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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 30700/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18- 01-1954; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa dal tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 17 gennaio 2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione presentata dalla Canizzaro s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 9 ottobre 2020, con cui è stata dichiarata inammissibile e comunque rigettata l'istanza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., presentata in data 23 ottobre 2019, di revoca della confisca di 23 appartamenti di proprietà della predetta società, confisca disposta nell'ambito della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. n.1082 del 2008 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2008 dal G.u.p. presso il tribunale di Verona.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali anche con riferimento agli artt. 34 e 125 cod. proc. pen., art.111 cost. e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento all'inesistenza del giudicato esecutivo (art. 606, comma 1, lettere e) ed e), cod. proc. pen.).

Sostiene che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha eccepito la preclusione derivante dalla formazione del giudicato esecutivo, sul rilievo che l'opposizione non contenesse argomenti, valutazioni ed elementi di prova tali da smentire o far rivedere al giudice dell'esecuzione le sue valutazioni.

Obietta come, nel caso di specie, l'istanza (revoca della confisca) fosse identica ad una precedente richiesta ma la nuova domanda era stata proposta sulla base di altri elementi di fatto e di diritto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe affatto preso in considerazione.

In particolare, con riferimento alla dedotta buona fede del terzo proprietario del bene (ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), gli elementi di novità dedotti e che la ricorrente chiedeva fossero esaminanti dal giudice dell'esecuzione, riguardavano: 1) l'assenza di professionalità - sia delinquenziale in genere che connessa in particolare alla prostituzione - e la conseguente assenza di rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento; 2) la prosecuzione legale e ultradecennale dell'attività immobiliare della società istante, tuttora proprietaria della quasi totalità del residence composto da 119 unità abitative (meno le 23 confiscate) e non del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]; 3) il fatto che la società non avesse avuto alcun profitto diverso o ulteriore rispetto ai proventi della locazione degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato e uguali per tutti gli inquilini e comprovata con il deposito di altri contratti del medesimo periodo e per appartamenti simili a quelli confiscati (già allegati all'istanza di incidente di esecuzione del 23 ottobre 2019); 4) il fatto che non esistesse alcun indice di mala fede della società che, anzi, confidava in costosissimi sistemi di videosorveglianza e di accesso al residence e nella costante presenza dei Carabinieri; 5) il fatto che il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], avesse la piena gestione degli immobili e perciò fosse legittimato a disporne.

Sostiene che l'argomento della buona fede non era stato dedotto con la precedente istanza del 2009 e rileva come il giudice dell'esecuzione avesse rigettato l'opposizione sul presupposto che la società non fosse estranea ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] essendovi "sostanziale identità/immedesimazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].".

A questo proposito obietta: 1) che la ritenuta intestazione fittizia si basa solo sul legame di parentela tra i soci; 2) che, finché il signor [OSCURATO:SOCIETA] era amministratore delle società di gestione, era normale che avesse la disponibilità degli appartamenti; 3) che con il suo arresto e le successive dimissioni la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che possedeva tantissimi altri appartamenti proprio in quel residence, si era riorganizzata anche per la gestione degli immobili e la finalità "preventiva" della confisca era del tutto inutile; 4) che gli immobili confiscati erano ipotecati per un contratto di finanziamento stipulato con istituto bancario; 5) che la società poteva solo ricorrere con incidente di esecuzione.

Aggiunge nuovamente che, sebbene il petitum fosse comune per tutte le istanze, il secondo incidente di esecuzione si fondava su elementi di fatto e di diritto completamente diversi: 1) era stata contestata la erronea applicazione delle norme sostanziali regolatrici della confisca facoltativa ex ar't. 240 cod. pen., nella formulazione vigente nel 2008, stante l'erroneità del presupposto per la sua applicazione (ritenuto nella condotta di sfruttamento della prostituzione, ipotesi di reato mai contestata), stante l'assenza di professionalità sia delinquenziale che connessa alla prostituzione e dunque la conseguente assenza di rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento della prostituzione, stante l'assenza di profitto diverso o ulteriore rispetto alla locazione degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato uguali per tutti gli inquilini e comprovata con il deposito di altri contratti del medesimo periodo e per appartamenti simili, stante l'assenza di ulteriori specifiche attività, diverse dalla concessione in godimento degli appartamenti e indici della condotta di favoreggiamento, e soprattutto data la comprovata buona fede della società istante che confidava nei costosissimi sistemi di videosorveglianza e di accesso con impronta digitale e nella presenza costante dei carabinieri di Bussolengo; 2) veniva contestato il vizio di motivazione del provvedimento di confisca sia per la contraddittoria scelta di concedere la sospensione condizionale per la prognosi favorevole all'imputato di astensione da future attività delittuose a fronte invece della scelta di confiscare ben 23 immobili (sui 119 già posseduti dalla Società istante) per la contraria prognosi di probabile reiterazione della condotta criminosa, sia per aver immotivatamente ritenuto una intestazione dei beni fittizia, irrilevante per l'istituto della confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. ma rilevante solo per la diversa confisca in prevenzione; 3) veniva contestata la violazione degli artt. 24, 25, 27 Cost. e artt. 6, 7, 13 C.E.D.U. e arti. prot.

Add.

C.E.D.U. ossia: a) violazione del diritto di difesa per la totale assenza di contraddittorio nei confronti della Società istante che era stata espropriata per effetto di una confisca caduta su beni dichiaratamente non appartenenti al condannato; b) violazione del diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo davanti al giudice naturale stante la obiezione (da parte del giudice dell'esecuzione) di un giudicato sostanziale ed esecutivo alla società istante senza che la medesima società avesse mai potuto contraddire sul punto; c) violazione del diritto al rispetto dei suoi beni e a non vedersi privare di proprietà senza aver commesso violazioni di legge (confisca come sanzione); 4) veniva infine riportata la decisione dell'azione civile (Tribunale civile di Roma) che la società istante era stata "invitata" a proporre istanza al giudice dell'esecuzione per fare valere i suoi diritti, essendo devoluta la controversia al Tribunale in sede penale mediante incidente di esecuzione.

