Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30882/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o il 13/07/1994 avverso la sentenza del 07/11/2025 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /kRilevato che [OSCURATO:PERSONA], mediante difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano sia l'erronea applicazione della legge penale e processuale penale, sia vizi motivazionali, assumendo che il difensore di fiducia nominato non sarebbe stato regolarmente avvisato, sicché l'imputato sarebbe stato assistito dal difensore d'ufficio, in violazione del diritto di difesa; che, a sostegno della censura, la difesa ricorrente evidenzia come nel verbale di arresto del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato dato atto della nomina del difensore di fiducia, il quale tuttavia non veniva contattato tramite pec, email o messaggi, bensì probabilmente tramite telefonata alla quale non rispondeva, venendo erroneamente dichiarato irreperibile; si aggiunge che il medesimo difensore avrebbe potuto partecipare all'udienza di convalida dell'arresto fissata per il 7 novembre trovandosi in orario prossimo a quello della celebrazione dell'udienza, in prossimità dell'aula in cui si svolgeva il processo; che, ad avviso di parte ricorrente, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza di convalida dell'arresto avrebbe determinato una nullità assoluta e insanabile della stesa e del conseguente provvedimento.

Considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la richiesta di applicazione di pena rappresenta un negozio giuridico processuale recettizio, il quale, una volta portato a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, nonché, una volta ratificato l'accordo dal giudice, determina effetti irreversibili nel processo; che, dunque, l'applicazione di pena su richiesta delle parti postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01; Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01); che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 13/07/1994 avverso la sentenza del 07/11/2025 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /kRilevato che [OSCURATO:PERSONA], mediante difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano sia l'erronea applicazione della legge penale e processuale penale, sia vizi motivazionali, assumendo che il difensore di fiducia nominato non sarebbe stato regolarmente avvisato, sicché l'imputato sarebbe stato assistito dal difensore d'ufficio, in violazione del diritto di difesa; che, a sostegno della censura, la difesa ricorrente evidenzia come nel verbale di arresto del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato dato atto della nomina del difensore di fiducia, il quale tuttavia non veniva contattato tramite pec, email o messaggi, bensì probabilmente tramite telefonata alla quale non rispondeva, venendo erroneamente dichiarato irreperibile; si aggiunge che il medesimo difensore avrebbe potuto partecipare all'udienza di convalida dell'arresto fissata per il 7 novembre trovandosi in orario prossimo a quello della celebrazione dell'udienza, in prossimità dell'aula in cui si svolgeva il processo; che, ad avviso di parte ricorrente, l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso per l'udienza di convalida dell'arresto avrebbe determinato una nullità assoluta e insanabile della stesa e del conseguente provvedimento. Considerato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la richiesta di applicazione di pena rappresenta un negozio giuridico processuale recettizio, il quale, una volta portato a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, nonché, una volta ratificato l'accordo dal giudice, determina effetti irreversibili nel processo; che, dunque, l'applicazione di pena su richiesta delle parti postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01; Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01); che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.2 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris