CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CIAD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in ona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chie d [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Taranto di condanna per il reato di cui agli artt. 603-bis, commi 2 e 4 cod. pen., con condanna alla pena di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 4.600,00 di multa. Il ricorrente rinunciava ai motivi di appello riguardanti la responsabilità ed insisteva per l'accoglimento del motivo riguardante la riduzione della pena, con concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha confermato l'originario trattamento sanzionatorio. L'imputato, a mezzo del difensore, impugna la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso. I)Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta che la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto del buon comportamento processuale serbato dall'imputato. Il ricorrente ha scelto il rito abbreviato, ha sempre rispettato gli obblighi imposti dalla misura cautelare a cui è stato sottoposto e ha rinunciato ai motivi di merito in sede di appello. Ulteriori positivi elementi di valutazione della personalità dell'imputato erano stati indicati in una memoria difensiva trasmessa via PEC alla cancelleria, su cui la Corte di merito non si è pronunciata. II) Violazione degli artt. 63, comma 4, cod. pen., 132, 133 cod. pen.; errato calcolo della pena in presenza di più circostanze ad effetto speciale; contraddittorietà della motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Giudice di primo grado mettendo in rilievo la gravità dei fatti e la mancanza di reale resipiscenza, argomentando sul punto in modo coerente e puntuale. La individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, appartiene all'apprezzamento discrezionale del Giudice. Tale valutazione, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se assistita, come nel caso in esame, da congrua motivazione. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche è opportuno richiamare i seguenti consolidati principi: «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:); «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01). 3. Quanto alla determinazione della pena si osserva quanto segue. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., con le aggravanti di cui ai commi 2 e 4. Come è noto, la circostanza di cui al comma 4 costituisce aggravante specifica e comporta un aumento della pena da un terzo alla metà; l'aggravante di cui al comma 2 importa la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Entrambe hanno natura di circostanze aggravanti ad effetto speciale, per cui è applicabile il principio moderatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Il giudice ha reputato più grave l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 603- bis cod.pen., determinando la pena come segue: pena base anni 5 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, ex art. 63, comma 4, cod. pen. per l'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale; ridotta per il rito alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 4.600 di multa. E' stato applicato il principio, più volte ribadito in questa sede, in base al quale, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista, non può comportare, in presenza di un'altra aggravante, il cui limite minimo sia più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore. Il principio fu stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte nel procedimento P.G. c/ Indelicato (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664 - 01); ivi si è precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo. Hanno fatto seguito numerose altre pronunce delle sezioni semplici che hanno ribadito il medesimo principio (da ultimo, Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Rv. 281449 - 02). Correttamente il giudice ha individuato l'aggravante più grave in quella prevista dal comma 4 dell'art. 603-bis cod. pen., poiché essa comporta, nel massimo, una pena detentiva pari ad 9 anni di reclusione e, in applicazione dei principi richiamati, ha determinato la pena base in ragione del minimo edittale previsto per l'aggravante meno grave. La doglianza difensiva si appunta sulla mancata indicazione della pena base, secondo il calcolo c.d. "bifasico". La doglianza non ha fondamento poiché, come detto in precedenza, la pena per l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 603-bis cod. pen., non poteva essere inferiore al massimo dell'aggravante di cui comma secondo del medesimo articolo. Del tutto legittimo risulta l'ulteriore aumento facoltativo stabilito ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. per l'aggravante di cui all'art. 603-bis, comma 2, cod. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 DE