Da ciò la società ricorrente rileva l'assenza di qualsiasi preclusione derivante dal giudicato esecutivo e l'esistenza delle ragioni per ottenere la revoca della confisca, essendo i beni di proprietà di un terzo in buona fede estraneo al reato (di favoreggiamento della prostituzione per il quale il suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], aveva patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.).

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.240 cod. pen. e all'art.111 Cost. nonché la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.).

Sostiene, ripetendo circostanze in massima parte già dedotte, che l'ordinanza impugnata insiste a ritenere le argomentazioni di cui alla opposizione inammissibili e comunque non convincenti quanto alla (in)sussistenza dei presupposti di legge per la confisca facoltativa, rifugiandosi su una motivazione apparente giustificata dalla presenza di un giudicato esecutivo, senza tuttavia considerare che, nella istanza del 23 ottobre 2019, era stato chiarito: 1) come il presupposto del GUP, espresso nella motivazione della confisca facoltativa, fosse errato perché non era mai stato contestato il reato di sfruttamento della prostituzione; 2) come nessuna professionalità nel reato o connessa alla prostituzione fosse mai stata contestata o addebitata né all'imputato/condannato né alla società, mancando dunque quel pericolo di reiterazione del reato per disporre la confisca; 3) nessun profitto diverso e ulteriore o sproporzionato rispetto alle altre locazioni era stato percepito né dall'imputato/condannato né dalla società perché la locazione era effettuata alla prostituta in quanto persona, non alla sua attività così dovendosi mettere in discussione quel "favoreggiamento" per cui era stata disposta confisca; 4) la sola consapevolezza che l'inquilina avrebbe esercitato la prostituzione non integra di per sé solo il reato di favoreggiamento, consapevolezza che comunque mancava di certo alla società istante; 5) tutti i contratti di locazione erano stipulati in forma scritta, sottoscritti e registrati oltre che denunciati all'Autorità di P.S. e redatti a condizioni e prezzi di mercato; 6) la Società istante, che non poteva sapere ma nemmeno sospettare che venisse fatto un uso illecito dei propri beni per i motivi esposti in atti, era estranea al reato di favoreggiamento della prostituzione non avendo ricavato vantaggi ed utilità dal reato ed essendo stata in buona fede, con la conseguenza che il GUP, infliggendo la confisca facoltativa, aveva erroneamente applicato l'art.240 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il gravame reiteri le censure formulate nel precedente atto di impugnazione sulla base di elementi già oggetto di valutazione in sede di esecuzione, ove era stato evidenziato, in particolare, il superamento delle deduzioni difensive sulla qualità di terzo estraneo della società ricorrente, tutelata nei suoi diritti fondamentali proprio attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione.

Nel caso di specie, poi, sarebbero assenti gli elementi nuovi idonei a determinare una rivisitazione della questione, in relazione sia alla contestazione della ritenuta intestazione fittizia - con riferimento in particolare alle deduzioni sul legame di parentela tra l'amministratore della società e le titolari delle quote societarie, e sulla buona fede della società ricorrente - profilo rispetto al quale son apparse decisive le considerazioni formulate dal Giudice dell'esecuzione sull'utilizzo della società come mero "schermo" - sia alla dedotta erronea applicazione della confisca facoltativa in relazione alla portata della condotta contestata ed al rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento - rispetto alla quale l'ordinanza impugnata aveva richiamato specificamente le considerazioni espresse sul punto in relazione alla ritenuta professionalità dimostrata nel delitto di favoreggiamento della prostituzione dall'imputato, ed alla stabilità e durata nel tempo dell'attività -, sia, ancora, al dedotto contrasto tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il provvedimento di confisca, questioni dedotte e decise in sede di esecuzione, e che comunque non sarebbero state superate dalle argomentazioni difensive di cui al ricorso.

4. La società ricorrente, in data 9 maggio 2022, ha presentato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha nuovamente riassunto le questioni che aveva proposto al giudice dell'esecuzione, il quale non le avrebbe esaminate, unitamente al materiale istruttorio allegato ad altra memoria presentata dalla società istante nel corso dell'incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

2. I motivi, che sono tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

2.1. E' il caso di riassumere la ratio decidendi del provvedimento impugnato in maniera da confrontare le argomentazioni spese dall'ordinanza gravata con le doglianze che la ricorrente ad essa muove con il ricorso per cassazione.

2.2. Premesso che la società ricorrente non contesta l'identità del petitum articolato con le varie istanze proposte innanzi al giudice dell'esecuzione e, in precedenza, motivatamente respinte, la questione che il ricorso pone è se il giudice dell'esecuzione abbia legittimamente opposto la formazione del cd.

"giudicato esecutivo" ovvero se, in presenza di diverse ed ulteriori causae petendi, mai in precedenza esaminate, abbia ritenuto, con fondamento o meno, di respingere un ennesimo incidente di esecuzione innescato sulla base dell'istanza del 23 ottobre 2019, ritenendola preclusa.

Ciò posto, il giudice dell'esecuzione ha ricordato come, con l'incidente promosso in data 29 settembre 2009 per ottenere la revoca della confisca de qua, l'istanza venne rigettata con ordinanza del 7 luglio 2009, avverso la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. fece opposizione, che venne rigettata con ordinanza del 17 novembre 2009.

In questa procedura - dove pure si invocava la revoca della confisca dei suddetti appartamenti sulla base dell'assunto per cui la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proprietaria dei beni, dovesse essere considerata, rispetto ai reati contestati nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (che era legale rappresentante tanto della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto della [OSCURATO:SOCIETA]. la quale si occupava della gestione dei beni), "terzo estraneo al reato" - erano state affrontate e risolte: a) la tematica concernente la riferibilità degli immobili oggetto di confisca, al di là della relativa formale intestazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (le cui quote erano di proprietà di moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA]), alla persona dell'imputato/condannato [OSCURATO:PERSONA]; b) la tematica, strettamente connessa, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse essere considerata "terzo estraneo al reato", escludendosi l'estraneità al reato della società; c) la tematica secondo cui dovesse ritenersi infondata la valutazione contenuta nel provvedimento di confisca, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], "qualora la società proprietaria del complesso immobiliare rientrasse nella disponibilità degli appartamenti, potrebbe reiterare condotte criminose"; d) la tematica secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena con la sentenza ex art 444 cod. proc. pen. si ponesse in contrasto con il provvedimento di confisca degli immobili.

Sotto tali profili, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i precedenti temi non rivestissero il carattere della novità, osservando, quanto alla questione centrale della vicenda, ossia alla circostanza che la società fosse o meno "terza estranea" rispetto ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], come, nel provvedimento del 7 novembre 2009, vi fosse ben più della semplice affermazione della non estraneità della società, essendo stato argomentato un suo utilizzo come mero "schermo" di attività in realtà condotte dal medesimo imputato, vero "dominus" del "residence" e tanto sulla base di precisi riferimenti alle fonti di tale conclusione, cosicché dovevano ritenersi già affrontate e superate in radice le deduzioni circa la qualità di terzo estraneo della società (che proprio attraverso l'incidente di esecuzione era stata tutelata nei suoi diritti fondamentali stabiliti dalla CEDU).

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'unico argomento nuovo introdotto con l'istanza del 23 ottobre 2019, poteva ravvisarsi nella prospettazione con la quale si sottolineava che la contestazione non era di "sfruttamento" della prostituzione, come indicato nell'ambito della motivazione del provvedimento di confisca, ma di favoreggiamento, evocandosi. cioè l'assenza di un "profitto specifico" tratto da parte del condannato dall'attività di meretricio delle persone offese.

Sul punto, il giudice dell'esecuzione, con logica ed adeguata motivazione, ha osservato come un tale argomento non conducesse affatto alla conclusione dell'illogicità del provvedimento di confisca facoltativa adottato con la sentenza, tanto sul fondamentale rilievo che fosse del tutto logico e ragionevole ritenere che [OSCURATO:PERSONA] — il quale (sulla base della lettura del capo di imputazione riportato in sentenza e degli atti di indagine valorizzati nel provvedimento del G.E. del novembre 2009) aveva, per un lungo periodo, lucrato ingiusti vantaggi sulla base della stipula di plurimi contratti di locazione di moltissimi appartamenti a lui riferibili dati in godimento ad un elevato numero di prostitute che vi esercitavano il meretricio — fosse soggetto che, per la "professionalità" dimostrata nel delitto di favoreggiamento (non sfruttamento) della prostituzione e la stabilità e durata nel tempo dell'attività (come argomentato in sentenza nella parte dedicata alla confisca), dovesse essere privato della disponibilità di quegli immobili affinché si evitasse la reiterazione criminosa specifica.

Quest'ultimo aspetto era stato poi nuovamente sottolineato nell'ordinanza del 9 ottobre 2020, con la conseguenza che non si poteva e non si doveva tornare sul tema della coerenza logica tra concessione della sospensione condizionale e contestuale provvedimento di confisca facoltativa dei beni, perché precluso dal giudicato esecutivo, e potendosi verosimilmente immaginare che il giudice della cognizione avesse ritenuto possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — con ratifica quindi dell'accordo delle parti implicante la sospensione condizionale della pena — proprio ovvero anche in ragione della contestuale confisca degli appartamenti operata con la medesima sentenza, cosicché la correttezza o meno del ragionamento eseguito dal giudice della cognizione non poteva più essere messa in discussione.

Il giudice dell'esecuzione ha infine ricordato come la società ricorrente continuasse ad essere significativamente legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], costituendo ciò un innegabile riscontro circa la correttezza delle valutazioni operate nei precedenti provvedimenti con riferimento alla sostanziale identità/immedesimazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mero schermo per attività condotte dall'imputato, essendo perciò non predicabile il ricorso alla clausola generale della buona fede.

3. Osserva la Corte che, per l'esame dei motivi di ricorso, è necessario tracciare alcune coordinate.

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione non sono caratterizzati da una congenita stabilità perché, essendo emanati rebus sic stantibus, ammettono una rivisitazione delle questioni agitate, cosicché la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non opera solo allorquando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 - 01).

In altri termini, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01).

Per questa fondamentale ragione, infatti, le parti interessate non sono legittimate a riproporre questioni già espressamente dedotte perché, rispetto ad esse, scatta la preclusione derivante dal giudicato esecutivo e neppure una loro diversa prospettazione, qualora non agganciata a nuovi e decisivi elementi, costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante da detta forma di giudicato.

Va anche aggiunto che, di regola, l'intervento del giudice dell'esecuzione è consentito solo quando la questione, sottoposta al suo esame dalle parti interessate, non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione.

In buona sostanza, il giudice dell'esecuzione non può svolgere alcun sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, tanto sulla base del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi.

Ciò chiarito, con fondamento, il giudice dell'esecuzione ha affermato che, in disparte la questione sull'ampiezza della contestazione per la quale fu applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta delle parti, i temi sottoposti alla sua cognizione erano stati già dedotti e decisi senza alcun elemento di novità che ne consentisse la riproposizione.

Erano stati cioè già approfonditamente scrutinati i temi sulla professionalità del [OSCURATO:SOCIETA] nel commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione, sul nesso di strumentalità dei beni confiscati e il reato commesso, sull'esistenza di profitti conseguiti dal condannato e dalla società dallo stesso rappresentata, e della quale moglie e figlia erano soci (essendo, all'evidenza, ovvio, che anche la corresponsione del canone locativo, per consentire e agevolare la prostituzione altrui, costituisce un profitto illecito), l'inconsistenza dell'argomento circa la piena gestione da parte del [OSCURATO:SOCIETA] degli appartamenti confiscati, l'assenza della buona fede da parte del terzo (ossia della società ricorrente) nonché l'irrilevanza circa la questione di una inconciliabilità logica e giuridica tra concessione della pena sospesa e motivazione sulla confisca giustificata sulla base del pericolo di ripetizione criminosa specifica, pericolo contenibile solo attraverso la confisca dei beni attraverso i quali il reato era stato commesso).

Ora, se è vero che il giudicato che si era formato, a seguito del dell'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sui predetti temi non poteva essere opposto alla società ricorrente che non aveva preso parte al procedimento penale svoltosi a carico del suo amministratore, tuttavia, nella prima ordinanza del giudice dell'esecuzione, vi era comunque un'adeguata e corretta motivazione, cui nulla di specifico era stato obiettato, in ordine al fatto che la società medesima, della quale erano socie anche la moglie e la figlia del predetto [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva ricoperto sin dall'inizio e ancora ricopriva nonché ricopre la carica di amministratore unico, fosse un mero schermo, attraverso il quale il condannato aveva commesso i reati, con la conseguenza che la società ricorrente è stata, all'evidenza, ritenuta solo formalmente proprietaria degli immobili ma non poteva considerarsi estranea, ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., ai reati commessi dal [OSCURATO:SOCIETA] quando costui pacificamente ne aveva la piena e incontrollata gestione.

L'unica questione nuova (il fatto cioè che la sentenza di patteggiamento era stata emessa per il reato di favoreggiamento e non anche di sfruttamento della prostituzione) non solo è stata esaminata e motivatamente respinta ma deve ritenersi, unitamente alle altre questioni poste con il ricorso, del tutto irrilevante una volta indimostrata la buona fede del terzo, esclusa dal fatto che la società fosse niente altro che uno schermo attraverso il quale il suo amministratore commetteva i reati ed essendo perciò fallito l'assolvimento dell'onere, sull'ente incombente, di provare che vi fosse stato un affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità delle operazioni negoziali di locazione degli appartamenti confiscati alle prostitute.

Va a tale proposito ricordata la lezione interpretativa impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato (ex plurimis, Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250 - 01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 250804 - 01).

Ne consegue che quando la persona giuridica sia, come è stato motivatamente ritenuto nel caso in esame, priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui il condannato agisce come effettivo titolare dei beni, non è predicabile alcuna distinzione tra formale attività della società e condotta criminosa del suo amministratore, posto che la natura di società-schermo ben può essere compatibile con l'operatività della stessa, atteso che detta caratteristica non comporta necessariamente, come nella specie è stato motivatamente ritenuto, l'autonomia dell'ente rispetto a chi lo gestisce ed amministra (Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, Currò, Rv. 282986 - 01).Pertanto, da un lato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente eccepito e rilevato la preclusione derivante dal giudicato esecutivo e, dall'altro, le questioni sollevate, ai fini della rimozione del provvedimento ablativo, devono ritenersi irrilevanti una volta che non sia stata dimostrata la buona fede dell'ente ma sia stata addirittura ritenuta, con congrua ed adeguata motivazione insuscettibile perciò di sindacato in sede di giudizio di legittimità, la mancanza della qualità di persona estranea al reato, per essere la società uno schermo attraverso il quale sono state realizzate le condotte illecite del proprio amministratore, e tutto ciò indipendentemente dalla formazione del giudicato esecutivo sugli altri punti.

Del tutto pretestuose sono poi le obiezioni formulate dalla società ricorrente circa la violazione dei principi convenzionali, essendole stata data la concreta possibilità di svolgere, con l'incidente di esecuzione, tutte le sue difese in procedimenti a contraddittorio integro ed essendo stata ampiamente spiegata la ragione per la quale i beni sono stati confiscati in quanto solo formalmente intestati alla società.

I motivi di ricorso devono ritenersi pertanto infondati con assorbimento anche dei rilievi articolati con la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., che contiene analoghi profili di doglianza e che è inesatta nella parte in cui afferma che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta nel corso dell'incidente di esecuzione e della documentazione ad essa allegata, affermazione clamorosamente smentita da quanto risulta a pag. 4 del provvedimento impugnato.

4. Ciò posto, osserva la Corte come la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. debba, in ogni caso, essere ritenuta inammissibile perché intempestiva.

Innanzitutto, la società ricorrente ha correttamente qualificato l'atto come memoria presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e non pertanto come memoria di replica.

Del resto, manca qualsiasi riferimento alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.

L'articolo 611 cod. proc. pen. autorizza la presentazione di memorie, che devono essere presentate fino a quindici giorni prima dell'udienza.

E' ius receptum che, in siffatto caso, si applichi la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", sicché vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies quem" (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01).

Essendo pertanto tale regola valida, con tutta evidenza, anche con riferimento alle memorie ex art. 611 cod. proc. pen., l'atto difensivo, a prescindere, come in precedenza evidenziato, dall'infondatezza dei motivi in esso contenuti, doveva pervenire entro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18- 01-1954; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata da legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa dal tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 17 gennaio 2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione presentata dalla Canizzaro s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 9 ottobre 2020, con cui è stata dichiarata inammissibile e comunque rigettata l'istanza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., presentata in data 23 ottobre 2019, di revoca della confisca di 23 appartamenti di proprietà della predetta società, confisca disposta nell'ambito della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. n.1082 del 2008 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2008 dal G.u.p. presso il tribunale di Verona. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali anche con riferimento agli artt. 34 e 125 cod. proc. pen., art.111 cost. e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento all'inesistenza del giudicato esecutivo (art. 606, comma 1, lettere e) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha eccepito la preclusione derivante dalla formazione del giudicato esecutivo, sul rilievo che l'opposizione non contenesse argomenti, valutazioni ed elementi di prova tali da smentire o far rivedere al giudice dell'esecuzione le sue valutazioni. Obietta come, nel caso di specie, l'istanza (revoca della confisca) fosse identica ad una precedente richiesta ma la nuova domanda era stata proposta sulla base di altri elementi di fatto e di diritto che il giudice dell'esecuzione non avrebbe affatto preso in considerazione. In particolare, con riferimento alla dedotta buona fede del terzo proprietario del bene (ossia la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), gli elementi di novità dedotti e che la ricorrente chiedeva fossero esaminanti dal giudice dell'esecuzione, riguardavano: 1) l'assenza di professionalità - sia delinquenziale in genere che connessa in particolare alla prostituzione - e la conseguente assenza di rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento; 2) la prosecuzione legale e ultradecennale dell'attività immobiliare della società istante, tuttora proprietaria della quasi totalità del residence composto da 119 unità abitative (meno le 23 confiscate) e non del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]; 3) il fatto che la società non avesse avuto alcun profitto diverso o ulteriore rispetto ai proventi della locazione degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato e uguali per tutti gli inquilini e comprovata con il deposito di altri contratti del medesimo periodo e per appartamenti simili a quelli confiscati (già allegati all'istanza di incidente di esecuzione del 23 ottobre 2019); 4) il fatto che non esistesse alcun indice di mala fede della società che, anzi, confidava in costosissimi sistemi di videosorveglianza e di accesso al residence e nella costante presenza dei Carabinieri; 5) il fatto che il suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], avesse la piena gestione degli immobili e perciò fosse legittimato a disporne. Sostiene che l'argomento della buona fede non era stato dedotto con la precedente istanza del 2009 e rileva come il giudice dell'esecuzione avesse rigettato l'opposizione sul presupposto che la società non fosse estranea ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] essendovi "sostanziale identità/immedesimazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].". A questo proposito obietta: 1) che la ritenuta intestazione fittizia si basa solo sul legame di parentela tra i soci; 2) che, finché il signor [OSCURATO:SOCIETA] era amministratore delle società di gestione, era normale che avesse la disponibilità degli appartamenti; 3) che con il suo arresto e le successive dimissioni la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che possedeva tantissimi altri appartamenti proprio in quel residence, si era riorganizzata anche per la gestione degli immobili e la finalità "preventiva" della confisca era del tutto inutile; 4) che gli immobili confiscati erano ipotecati per un contratto di finanziamento stipulato con istituto bancario; 5) che la società poteva solo ricorrere con incidente di esecuzione. Aggiunge nuovamente che, sebbene il petitum fosse comune per tutte le istanze, il secondo incidente di esecuzione si fondava su elementi di fatto e di diritto completamente diversi: 1) era stata contestata la erronea applicazione delle norme sostanziali regolatrici della confisca facoltativa ex ar't. 240 cod. pen., nella formulazione vigente nel 2008, stante l'erroneità del presupposto per la sua applicazione (ritenuto nella condotta di sfruttamento della prostituzione, ipotesi di reato mai contestata), stante l'assenza di professionalità sia delinquenziale che connessa alla prostituzione e dunque la conseguente assenza di rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento della prostituzione, stante l'assenza di profitto diverso o ulteriore rispetto alla locazione degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato uguali per tutti gli inquilini e comprovata con il deposito di altri contratti del medesimo periodo e per appartamenti simili, stante l'assenza di ulteriori specifiche attività, diverse dalla concessione in godimento degli appartamenti e indici della condotta di favoreggiamento, e soprattutto data la comprovata buona fede della società istante che confidava nei costosissimi sistemi di videosorveglianza e di accesso con impronta digitale e nella presenza costante dei carabinieri di Bussolengo; 2) veniva contestato il vizio di motivazione del provvedimento di confisca sia per la contraddittoria scelta di concedere la sospensione condizionale per la prognosi favorevole all'imputato di astensione da future attività delittuose a fronte invece della scelta di confiscare ben 23 immobili (sui 119 già posseduti dalla Società istante) per la contraria prognosi di probabile reiterazione della condotta criminosa, sia per aver immotivatamente ritenuto una intestazione dei beni fittizia, irrilevante per l'istituto della confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. ma rilevante solo per la diversa confisca in prevenzione; 3) veniva contestata la violazione degli artt. 24, 25, 27 Cost. e artt. 6, 7, 13 C.E.D.U. e arti. prot. Add. C.E.D.U. ossia: a) violazione del diritto di difesa per la totale assenza di contraddittorio nei confronti della Società istante che era stata espropriata per effetto di una confisca caduta su beni dichiaratamente non appartenenti al condannato; b) violazione del diritto ad un processo equo e ad un ricorso effettivo davanti al giudice naturale stante la obiezione (da parte del giudice dell'esecuzione) di un giudicato sostanziale ed esecutivo alla società istante senza che la medesima società avesse mai potuto contraddire sul punto; c) violazione del diritto al rispetto dei suoi beni e a non vedersi privare di proprietà senza aver commesso violazioni di legge (confisca come sanzione); 4) veniva infine riportata la decisione dell'azione civile (Tribunale civile di Roma) che la società istante era stata "invitata" a proporre istanza al giudice dell'esecuzione per fare valere i suoi diritti, essendo devoluta la controversia al Tribunale in sede penale mediante incidente di esecuzione. Da ciò la società ricorrente rileva l'assenza di qualsiasi preclusione derivante dal giudicato esecutivo e l'esistenza delle ragioni per ottenere la revoca della confisca, essendo i beni di proprietà di un terzo in buona fede estraneo al reato (di favoreggiamento della prostituzione per il quale il suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], aveva patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.240 cod. pen. e all'art.111 Cost. nonché la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene, ripetendo circostanze in massima parte già dedotte, che l'ordinanza impugnata insiste a ritenere le argomentazioni di cui alla opposizione inammissibili e comunque non convincenti quanto alla (in)sussistenza dei presupposti di legge per la confisca facoltativa, rifugiandosi su una motivazione apparente giustificata dalla presenza di un giudicato esecutivo, senza tuttavia considerare che, nella istanza del 23 ottobre 2019, era stato chiarito: 1) come il presupposto del GUP, espresso nella motivazione della confisca facoltativa, fosse errato perché non era mai stato contestato il reato di sfruttamento della prostituzione; 2) come nessuna professionalità nel reato o connessa alla prostituzione fosse mai stata contestata o addebitata né all'imputato/condannato né alla società, mancando dunque quel pericolo di reiterazione del reato per disporre la confisca; 3) nessun profitto diverso e ulteriore o sproporzionato rispetto alle altre locazioni era stato percepito né dall'imputato/condannato né dalla società perché la locazione era effettuata alla prostituta in quanto persona, non alla sua attività così dovendosi mettere in discussione quel "favoreggiamento" per cui era stata disposta confisca; 4) la sola consapevolezza che l'inquilina avrebbe esercitato la prostituzione non integra di per sé solo il reato di favoreggiamento, consapevolezza che comunque mancava di certo alla società istante; 5) tutti i contratti di locazione erano stipulati in forma scritta, sottoscritti e registrati oltre che denunciati all'Autorità di P.S. e redatti a condizioni e prezzi di mercato; 6) la Società istante, che non poteva sapere ma nemmeno sospettare che venisse fatto un uso illecito dei propri beni per i motivi esposti in atti, era estranea al reato di favoreggiamento della prostituzione non avendo ricavato vantaggi ed utilità dal reato ed essendo stata in buona fede, con la conseguenza che il GUP, infliggendo la confisca facoltativa, aveva erroneamente applicato l'art.240 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il gravame reiteri le censure formulate nel precedente atto di impugnazione sulla base di elementi già oggetto di valutazione in sede di esecuzione, ove era stato evidenziato, in particolare, il superamento delle deduzioni difensive sulla qualità di terzo estraneo della società ricorrente, tutelata nei suoi diritti fondamentali proprio attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione. Nel caso di specie, poi, sarebbero assenti gli elementi nuovi idonei a determinare una rivisitazione della questione, in relazione sia alla contestazione della ritenuta intestazione fittizia - con riferimento in particolare alle deduzioni sul legame di parentela tra l'amministratore della società e le titolari delle quote societarie, e sulla buona fede della società ricorrente - profilo rispetto al quale son apparse decisive le considerazioni formulate dal Giudice dell'esecuzione sull'utilizzo della società come mero "schermo" - sia alla dedotta erronea applicazione della confisca facoltativa in relazione alla portata della condotta contestata ed al rapporto strumentale della cosa con il reato di favoreggiamento - rispetto alla quale l'ordinanza impugnata aveva richiamato specificamente le considerazioni espresse sul punto in relazione alla ritenuta professionalità dimostrata nel delitto di favoreggiamento della prostituzione dall'imputato, ed alla stabilità e durata nel tempo dell'attività -, sia, ancora, al dedotto contrasto tra la concessione della sospensione condizionale della pena ed il provvedimento di confisca, questioni dedotte e decise in sede di esecuzione, e che comunque non sarebbero state superate dalle argomentazioni difensive di cui al ricorso. 4. La società ricorrente, in data 9 maggio 2022, ha presentato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha nuovamente riassunto le questioni che aveva proposto al giudice dell'esecuzione, il quale non le avrebbe esaminate, unitamente al materiale istruttorio allegato ad altra memoria presentata dalla società istante nel corso dell'incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 2. I motivi, che sono tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 2.1. E' il caso di riassumere la ratio decidendi del provvedimento impugnato in maniera da confrontare le argomentazioni spese dall'ordinanza gravata con le doglianze che la ricorrente ad essa muove con il ricorso per cassazione. 2.2. Premesso che la società ricorrente non contesta l'identità del petitum articolato con le varie istanze proposte innanzi al giudice dell'esecuzione e, in precedenza, motivatamente respinte, la questione che il ricorso pone è se il giudice dell'esecuzione abbia legittimamente opposto la formazione del cd. "giudicato esecutivo" ovvero se, in presenza di diverse ed ulteriori causae petendi, mai in precedenza esaminate, abbia ritenuto, con fondamento o meno, di respingere un ennesimo incidente di esecuzione innescato sulla base dell'istanza del 23 ottobre 2019, ritenendola preclusa. