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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08981/2026

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specialeallegata all’atto di costituzione di nuovo difensore;– ricorrente –ControAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 3230/09/2024, depositata il 13.05.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Avellino accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la comunicazione di irregolarità n.0123393918401 (cod. atto 53726011819), con la quale l’AgenziaNumero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026delle entrate, in relazione alla dichiarazione mod.

IVA 2018, relativoall’anno di imposta 2017, aveva richiesto il pagamento della sommadi € 420.784,13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando,in sintesi, che il ricorso introduttivo doveva essere dichiaratoinammissibile, in quanto la comunicazione di irregolarità nonrientrava tra gli atti impugnabili, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,non potendosi ritenere sussistente l’interesse ad agire laddove, comenella specie, non sia stato contestato il merito della pretesa;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, e il difensoredella ricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere la CGT disecondo grado considerato che l’elencazione tassativa degli attiimpugnabili innanzi al giudice tributario non esclude la facoltà delcontribuente di impugnare anche atti diversi da quelli indicati dall’art.19 cit. e che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità èNumero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026stata ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione, trattandosi dila manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria edessendo stata contestata l’illegittimità della comunicazioneimpugnata, per avere l’Ufficio effettuato una rettifica sostanziale(disconoscimento di un credito d’imposta) che avrebbe impostol’adozione della proceduta accertativa;- il motivo è fondato;- occorre premettere secondo il costante orientamento di questaCorte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli attiimpugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottatodall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, conla conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuenteanche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario) (ex multis, Cass. n. 3315del 2016; n. 10667 del 2025);- a ciò occorre aggiungere che l'impugnazione da parte delcontribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, quale è la comunicazione di irregolarità, è unafacoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, conla conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non sicristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione diuno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa (cfr.con riferimento alla diffida di pagamento, Cass. n. 11471 del 2018);Numero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026- la CGT-2 non si è adeguata ai principi espressi dalla giurisprudenzadi legittimità, in quanto, pur non avendo escluso l’autonomaimpugnabilità della comunicazione di irregolarità, ha affermato che ilcontribuente era privo di interesse ad agire non avendo contestato invia preventiva il merito la pretesa, essendosi limitato ad eccepire lalegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo formale;- in realtà, dal contenuto del ricorso introduttivo, riportato dallaricorrente nel testo del ricorso per cassazione, in ossequio al principiodi autosufficienza, si evince che vi è stata una specifica censuraanche sul merito della pretesa, avendo la contribuente contestatoanche la illegittimità dell’atto impugnato “sia per carenza di prova incapo all’Ufficio, sia perché il credito disconosciuto sussiste e la parterestante della pretesa fiscale non ha alcun fondamento”;- il ricorso è, dunque, ammissibile, fermo restando che dovrà essereverificata anche l’attualità dell’interesse ad agire in relazioneall’eventuale definitività di atti successivamente notificati allacontribuente;- in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, conrinvio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria territorialmentecompetente, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, conriferimento ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione dellespese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
specialeallegata all’atto di costituzione di nuovo difensore;– ricorrente –ControAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 3230/09/2024, depositata il 13.05.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Avellino accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la comunicazione di irregolarità n.0123393918401 (cod. atto 53726011819), con la quale l’AgenziaNumero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026delle entrate, in relazione alla dichiarazione mod. IVA 2018, relativoall’anno di imposta 2017, aveva richiesto il pagamento della sommadi € 420.784,13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando,in sintesi, che il ricorso introduttivo doveva essere dichiaratoinammissibile, in quanto la comunicazione di irregolarità nonrientrava tra gli atti impugnabili, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,non potendosi ritenere sussistente l’interesse ad agire laddove, comenella specie, non sia stato contestato il merito della pretesa;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, e il difensoredella ricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere la CGT disecondo grado considerato che l’elencazione tassativa degli attiimpugnabili innanzi al giudice tributario non esclude la facoltà delcontribuente di impugnare anche atti diversi da quelli indicati dall’art.19 cit. e che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità èNumero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026stata ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione, trattandosi dila manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria edessendo stata contestata l’illegittimità della comunicazioneimpugnata, per avere l’Ufficio effettuato una rettifica sostanziale(disconoscimento di un credito d’imposta) che avrebbe impostol’adozione della proceduta accertativa;- il motivo è fondato;- occorre premettere secondo il costante orientamento di questaCorte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli attiimpugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottatodall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza delcontribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudicetributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, conla conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuenteanche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario) (ex multis, Cass. n. 3315del 2016; n. 10667 del 2025);- a ciò occorre aggiungere che l'impugnazione da parte delcontribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992, quale è la comunicazione di irregolarità, è unafacoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, conla conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non sicristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione diuno degli atti tipici previsti dalla predetta disposizione normativa (cfr.con riferimento alla diffida di pagamento, Cass. n. 11471 del 2018);Numero registro generale 162/2025Numero sezionale 1248/2026Numero di raccolta generale 8981/2026Data pubblicazione 09/04/2026- la CGT-2 non si è adeguata ai principi espressi dalla giurisprudenzadi legittimità, in quanto, pur non avendo escluso l’autonomaimpugnabilità della comunicazione di irregolarità, ha affermato che ilcontribuente era privo di interesse ad agire non avendo contestato invia preventiva il merito la pretesa, essendosi limitato ad eccepire lalegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo formale;- in realtà, dal contenuto del ricorso introduttivo, riportato dallaricorrente nel testo del ricorso per cassazione, in ossequio al principiodi autosufficienza, si evince che vi è stata una specifica censuraanche sul merito della pretesa, avendo la contribuente contestatoanche la illegittimità dell’atto impugnato “sia per carenza di prova incapo all’Ufficio, sia perché il credito disconosciuto sussiste e la parterestante della pretesa fiscale non ha alcun fondamento”;- il ricorso è, dunque, ammissibile, fermo restando che dovrà essereverificata anche l’attualità dell’interesse ad agire in relazioneall’eventuale definitività di atti successivamente notificati allacontribuente;- in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata, conrinvio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria territorialmentecompetente, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, conriferimento ai motivi accolti, e rinvia anche per la liquidazione dellespese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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