CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, peraltro, quando la pena sia inferiore alla media edittale - come nella specie - non è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito (si veda, in particolare, pag. 8 ove la Corte ha confermato la pena irrogata dal primo giudice alla luce delle modalità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato); considerato peraltro che il motivo non era stato formulato in tali termini nel grado di appello, ove si chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, senza contestare l'entità della pena base, con conseguente violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.