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione ha ricordato come, con l'incidente promosso in data 29 settembre 2009 per ottenere la revoca della confisca de qua, l'istanza venne rigettata con ordinanza del 7 luglio 2009, avverso la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. fece opposizione, che venne rigettata con ordinanza del 17 novembre 2009. In questa procedura - dove pure si invocava la revoca della confisca dei suddetti appartamenti sulla base dell'assunto per cui la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proprietaria dei beni, dovesse essere considerata, rispetto ai reati contestati nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (che era legale rappresentante tanto della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto della [OSCURATO:SOCIETA]. la quale si occupava della gestione dei beni), "terzo estraneo al reato" - erano state affrontate e risolte: a) la tematica concernente la riferibilità degli immobili oggetto di confisca, al di là della relativa formale intestazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (le cui quote erano di proprietà di moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA]), alla persona dell'imputato/condannato [OSCURATO:PERSONA]; b) la tematica, strettamente connessa, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse essere considerata "terzo estraneo al reato", escludendosi l'estraneità al reato della società; c) la tematica secondo cui dovesse ritenersi infondata la valutazione contenuta nel provvedimento di confisca, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA], "qualora la società proprietaria del complesso immobiliare rientrasse nella disponibilità degli appartamenti, potrebbe reiterare condotte criminose"; d) la tematica secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena con la sentenza ex art 444 cod. proc. pen. si ponesse in contrasto con il provvedimento di confisca degli immobili. Sotto tali profili, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i precedenti temi non rivestissero il carattere della novità, osservando, quanto alla questione centrale della vicenda, ossia alla circostanza che la società fosse o meno "terza estranea" rispetto ai reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], come, nel provvedimento del 7 novembre 2009, vi fosse ben più della semplice affermazione della non estraneità della società, essendo stato argomentato un suo utilizzo come mero "schermo" di attività in realtà condotte dal medesimo imputato, vero "dominus" del "residence" e tanto sulla base di precisi riferimenti alle fonti di tale conclusione, cosicché dovevano ritenersi già affrontate e superate in radice le deduzioni circa la qualità di terzo estraneo della società (che proprio attraverso l'incidente di esecuzione era stata tutelata nei suoi diritti fondamentali stabiliti dalla CEDU). Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'unico argomento nuovo introdotto con l'istanza del 23 ottobre 2019, poteva ravvisarsi nella prospettazione con la quale si sottolineava che la contestazione non era di "sfruttamento" della prostituzione, come indicato nell'ambito della motivazione del provvedimento di confisca, ma di favoreggiamento, evocandosi. cioè l'assenza di un "profitto specifico" tratto da parte del condannato dall'attività di meretricio delle persone offese. Sul punto, il giudice dell'esecuzione, con logica ed adeguata motivazione, ha osservato come un tale argomento non conducesse affatto alla conclusione dell'illogicità del provvedimento di confisca facoltativa adottato con la sentenza, tanto sul fondamentale rilievo che fosse del tutto logico e ragionevole ritenere che [OSCURATO:PERSONA] — il quale (sulla base della lettura del capo di imputazione riportato in sentenza e degli atti di indagine valorizzati nel provvedimento del G.E. del novembre 2009) aveva, per un lungo periodo, lucrato ingiusti vantaggi sulla base della stipula di plurimi contratti di locazione di moltissimi appartamenti a lui riferibili dati in godimento ad un elevato numero di prostitute che vi esercitavano il meretricio — fosse soggetto che, per la "professionalità" dimostrata nel delitto di favoreggiamento (non sfruttamento) della prostituzione e la stabilità e durata nel tempo dell'attività (come argomentato in sentenza nella parte dedicata alla confisca), dovesse essere privato della disponibilità di quegli immobili affinché si evitasse la reiterazione criminosa specifica. Quest'ultimo aspetto era stato poi nuovamente sottolineato nell'ordinanza del 9 ottobre 2020, con la conseguenza che non si poteva e non si doveva tornare sul tema della coerenza logica tra concessione della sospensione condizionale e contestuale provvedimento di confisca facoltativa dei beni, perché precluso dal giudicato esecutivo, e potendosi verosimilmente immaginare che il giudice della cognizione avesse ritenuto possibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — con ratifica quindi dell'accordo delle parti implicante la sospensione condizionale della pena — proprio ovvero anche in ragione della contestuale confisca degli appartamenti operata con la medesima sentenza, cosicché la correttezza o meno del ragionamento eseguito dal giudice della cognizione non poteva più essere messa in discussione. Il giudice dell'esecuzione ha infine ricordato come la società ricorrente continuasse ad essere significativamente legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], costituendo ciò un innegabile riscontro circa la correttezza delle valutazioni operate nei precedenti provvedimenti con riferimento alla sostanziale identità/immedesimazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mero schermo per attività condotte dall'imputato, essendo perciò non predicabile il ricorso alla clausola generale della buona fede. 3. Osserva la Corte che, per l'esame dei motivi di ricorso, è necessario tracciare alcune coordinate. I provvedimenti del giudice dell'esecuzione non sono caratterizzati da una congenita stabilità perché, essendo emanati rebus sic stantibus, ammettono una rivisitazione delle questioni agitate, cosicché la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non opera solo allorquando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero siano prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596 - 01). In altri termini, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo non si estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01). Per questa fondamentale ragione, infatti, le parti interessate non sono legittimate a riproporre questioni già espressamente dedotte perché, rispetto ad esse, scatta la preclusione derivante dal giudicato esecutivo e neppure una loro diversa prospettazione, qualora non agganciata a nuovi e decisivi elementi, costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante da detta forma di giudicato. Va anche aggiunto che, di regola, l'intervento del giudice dell'esecuzione è consentito solo quando la questione, sottoposta al suo esame dalle parti interessate, non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione. In buona sostanza, il giudice dell'esecuzione non può svolgere alcun sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, tanto sulla base del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi. Ciò chiarito, con fondamento, il giudice dell'esecuzione ha affermato che, in disparte la questione sull'ampiezza della contestazione per la quale fu applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta delle parti, i temi sottoposti alla sua cognizione erano stati già dedotti e decisi senza alcun elemento di novità che ne consentisse la riproposizione. Erano stati cioè già approfonditamente scrutinati i temi sulla professionalità del [OSCURATO:SOCIETA] nel commettere il reato di favoreggiamento della prostituzione, sul nesso di strumentalità dei beni confiscati e il reato commesso, sull'esistenza di profitti conseguiti dal condannato e dalla società dallo stesso rappresentata, e della quale moglie e figlia erano soci (essendo, all'evidenza, ovvio, che anche la corresponsione del canone locativo, per consentire e agevolare la prostituzione altrui, costituisce un profitto illecito), l'inconsistenza dell'argomento circa la piena gestione da parte del [OSCURATO:SOCIETA] degli appartamenti confiscati, l'assenza della buona fede da parte del terzo (ossia della società ricorrente) nonché l'irrilevanza circa la questione di una inconciliabilità logica e giuridica tra concessione della pena sospesa e motivazione sulla confisca giustificata sulla base del pericolo di ripetizione criminosa specifica, pericolo contenibile solo attraverso la confisca dei beni attraverso i quali il reato era stato commesso). Ora, se è vero che il giudicato che si era formato, a seguito del dell'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sui predetti temi non poteva essere opposto alla società ricorrente che non aveva preso parte al procedimento penale svoltosi a carico del suo amministratore, tuttavia, nella prima ordinanza del giudice dell'esecuzione, vi era comunque un'adeguata e corretta motivazione, cui nulla di specifico era stato obiettato, in ordine al fatto che la società medesima, della quale erano socie anche la moglie e la figlia del predetto [OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva ricoperto sin dall'inizio e ancora ricopriva nonché ricopre la carica di amministratore unico, fosse un mero schermo, attraverso il quale il condannato aveva commesso i reati, con la conseguenza che la società ricorrente è stata, all'evidenza, ritenuta solo formalmente proprietaria degli immobili ma non poteva considerarsi estranea, ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., ai reati commessi dal [OSCURATO:SOCIETA] quando costui pacificamente ne aveva la piena e incontrollata gestione. L'unica questione nuova (il fatto cioè che la sentenza di patteggiamento era stata emessa per il reato di favoreggiamento e non anche di sfruttamento della prostituzione) non solo è stata esaminata e motivatamente respinta ma deve ritenersi, unitamente alle altre questioni poste con il ricorso, del tutto irrilevante una volta indimostrata la buona fede del terzo, esclusa dal fatto che la società fosse niente altro che uno schermo attraverso il quale il suo amministratore commetteva i reati ed essendo perciò fallito l'assolvimento dell'onere, sull'ente incombente, di provare che vi fosse stato un affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità delle operazioni negoziali di locazione degli appartamenti confiscati alle prostitute. Va a tale proposito ricordata la lezione interpretativa impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato (ex plurimis, Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250 - 01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 250804 - 01). Ne consegue che quando la persona giuridica sia, come è stato motivatamente ritenuto nel caso in esame, priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui il condannato agisce come effettivo titolare dei beni, non è predicabile alcuna distinzione tra formale attività della società e condotta criminosa del suo amministratore, posto che la natura di società-schermo ben può essere compatibile con l'operatività della stessa, atteso che detta caratteristica non comporta necessariamente, come nella specie è stato motivatamente ritenuto, l'autonomia dell'ente rispetto a chi lo gestisce ed amministra (Sez. 3, n. 12920 del 11/02/2022, Currò, Rv. 282986 - 01).Pertanto, da un lato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente eccepito e rilevato la preclusione derivante dal giudicato esecutivo e, dall'altro, le questioni sollevate, ai fini della rimozione del provvedimento ablativo, devono ritenersi irrilevanti una volta che non sia stata dimostrata la buona fede dell'ente ma sia stata addirittura ritenuta, con congrua ed adeguata motivazione insuscettibile perciò di sindacato in sede di giudizio di legittimità, la mancanza della qualità di persona estranea al reato, per essere la società uno schermo attraverso il quale sono state realizzate le condotte illecite del proprio amministratore, e tutto ciò indipendentemente dalla formazione del giudicato esecutivo sugli altri punti. Del tutto pretestuose sono poi le obiezioni formulate dalla società ricorrente circa la violazione dei principi convenzionali, essendole stata data la concreta possibilità di svolgere, con l'incidente di esecuzione, tutte le sue difese in procedimenti a contraddittorio integro ed essendo stata ampiamente spiegata la ragione per la quale i beni sono stati confiscati in quanto solo formalmente intestati alla società. I motivi di ricorso devono ritenersi pertanto infondati con assorbimento anche dei rilievi articolati con la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., che contiene analoghi profili di doglianza e che è inesatta nella parte in cui afferma che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta nel corso dell'incidente di esecuzione e della documentazione ad essa allegata, affermazione clamorosamente smentita da quanto risulta a pag. 4 del provvedimento impugnato. 4. Ciò posto, osserva la Corte come la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. debba, in ogni caso, essere ritenuta inammissibile perché intempestiva. Innanzitutto, la società ricorrente ha correttamente qualificato l'atto come memoria presentata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e non pertanto come memoria di replica. Del resto, manca qualsiasi riferimento alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. L'articolo 611 cod. proc. pen. autorizza la presentazione di memorie, che devono essere presentate fino a quindici giorni prima dell'udienza. E' ius receptum che, in siffatto caso, si applichi la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", sicché vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies quem" (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01). Essendo pertanto tale regola valida, con tutta evidenza, anche con riferimento alle memorie ex art. 611 cod. proc. pen., l'atto difensivo, a prescindere, come in precedenza evidenziato, dall'infondatezza dei motivi in esso contenuti, doveva pervenire entro
Sentenza Cassazione n. 30700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris