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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02399/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1976 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del'll giugno 2021 i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per il ricorrente, che si è richiamata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 28 settembre 2020 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale di maggior rigore avuto riguardo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., reato oggetto dell'annullamento parziale disposto da questa Corte con sentenza n. 18994 del 16 aprile 2021.

2. Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero costituito - anche in rappresentanza dei boss storici dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] unita e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- una "cupola", nella quale ciascuno dei quattro aveva identica potestà decisionale sulle scelte e sulle linee di indirizzo criminali, organizzata per proseguire l'attività criminale del sodalizio, preservarne e rafforzarne il dominio sul territorio controllando interi settori economici.

Il consorzio criminale cosi costituito era nato dalla fusione delle diverse "batterie" esponenzialmente rappresentate dai suddetti soggetti (in particolare, il ricorrente apparteneva alla frangia facente capo a [OSCURATO:PERSONA], composta da almeno venti uomini) e avrebbe avuto ad oggetto la gestione del traffico di stupefacenti con imposizione ad altri gruppi criminali dell'obbligo di rifornirsi dal clan e di vendere ai prezzi imposti dall'associazione; avrebbe, inoltre, dominato il campo delle estorsioni, assumendo un capillare controllo delle attività svolte sul territorio inerenti al settore dei giochi, delle scommesse, delle onoranze funebri.

Ad avviso dei giudici del riesame, l'esistenza e la composizione della nuova articolazione mafiosa avevano trovato conferma nel colloquio intercettato il 29 marzo 2019 durante il summit, tenutosi presso il Myriam bar, alla quale avevano preso parte tutti i vertici dei diversi gruppi con esclusione del Malorgio, sottoposto a sorveglianza speciale ma rappresentato dal Modeo, che ne assicurava l'adesione alla decisione di blindare la piazza di spaccio di Manduria, impedendo l'accesso ad esterni, imponendo agli spacciatori di approvvigionarsi solo dal clan e bloccando le forniture agli spacciatori morosi.

Decisione che tuttavia in detta occasione era stata solo confermata, risalendo piuttosto ad almeno sei mesi prima, come ammesso dallo stesso Caniglia.

La notevole disponibilità di armi da parte del sodalizio era stata altresì riscontrata dal sequestro eseguito il 17 gennaio 2019 presso il suocero del Caniglia, mentre la programmazione di attentati e di atti predatori, il ferreo controllo del territorio, le estorsioni e la raccolta di denaro per assicurare assistenza economica ai detenuti risultavano dai colloqui intercettati.

3. Preso atto dei rilievi di questa Corte, il Tribunale li ha ritenuti superabili sia in base ad una più completa lettura dei colloqui intercettati e degli elementi posti a fondamento della precedente ordinanza, tali da collocare nell'estate 2018 la nascita dell'associazione mafiosa e di definire il ruolo del ricorrente all'interno della relativa struttura, risultando lo stesso impegnato nella raccolta fondi per i detenuti non in via occasionale, bensì in modo stabile e continuativo.

Ciò anche alla luce degli elementi nuovi prodotti dal P.m., costituiti dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fonti interne all'associazione mafiosa, che ne avevano descritto l'organigramma, l'ambito di operatività e i settori di interesse.

4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Filardo, che con un primo articolato motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., limitando il rilievo al solo profilo della configurabilità in sé dell'associazione nel caso contestata e senza più ribadire le contestazioni mosse in precedenza in relazione alla specifica partecipazione associativa riferita all'indagato.

Richiamati i rilievi critici di questa Corte, si sostiene che il Tribunale quale giudice del rinvio avrebbe ripetuto i medesimi errori censurati nella sentenza di annullamento avuto riguardo, in particolare, al tempo di costituzione e operatività dell'associazione mafiosa in contestazione, fatta risalire al 2018 valorizzando un colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano quale chiave di lettura della successiva interlocuzione captata del 29 marzo 2019, senza tuttavia considerare che, così ritenendo, sarebbero rimasti estranei al fuoco associativo diversi episodi, consumati in precedenza, contraddittoriamente indicati dall'accusa siccome espressione del relativo programma criminale comune.

La lettura privilegiata dal giudice del rinvio, inoltre, non consetirebbe di spiegare come mai nel corso del colloquio del 2 novembre 2018 il Caniglia dimostrava di non essere a conoscenza di nulla e di non ricordare di averne parlato con il Modeo e con Reno ([OSCURATO:PERSONA]).

Sarebbe pertanto, del tutto illogica la motivazione con la quale il Tribunale ha tentato di superare la discrasia temporale ravvisabile tra la nascita dell'associazione e i reati fine, commessi nel 2018, non essendovi in atti elementi che collochino la nascita della nuova struttura associativa nell'estate 2018.

Quanto alla durata del sodalizio, ritenuta eccessivamente breve da questa Corte per definirlo mafioso, il Tribunale, non avrebbe del tutto illogicamente retrodatato la nascita dell'associazione all'estate 2018, ma ne avrebbe persino prolungato l'attività oltre il giugno 2019, nonostante la contestazione chiusa e l'assenza di elementi che attestino la perdurante operatività dell'associazione.

Il provvedimento impugnato, ancora, avrebbe dato rilievo ad altre sentenze di legittimità - emesse nell'ambito dello stesso procedimento con riguardo ad altri indagati- con le quali, in senso opposto a quella rescindente assunta in relazione al Filardo, sarebbe stata riconosciuta l'esistenza dell'associazione: ad avviso della difesa tuttavia il Tribunale avrebbe fatto leva situazioni processuali diverse e non sovrapponibili, peraltro definite dalla Corte di legittimità in termini di pregiudizialità rispetto alle valutazioni di merito.

5. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere utilizzato documentazione non acquisita agli atti.

Ci si riferisce, nel ricorso, alle dichiarazioni confessorie dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mai versate in atti dalla Procura.

L'ordinanza, dunque, avrebbe fatto riferimento ad atti non acquisiti al procedimento incidentale.

In ogni caso si evidenzia che la valutazione sulla portata di tali dichiarazioni, ritenute confermative dell'esistenza dell'associazione mafiosa e dei ruoli dei singoli partecipi, non solo prescinde da ogni valutazione sulla credibilità dei dichiaranti, ma è anche errata, in quanto i dichiaranti descrivono il Trombacca prima come vittima di estorsione, poi come partecipe della stessa associazione di cui è stato vittima.

Né può essere sufficiente a superare i problemi giuridici individuati da questa Corte in ordine all'esistenza, all'epoca di costituzione e all'operatività dell'associazione mafiosa la circostanza che i dichiaranti abbiano ammesso di farne parte, specie se si considera che la Corte di cassazione ha escluso la partecipazione dell'Attanasio all'associazione mafiosa, dallo stesso invece, ammessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita l'accoglimento.

2. Giova in primo luogo premettere che dei diversi snodi critici dell'originario motivare svolto dal Tribunale del riesame nel confermare il provvedimento del GIP, messi in luce dalla sentenza rescindente a fondamento del disposto annullamento, tutti affrontati e superati dal giudice del rinvio con l'ordinanza impugnata ( dal punto 7 della relativa motivazione), il ricorso che occupa, nella parte in cui direttamente stigmatizza il tenore della decisione ora impugnata ( a far punto dall'ultimo capoverso di pagina 9 della relativa impugnazione) ne ripropone all'attenzione del giudice di legittimità solo due e segnatamente quelli legati alla data di costituzione del consorzio criminale in esame e alla effettiva estensione del periodo di tempo coperto dalla relativa azione associativa.

3. Sotto entrambi i versanti la risposta offerta dal Tribunale non merita censure utilmente prospettabili in questa sede, perché frutto di una puntuale rivalutazione del materiale indiziario operata alla luce delle criticità in precedenza individuate da questa Corte, superate attraverso una ricostruzione lineare e non manifestamente illogica. 3.1.Sotto il primo versante, la decisione impugnata valorizza nuovamente il contenuto delle intercettazioni rappresentative del summit intervenuto il 29 marzo 2019 nel corso del quale venne ribadita la decisione di procedere alla chiusura della piazza di spaccio di Manduria agli estranei al fine di preservarla da incursioni esterne e garantendo al consorzio l'esclusiva territoriale inerente il narcotraffico.

Il tutto rimarcandone la rilevanza indiziaria perchè dotata di valenza ricognitiva rispetto al tenore di accordi intervenuti in precedenza all'interno del medesimo gruppo di appartenenza.

Conclusione questa cui si perviene dando rilievo logico all'espressione del Caniglia, che riportava la risalenza di tali accordi a sei mesi prima, emergenza filtrata alla luce del colloquio del 2 novembre 2018 ( intervenuto tra il Caniglia e il Palmisano), dal quale emergeva che tali temi erano stati già oggetto di discussione due mesi prima con il Modeo e il Malorgio, anche se il Caniglia non ne aveva preciso ricordo.

Sul punto il ricorso nuovamente ripete le censure originarie esposte con il riesame, ribadendo pedissequamente anche il portato della valutazioni critiche contenute nella sentenza rescindente.

Non si confronta tuttavia con la scelta del giudice del rinvio, non considerata nella precedente verifica di legittimità, di valutare il portato della intercettazione del novembre 2018 alla luce delle emergenze del successivo colloquio del marzo 2019; aspetto che rende la valutazione interpretativa privilegiata dal Tribunale immune a censure utilmente prospettabile in questa sede. 3.2.Anche in relazione alla estensione temporale dell'azione associativa, il provvedimento impugnato regge l'urto delle valutazioni critiche esposte con il ricorso.

E' vero che le considerazioni rese nel provvedimento impugnato si pongono in apparente contrasto con la formulazione chiusa dell'imputazione; tale valutazione, tuttavia, non è irragionevole se si muove dal presupposto della fluidità che connota l'imputazione cautelare letta alla luce della mancanza di elementi, mai addotti dalla difesa, che consentano di ritenere cessata l'associazione nel giugno 2019, come formalmente indicato nel capo di imputazione.

Su tutto va considerato, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto comunque non eccessivamente ridotto il lasso temporale di espressione dell'azione associativa anche a voler individuare la data indicata nell'imputazione quale momento di definizione dell'agire comune: pur non considerando come rientranti nel programma associativo i reati commessi prima del settembre 2018 ( in base al colloquio del 2 novembre 2018), vi sarebbero infatti numerosi episodi delittuosi ritenuti riconducibili al programma associativo ricompresi nel relativo arco temporale, utili a sostenere la configurabilità dell'associazione contestata.

Su tale punto il ricorso è generico: non contesta la valutazione di fondo resa dal Tribunale; non si confronta con l'incidenza da ascrivere ai fatti compresi tra il settembre del 2018 e il mese di giugno del 2019 nell'ottica dell'azione comune;non emargina l'incidenza che andrebbe ascritta, rispetto alla configurabilità dell'associazione, ai fatti realizzati in epoca precedente al settembre 2018, in tesi estranei al programma comune.

3.3. Per il resto il ricorso manca integralmente di un minimo confronto con l'insieme di valutazioni spese dal provvedimento impugnato, dirette a rilevare gli indici di mafiosità dell'azione del gruppo in contestazione superando gli originari vuoti e le incongruenze motive stigmatizzate dalla sentenza rescindente.

L'impugnazione, piuttosto, si appunta sulle considerazioni spese dal Tribunale nel rimarcare una asserita non linearità valutativa riferibile alla verifica di legittimità operata in relazione alle posizioni di altri indagati, rispetto alle quali l'associazione, nella sua ontologica esistenza, non sarebbe stata messa in discussione.

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che si risolvono, a ben vedere in una mera notazione di colore, comunque del tutto marginale rispetto agli snodi essenziali del motivare in contestazione, in quanto tale di certo ininfluente sulla struttura portante della decisione assunta in sede di rinvio 4.Non coglie nel segno, e per più concorrenti ragioni, anche il secondo motivo di ricorso.

In primo luogo va rimarcato che la disamina degli atti trasmessi alla Corte consente d affermare che a differenza di quanto indicato dalla difesa i verbali relativi alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritualmente trasmessi al Tribunale del riesame prima della decisione in esame, così da consentire alla difesa di attivare appieno le relative prerogative difensive.

In secondo luogo, non può trascurarsi che la difesa nel contestarne il portato non considera che le relative emergenze indiziarie nel caso implementano un quadro comunque adeguatamente corroborato dalle precedenze risultanze, valorizzate dal Tribunale in termini tali da superare comunque le criticità espresse dal precedente intervento rescindente con argomentazioni che il ricorso non è stato in grado di contrastare efficacemente, come messo in evidenza in precedenza.

Anche nel valutare tali ulteriori elementi indiziari il provvedimento impugnato non merita comunque censure.

Come sottolineato nell'ordinanza, si tratta di dichiarazioni auto ed etero accusatorie nelle quali entrambi i coindagati descrivono l'organigramma dell'associazione mafiosa in contestazione, individuandone i vertici nel Caniglia, Modeo, Malorgio e Palmisano ed indicando tra i partecipi i componenti delle batterie di cui si aveva riscontro nelle intercettazioni; confermano l'esistenza e la composizione delle batterie, facenti capo ai quattro membri della "cupola", la loro operatività in epoca precedente al 2018 e l'unione realizzata a seguito dell'accordo tra i vertici; confermano, ancora, la detenzione di armi da parte del clan, le estorsioni in relazione alla distribuzione dei videogiochi negli esercizi commerciali nonché il controllo del settore delle onoranze funebri.

Elementi, questi, che finiscono per implementare un quadro già autosufficiente utile a validare l'impostazione accusatoria e che risultano comunque attinti dal ricorso in termini all'evidenza inconferenti.

In particolare, si rimarca la possibile conflittualità logica tra le valutazioni riferite dai dichiaranti in ordine alla intraneità del Trombacca e l'essere stato quest'ultimo vittima di una estorsione realizzata in suo danno dal Caniglia, sintomo fattuale poco conciliabile con la detta intraneità.

In disparte la parzialità del rilievo rispetto al portato complessivo delle informazioni rese dai due dichiaranti anche nell'ottica della relativa attendibilità soggettiva, il relativo episodio, secondo la difesa, sarebbe stato confermato dal provvedimento impugnato, senza tuttavia indicare in quale punto del relativo motivare ( si fa riferimento alla pagina 41 dell'ordinanza impugnata che tuttavia risulta composta da 31 pagine).

E' poi solo suggestiva l'obiezione difensiva relativa all'affidabilità dell'Attanasio, autoaccusatosi di far parte di un'associazione mafiosa in asserito contrasto con la decisione di questa Corte che ha annullato l'ordinanza che immediatamente lo riguardava: l'annullamento in questione, inerente la partecipazione associativa dell'Attanasio è stato infatti reso con rinvio, dal che non deriva affatto l'esclusione del reato, come invece, si assume nel ricorso. 5.Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1976 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del'll giugno 2021 i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per il ricorrente, che si è richiamata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 28 settembre 2020 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale di maggior rigore avuto riguardo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., reato oggetto dell'annullamento parziale disposto da questa Corte con sentenza n. 18994 del 16 aprile 2021. 2. Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbero costituito - anche in rappresentanza dei boss storici dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] unita e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- una "cupola", nella quale ciascuno dei quattro aveva identica potestà decisionale sulle scelte e sulle linee di indirizzo criminali, organizzata per proseguire l'attività criminale del sodalizio, preservarne e rafforzarne il dominio sul territorio controllando interi settori economici. Il consorzio criminale cosi costituito era nato dalla fusione delle diverse "batterie" esponenzialmente rappresentate dai suddetti soggetti (in particolare, il ricorrente apparteneva alla frangia facente capo a [OSCURATO:PERSONA], composta da almeno venti uomini) e avrebbe avuto ad oggetto la gestione del traffico di stupefacenti con imposizione ad altri gruppi criminali dell'obbligo di rifornirsi dal clan e di vendere ai prezzi imposti dall'associazione; avrebbe, inoltre, dominato il campo delle estorsioni, assumendo un capillare controllo delle attività svolte sul territorio inerenti al settore dei giochi, delle scommesse, delle onoranze funebri. Ad avviso dei giudici del riesame, l'esistenza e la composizione della nuova articolazione mafiosa avevano trovato conferma nel colloquio intercettato il 29 marzo 2019 durante il summit, tenutosi presso il Myriam bar, alla quale avevano preso parte tutti i vertici dei diversi gruppi con esclusione del Malorgio, sottoposto a sorveglianza speciale ma rappresentato dal Modeo, che ne assicurava l'adesione alla decisione di blindare la piazza di spaccio di Manduria, impedendo l'accesso ad esterni, imponendo agli spacciatori di approvvigionarsi solo dal clan e bloccando le forniture agli spacciatori morosi. Decisione che tuttavia in detta occasione era stata solo confermata, risalendo piuttosto ad almeno sei mesi prima, come ammesso dallo stesso Caniglia. La notevole disponibilità di armi da parte del sodalizio era stata altresì riscontrata dal sequestro eseguito il 17 gennaio 2019 presso il suocero del Caniglia, mentre la programmazione di attentati e di atti predatori, il ferreo controllo del territorio, le estorsioni e la raccolta di denaro per assicurare assistenza economica ai detenuti risultavano dai colloqui intercettati. 3. Preso atto dei rilievi di questa Corte, il Tribunale li ha ritenuti superabili sia in base ad una più completa lettura dei colloqui intercettati e degli elementi posti a fondamento della precedente ordinanza, tali da collocare nell'estate 2018 la nascita dell'associazione mafiosa e di definire il ruolo del ricorrente all'interno della relativa struttura, risultando lo stesso impegnato nella raccolta fondi per i detenuti non in via occasionale, bensì in modo stabile e continuativo. Ciò anche alla luce degli elementi nuovi prodotti dal P.m., costituiti dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fonti interne all'associazione mafiosa, che ne avevano descritto l'organigramma, l'ambito di operatività e i settori di interesse. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Filardo, che con un primo articolato motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., limitando il rilievo al solo profilo della configurabilità in sé dell'associazione nel caso contestata e senza più ribadire le contestazioni mosse in precedenza in relazione alla specifica partecipazione associativa riferita all'indagato. Richiamati i rilievi critici di questa Corte, si sostiene che il Tribunale quale giudice del rinvio avrebbe ripetuto i medesimi errori censurati nella sentenza di annullamento avuto riguardo, in particolare, al tempo di costituzione e operatività dell'associazione mafiosa in contestazione, fatta risalire al 2018 valorizzando un colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano quale chiave di lettura della successiva interlocuzione captata del 29 marzo 2019, senza tuttavia considerare che, così ritenendo, sarebbero rimasti estranei al fuoco associativo diversi episodi, consumati in precedenza, contraddittoriamente indicati dall'accusa siccome espressione del relativo programma criminale comune. La lettura privilegiata dal giudice del rinvio, inoltre, non consetirebbe di spiegare come mai nel corso del colloquio del 2 novembre 2018 il Caniglia dimostrava di non essere a conoscenza di nulla e di non ricordare di averne parlato con il Modeo e con Reno ([OSCURATO:PERSONA]). Sarebbe pertanto, del tutto illogica la motivazione con la quale il Tribunale ha tentato di superare la discrasia temporale ravvisabile tra la nascita dell'associazione e i reati fine, commessi nel 2018, non essendovi in atti elementi che collochino la nascita della nuova struttura associativa nell'estate 2018. Quanto alla durata del sodalizio, ritenuta eccessivamente breve da questa Corte per definirlo mafioso, il Tribunale, non avrebbe del tutto illogicamente retrodatato la nascita dell'associazione all'estate 2018, ma ne avrebbe persino prolungato l'attività oltre il giugno 2019, nonostante la contestazione chiusa e l'assenza di elementi che attestino la perdurante operatività dell'associazione. Il provvedimento impugnato, ancora, avrebbe dato rilievo ad altre sentenze di legittimità - emesse nell'ambito dello stesso procedimento con riguardo ad altri indagati- con le quali, in senso opposto a quella rescindente assunta in relazione al Filardo, sarebbe stata riconosciuta l'esistenza dell'associazione: ad avviso della difesa tuttavia il Tribunale avrebbe fatto leva situazioni processuali diverse e non sovrapponibili, peraltro definite dalla Corte di legittimità in termini di pregiudizialità rispetto alle valutazioni di merito. 5. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere utilizzato documentazione non acquisita agli atti. Ci si riferisce, nel ricorso, alle dichiarazioni confessorie dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mai versate in atti dalla Procura. L'ordinanza, dunque, avrebbe fatto riferimento ad atti non acquisiti al procedimento incidentale. In ogni caso si evidenzia che la valutazione sulla portata di tali dichiarazioni, ritenute confermative dell'esistenza dell'associazione mafiosa e dei ruoli dei singoli partecipi, non solo prescinde da ogni valutazione sulla credibilità dei dichiaranti, ma è anche errata, in quanto i dichiaranti descrivono il Trombacca prima come vittima di estorsione, poi come partecipe della stessa associazione di cui è stato vittima. Né può essere sufficiente a superare i problemi giuridici individuati da questa Corte in ordine all'esistenza, all'epoca di costituzione e all'operatività dell'associazione mafiosa la circostanza che i dichiaranti abbiano ammesso di farne parte, specie se si considera che la Corte di cassazione ha escluso la partecipazione dell'Attanasio all'associazione mafiosa, dallo stesso invece, ammessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento. 2. Giova in primo luogo premettere che dei diversi snodi critici dell'originario motivare svolto dal Tribunale del riesame nel confermare il provvedimento del GIP, messi in luce dalla sentenza rescindente a fondamento del disposto annullamento, tutti affrontati e superati dal giudice del rinvio con l'ordinanza impugnata ( dal punto 7 della relativa motivazione), il ricorso che occupa, nella parte in cui direttamente stigmatizza il tenore della decisione ora impugnata ( a far punto dall'ultimo capoverso di pagina 9 della relativa impugnazione) ne ripropone all'attenzione del giudice di legittimità solo due e segnatamente quelli legati alla data di costituzione del consorzio criminale in esame e alla effettiva estensione del periodo di tempo coperto dalla relativa azione associativa. 3. Sotto entrambi i versanti la risposta offerta dal Tribunale non merita censure utilmente prospettabili in questa sede, perché frutto di una puntuale rivalutazione del materiale indiziario operata alla luce delle criticità in precedenza individuate da questa Corte, superate attraverso una ricostruzione lineare e non manifestamente illogica. 3.1.Sotto il primo versante, la decisione impugnata valorizza nuovamente il contenuto delle intercettazioni rappresentative del summit intervenuto il 29 marzo 2019 nel corso del quale venne ribadita la decisione di procedere alla chiusura della piazza di spaccio di Manduria agli estranei al fine di preservarla da incursioni esterne e garantendo al consorzio l'esclusiva territoriale inerente il narcotraffico. Il tutto rimarcandone la rilevanza indiziaria perchè dotata di valenza ricognitiva rispetto al tenore di accordi intervenuti in precedenza all'interno del medesimo gruppo di appartenenza. Conclusione questa cui si perviene dando rilievo logico all'espressione del Caniglia, che riportava la risalenza di tali accordi a sei mesi prima, emergenza filtrata alla luce del colloquio del 2 novembre 2018 ( intervenuto tra il Caniglia e il Palmisano), dal quale emergeva che tali temi erano stati già oggetto di discussione due mesi prima con il Modeo e il Malorgio, anche se il Caniglia non ne aveva preciso ricordo. Sul punto il ricorso nuovamente ripete le censure originarie esposte con il riesame, ribadendo pedissequamente anche il portato della valutazioni critiche contenute nella sentenza rescindente. Non si confronta tuttavia con la scelta del giudice del rinvio, non considerata nella precedente verifica di legittimità, di valutare il portato della intercettazione del novembre 2018 alla luce delle emergenze del successivo colloquio del marzo 2019; aspetto che rende la valutazione interpretativa privilegiata dal Tribunale immune a censure utilmente prospettabile in questa sede. 3.2.Anche in relazione alla estensione temporale dell'azione associativa, il provvedimento impugnato regge l'urto delle valutazioni critiche esposte con il ricorso. E' vero che le considerazioni rese nel provvedimento impugnato si pongono in apparente contrasto con la formulazione chiusa dell'imputazione; tale valutazione, tuttavia, non è irragionevole se si muove dal presupposto della fluidità che connota l'imputazione cautelare letta alla luce della mancanza di elementi, mai addotti dalla difesa, che consentano di ritenere cessata l'associazione nel giugno 2019, come formalmente indicato nel capo di imputazione. Su tutto va considerato, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto comunque non eccessivamente ridotto il lasso temporale di espressione dell'azione associativa anche a voler individuare la data indicata nell'imputazione quale momento di definizione dell'agire comune: pur non considerando come rientranti nel programma associativo i reati commessi prima del settembre 2018 ( in base al colloquio del 2 novembre 2018), vi sarebbero infatti numerosi episodi delittuosi ritenuti riconducibili al programma associativo ricompresi nel relativo arco temporale, utili a sostenere la configurabilità dell'associazione contestata. Su tale punto il ricorso è generico: non contesta la valutazione di fondo resa dal Tribunale; non si confronta con l'incidenza da ascrivere ai fatti compresi tra il settembre del 2018 e il mese di giugno del 2019 nell'ottica dell'azione comune;non emargina l'incidenza che andrebbe ascritta, rispetto alla configurabilità dell'associazione, ai fatti realizzati in epoca precedente al settembre 2018, in tesi estranei al programma comune. 3.3. Per il resto il ricorso manca integralmente di un minimo confronto con l'insieme di valutazioni spese dal provvedimento impugnato, dirette a rilevare gli indici di mafiosità dell'azione del gruppo in contestazione superando gli originari vuoti e le incongruenze motive stigmatizzate dalla sentenza rescindente. L'impugnazione, piuttosto, si appunta sulle considerazioni spese dal Tribunale nel rimarcare una asserita non linearità valutativa riferibile alla verifica di legittimità operata in relazione alle posizioni di altri indagati, rispetto alle quali l'associazione, nella sua ontologica esistenza, non sarebbe stata messa in discussione. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che si risolvono, a ben vedere in una mera notazione di colore, comunque del tutto marginale rispetto agli snodi essenziali del motivare in contestazione, in quanto tale di certo ininfluente sulla struttura portante della decisione assunta in sede di rinvio 4.Non coglie nel segno, e per più concorrenti ragioni, anche il secondo motivo di ricorso. In primo luogo va rimarcato che la disamina degli atti trasmessi alla Corte consente d affermare che a differenza di quanto indicato dalla difesa i verbali relativi alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritualmente trasmessi al Tribunale del riesame prima della decisione in esame, così da consentire alla difesa di attivare appieno le relative prerogative difensive. In secondo luogo, non può trascurarsi che la difesa nel contestarne il portato non considera che le relative emergenze indiziarie nel caso implementano un quadro comunque adeguatamente corroborato dalle precedenze risultanze, valorizzate dal Tribunale in termini tali da superare comunque le criticità espresse dal precedente intervento rescindente con argomentazioni che il ricorso non è stato in grado di contrastare efficacemente, come messo in evidenza in precedenza. Anche nel valutare tali ulteriori elementi indiziari il provvedimento impugnato non merita comunque censure. Come sottolineato nell'ordinanza, si tratta di dichiarazioni auto ed etero accusatorie nelle quali entrambi i coindagati descrivono l'organigramma dell'associazione mafiosa in contestazione, individuandone i vertici nel Caniglia, Modeo, Malorgio e Palmisano ed indicando tra i partecipi i componenti delle batterie di cui si aveva riscontro nelle intercettazioni; confermano l'esistenza e la composizione delle batterie, facenti capo ai quattro membri della "cupola", la loro operatività in epoca precedente al 2018 e l'unione realizzata a seguito dell'accordo tra i vertici; confermano, ancora, la detenzione di armi da parte del clan, le estorsioni in relazione alla distribuzione dei videogiochi negli esercizi commerciali nonché il controllo del settore delle onoranze funebri. Elementi, questi, che finiscono per implementare un quadro già autosufficiente utile a validare l'impostazione accusatoria e che risultano comunque attinti dal ricorso in termini all'evidenza inconferenti. In particolare, si rimarca la possibile conflittualità logica tra le valutazioni riferite dai dichiaranti in ordine alla intraneità del Trombacca e l'essere stato quest'ultimo vittima di una estorsione realizzata in suo danno dal Caniglia, sintomo fattuale poco conciliabile con la detta intraneità. In disparte la parzialità del rilievo rispetto al portato complessivo delle informazioni rese dai due dichiaranti anche nell'ottica della relativa attendibilità soggettiva, il relativo episodio, secondo la difesa, sarebbe stato confermato dal provvedimento impugnato, senza tuttavia indicare in quale punto del relativo motivare ( si fa riferimento alla pagina 41 dell'ordinanza impugnata che tuttavia risulta composta da 31 pagine). E' poi solo suggestiva l'obiezione difensiva relativa all'affidabilità dell'Attanasio, autoaccusatosi di far parte di un'associazione mafiosa in asserito contrasto con la decisione di questa Corte che ha annullato l'ordinanza che immediatamente lo riguardava: l'annullamento in questione, inerente la partecipazione associativa dell'Attanasio è stato infatti reso con rinvio, dal che non deriva affatto l'esclusione del reato, come invece, si assume nel ricorso. 5.Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti pro
Sentenza Cassazione n. 02399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris