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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17379/2026

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rso, con cui si censura violazione di legge inordine agli artt. 20-bis e 95 del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, risulta manifestamenteinfondato, perché la Corte territoriale, in conformità con i principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 –01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 3, n. 9708 2 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716), ha congruamente assolto all’onere argomentativo in relazione alla mancataapplicazione della sostituzione della pena detentiva, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati e sul rispetto delle prescrizioni, e, dunque,sulla efficacia rieducativa dell’istituto nel caso di specie, secondo un giudizio tipicamente dimerito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione delgiudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenzadell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato ed evidenzi aspetti soggettivi dellapersonalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 7 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione della tipologia dei reati per cui si procede, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso, con cui si censura violazione di legge inordine agli artt. 20-bis e 95 del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, risulta manifestamenteinfondato, perché la Corte territoriale, in conformità con i principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 –01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 3, n. 9708 2 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716), ha congruamente assolto all’onere argomentativo in relazione alla mancataapplicazione della sostituzione della pena detentiva, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati e sul rispetto delle prescrizioni, e, dunque,sulla efficacia rieducativa dell’istituto nel caso di specie, secondo un giudizio tipicamente dimerito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione delgiudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenzadell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato ed evidenzi aspetti soggettivi dellapersonalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 7 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione della tipologia dei reati per cui si procede, va disposto -ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris