marchi di qualità e di certificazioni – Ammissibilità – Mancata elencazione dei criteri sottostanti ai marchi di qualità determinati e mancata autorizzazione a fornire con qualsiasi mezzo la prova che il prodotto soddisfa tali criteri – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 160 e 167, allegato I) (v. punti 87-93)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di non accogliere l’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente [Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, lett. a), e allegato I] (v. punti 162-171, 174-177) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 luglio 2019 di aggiudicare il lotto n. 1 dell’appalto avente ad oggetto «prestazioni di servizi di Buildings HelpDesk» (bando di gara 06A 0010/2019/M011) a un altro offerente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0578_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T‑578/19) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di assistenza per gli edifici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Criteri di selezione – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Utilizzo di marchi di qualità e di certificazioni nell’ambito della formulazione dei criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione» 1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di selezione – Capacità dei candidati di fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Servizi di assistenza per gli edifici – Criteri connessi all’organizzazione del personale e alla valutazione della capacità tecnica e professionale degli offerenti di eseguire l’appalto di cui trattasi – Criteri normalmente utilizzati per la selezione degli offerenti – Applicazione all’aggiudicazione dell’appalto – Inammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 160 e 167, allegato I) (v. punti 51-57, 145) 2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046) (v. punto 58) 3. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Imprecisione dei criteri di aggiudicazione – Assenza – Criteri fondati su considerazioni sociali – Ammissibilità – Utilizzo di marchi di qualità e di certificazioni – Ammissibilità – Mancata elencazione dei criteri sottostanti ai marchi di qualità determinati e mancata autorizzazione a fornire con qualsiasi mezzo la prova che il prodotto soddisfa tali criteri – Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 160 e 167, allegato I) (v. punti 87-93) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di non accogliere l’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente [Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, lett. a), e allegato I] (v. punti 162-171, 174-177) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 luglio 2019 di aggiudicare il lotto n. 1 dell’appalto avente ad oggetto «prestazioni di servizi di Buildings HelpDesk» (bando di gara 06A 0010/2019/M011) a un altro offerente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
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