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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17079/2026

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senta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, con l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1093/2023 depositata il 04/12/2023.Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:SOCIETA], con una delibera del 29 luglio 2008, haaumentato il capitale sociale da € 49.439,92 a € 280.000,00 tramiteconferimenti in denaro dei soci e tramite il conferimento, da parte dellasocia [OSCURATO:PERSONA], di un complesso immobiliare gravato da un mutuocontratto un anno prima per ristrutturare l’immobile.

L’Agenzia delleEntrate ha collegato il mutuo e il conferimento e ha riqualificatol’operazione come una compravendita ai sensi dell’art. 20 del d.P.R.131/1986, emettendo un avviso di liquidazione.2.

La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso dei contribuenti,ha escluso qualsiasi intento elusivo e ha ritenuto infondata lariqualificazione operata dall’Ufficio.3.

L’Agenzia ha impugnato la decisione, ma la C.T.R.

Emilia-Romagna ha respinto l’appello e ha confermato la legittimità delconferimento, affermando che l’operazione non presentava la sostanzagiuridica di una compravendita.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,sostenendo la violazione degli artt. 20 e 50 del d.P.R. 131/1986 e ildifetto di motivazione.5.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31103/2017, haaccolto il ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa al giudicedi appello, ritenendo che fosse necessario valutare la causa realedell’operazione considerando nel complesso gli atti collegati.6.

La società e l’erede della socia Fabbri hanno riassunto ilgiudizio nel 2018 e la C.G.T. di II grado dell’Emilia-Romagna, consentenza n. 1093/2023, ha ritenuto corretta la pretesa dell’Agenziadelle Entrate, qualificando l’intera sequenza degli atti come un’unicaoperazione assimilabile a una compravendita immobiliare.2 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/20267.

Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] SrlE [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidatoad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate.8.

È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.9.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3).1.1.

Il giudice del rinvio avrebbe deciso la causa ignorando lememorie depositate e applicando in modo errato l’art. 20 del DPR131/1986, nonostante le modifiche normative intervenute.

La legge dibilancio 2018 ha stabilito che l’imposta di registro deve esseredeterminata solo sulla base della natura e degli effetti del singolo attopresentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestualio atti collegati; la legge di bilancio 2019 ha qualificato tale modificacome interpretazione autentica, attribuendole quindi efficaciaretroattiva e la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 158/2020 e n.39/2021, ha confermato sia la legittimità della nuova formulazionedell’art. 20 sia la sua retroattività, escludendo la possibilità perl’Amministrazione di riqualificare un atto sulla base di elementi esterni.1.2.

Nonostante ciò, il giudice del rinvio non avrebbe applicato loius superveniens, benché sopravvenuto rispetto alla pronuncia dicassazione, e avrebbe quindi dovuto adeguarsi alla nuova disciplina,come imposto dalla giurisprudenza della Cassazione.

La vicendaevidenzia che operazioni distinte nel tempo - mutuo del 2007,conferimento del 2008, autorizzazione ai lavori del 2009 eammortamento del mutuo del 2010 - sono state indebitamente3 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricondotte a una compravendita.

Alla data dell’udienza del 2 ottobre2023 il giudice avrebbe dovuto applicare la nuova norma, giàpienamente efficace e confermata dalla Consulta; anche l’Ufficioavrebbe potuto rinunciare alla pretesa, alla luce del mutato quadronormativo.1.3.

In conclusione, ad avviso dei contribuenti il giudice del rinvioavrebbe violato l’art. 20 del DPR 131/1986, come modificato einterpretato autenticamente, poiché avrebbe dovuto dichiarareillegittimo l’avviso di liquidazione che aveva riqualificato il conferimentodell’immobile come una compravendita basandosi su una pluralità di2.

Va preliminarmente chiarito che i limiti dei poteri attribuiti algiudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia diannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a puntidecisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni.Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza dicassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, nonsolo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagaresu altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione dellastatuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme lepreclusioni e decadenze già verificatesi.

Nella terza, infine, la suapotestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principiodi diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla decisione di legittimità. (Cass., 21 ottobre 2022, n.31267; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., 24 ottobre 2019, n.4 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/202627337; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., 3 ottobre 2005, n.19305; Cass., 6 aprile 2004, n. 6707).2.1.

Nella fattispecie è vero che la pronuncia rescindente avevaaccolto (anche) il motivo di ricorso relativo all’art. 20 ma, quantoall’accertamento in fatto della sentenza (allora) impugnata, avevaaccolto il motivo di ricorso che ne denunciava la nullità per motivazionecontraddittoria.

Da ciò conseguiva che il giudice del rinvio non avevaalcun limite in ordine all’accertamento in fatto a lui demandato e cheora non viene censurato.Tale accertamento si palesa quindi come pienamente legittimoperché la riformulazione dell’art. 20, quale jus superveniens, non incidesul parametro normativo da applicare in tema di passività ed inerenza(d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50).Si trattava, peraltro, di una ulteriore argomentazione adabundantiam, essendo la ratio decidendi fondante l’annullamento conrinvio il vizio di motivazione, ex se idoneo a determinare la caducazionedella decisione impugnata.3.

La decisione è quindi conforme a quanto prospettato nellaproposta di definizione anticipata.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5.

In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.6.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata infavore delle parti vittoriose e la condanna al pagamento della cassadelle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro.

Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari a5.000,00 euro.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
senta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, con l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di IIGRADO dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1093/2023 depositata il 04/12/2023.Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA], con una delibera del 29 luglio 2008, haaumentato il capitale sociale da € 49.439,92 a € 280.000,00 tramiteconferimenti in denaro dei soci e tramite il conferimento, da parte dellasocia [OSCURATO:PERSONA], di un complesso immobiliare gravato da un mutuocontratto un anno prima per ristrutturare l’immobile. L’Agenzia delleEntrate ha collegato il mutuo e il conferimento e ha riqualificatol’operazione come una compravendita ai sensi dell’art. 20 del d.P.R.131/1986, emettendo un avviso di liquidazione.2. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso dei contribuenti,ha escluso qualsiasi intento elusivo e ha ritenuto infondata lariqualificazione operata dall’Ufficio.3. L’Agenzia ha impugnato la decisione, ma la C.T.R. Emilia-Romagna ha respinto l’appello e ha confermato la legittimità delconferimento, affermando che l’operazione non presentava la sostanzagiuridica di una compravendita.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,sostenendo la violazione degli artt. 20 e 50 del d.P.R. 131/1986 e ildifetto di motivazione.5. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31103/2017, haaccolto il ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa al giudicedi appello, ritenendo che fosse necessario valutare la causa realedell’operazione considerando nel complesso gli atti collegati.6. La società e l’erede della socia Fabbri hanno riassunto ilgiudizio nel 2018 e la C.G.T. di II grado dell’Emilia-Romagna, consentenza n. 1093/2023, ha ritenuto corretta la pretesa dell’Agenziadelle Entrate, qualificando l’intera sequenza degli atti come un’unicaoperazione assimilabile a una compravendita immobiliare.2 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/20267. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] SrlE [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidatoad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate.8. È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesadella contribuente ha chiesto la discussione della controversia.9. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3).1.1. Il giudice del rinvio avrebbe deciso la causa ignorando lememorie depositate e applicando in modo errato l’art. 20 del DPR131/1986, nonostante le modifiche normative intervenute. La legge dibilancio 2018 ha stabilito che l’imposta di registro deve esseredeterminata solo sulla base della natura e degli effetti del singolo attopresentato alla registrazione, senza considerare elementi extratestualio atti collegati; la legge di bilancio 2019 ha qualificato tale modificacome interpretazione autentica, attribuendole quindi efficaciaretroattiva e la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 158/2020 e n.39/2021, ha confermato sia la legittimità della nuova formulazionedell’art. 20 sia la sua retroattività, escludendo la possibilità perl’Amministrazione di riqualificare un atto sulla base di elementi esterni.1.2. Nonostante ciò, il giudice del rinvio non avrebbe applicato loius superveniens, benché sopravvenuto rispetto alla pronuncia dicassazione, e avrebbe quindi dovuto adeguarsi alla nuova disciplina,come imposto dalla giurisprudenza della Cassazione. La vicendaevidenzia che operazioni distinte nel tempo - mutuo del 2007,conferimento del 2008, autorizzazione ai lavori del 2009 eammortamento del mutuo del 2010 - sono state indebitamente3 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricondotte a una compravendita. Alla data dell’udienza del 2 ottobre2023 il giudice avrebbe dovuto applicare la nuova norma, giàpienamente efficace e confermata dalla Consulta; anche l’Ufficioavrebbe potuto rinunciare alla pretesa, alla luce del mutato quadronormativo.1.3. In conclusione, ad avviso dei contribuenti il giudice del rinvioavrebbe violato l’art. 20 del DPR 131/1986, come modificato einterpretato autenticamente, poiché avrebbe dovuto dichiarareillegittimo l’avviso di liquidazione che aveva riqualificato il conferimentodell’immobile come una compravendita basandosi su una pluralità di2. Va preliminarmente chiarito che i limiti dei poteri attribuiti algiudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia diannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a puntidecisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni.Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza dicassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, nonsolo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagaresu altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione dellastatuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme lepreclusioni e decadenze già verificatesi. Nella terza, infine, la suapotestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principiodi diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti,nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto dellepreclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttiveimpartite dalla decisione di legittimità. (Cass., 21 ottobre 2022, n.31267; Cass., 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., 24 ottobre 2019, n.4 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/202627337; Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass., 3 ottobre 2005, n.19305; Cass., 6 aprile 2004, n. 6707).2.1. Nella fattispecie è vero che la pronuncia rescindente avevaaccolto (anche) il motivo di ricorso relativo all’art. 20 ma, quantoall’accertamento in fatto della sentenza (allora) impugnata, avevaaccolto il motivo di ricorso che ne denunciava la nullità per motivazionecontraddittoria. Da ciò conseguiva che il giudice del rinvio non avevaalcun limite in ordine all’accertamento in fatto a lui demandato e cheora non viene censurato.Tale accertamento si palesa quindi come pienamente legittimoperché la riformulazione dell’art. 20, quale jus superveniens, non incidesul parametro normativo da applicare in tema di passività ed inerenza(d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50).Si trattava, peraltro, di una ulteriore argomentazione adabundantiam, essendo la ratio decidendi fondante l’annullamento conrinvio il vizio di motivazione, ex se idoneo a determinare la caducazionedella decisione impugnata.3. La decisione è quindi conforme a quanto prospettato nellaproposta di definizione anticipata.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per ilpagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.6. Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in combinato disposto con l’art.96 c.p.c. deve disporsi la condanna per responsabilità aggravata infavore delle parti vittoriose e la condanna al pagamento della cassadelle ammende di somma compresa tra i 500 ed i 5000 euro. Le stessesono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5 di 6Numero registro generale 13986/2024Numero sezionale 4659/2026Numero di raccolta generale 17079/2026Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e 96 terzo comma c.p.c., un importo pari a5.000,00 euro.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e 96 quarto comma cpc condanna partericorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6
Sentenza Cassazione n. 17079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris