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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12782/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO ci VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in riforma dalla sentenza di condanna emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto e ricettazione perché estinti per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, proponendo un solo motivo sul capo relativo al delitto di furto.

Sostiene il ricorrente che il termine prescrizionale non sarebbe maturato in quanto: - è stato contestato e ritenuto il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.), commesso il 4 ottobre 2011; - la data del commesso reato è certa, perché riferita in dibattimento dalla persona offesa (come da verbale allegato) e così risultante dagli atti; - il termine massimo di prescrizione del delitto di furto pluriaggravato è pari ad anni dodici e mesi sei e non è decorso.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è fondato.

5. È stato contestato il delitto di furto pluriaggravato (arti:. 624, 625, nn. e 7, cod. pen.).

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle aggravanti contestate che ha posto in regime di equivalenza, ex art. 69, cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche (cfr. pagina 3 della sentenza manoscritta di primo grado).

La Corte di appello, senza escludere le aggravanti, ha fissato il termine di prescrizione alla data del 4 aprile 2019, evidentemente compLtando sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato (4 ottobre 2011).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 157-161 cod. pen., il delitto di furto pluriaggravato (punito con la pena massima detentiva di anni 10 di reclusione) si prescrive nel più ampio termine di anni dodici e mesi sei (anni 10 + 1/4); termine non ancora spirato.

6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Il giudice di rinvio provvederà anche a svolgere gli accertamenti relativi alla procedibilità dell'azione penale, tenuto conto che: al momento del fatto il reato di furto pluriaggravato era procedibile di ufficio; agli atti vi è soltanto una denuncia senza istanza punitiva (cfr. verbale del 4 ottobre 2011 raccolto dai CC di Cadoneghe); non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO ci VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in riforma dalla sentenza di condanna emessa in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto e ricettazione perché estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, proponendo un solo motivo sul capo relativo al delitto di furto. Sostiene il ricorrente che il termine prescrizionale non sarebbe maturato in quanto: - è stato contestato e ritenuto il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7 cod. pen.), commesso il 4 ottobre 2011; - la data del commesso reato è certa, perché riferita in dibattimento dalla persona offesa (come da verbale allegato) e così risultante dagli atti; - il termine massimo di prescrizione del delitto di furto pluriaggravato è pari ad anni dodici e mesi sei e non è decorso. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è fondato. 5. È stato contestato il delitto di furto pluriaggravato (arti:. 624, 625, nn. e 7, cod. pen.). Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza delle aggravanti contestate che ha posto in regime di equivalenza, ex art. 69, cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche (cfr. pagina 3 della sentenza manoscritta di primo grado). La Corte di appello, senza escludere le aggravanti, ha fissato il termine di prescrizione alla data del 4 aprile 2019, evidentemente compLtando sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato (4 ottobre 2011). Tuttavia, ai sensi dell'art. 157-161 cod. pen., il delitto di furto pluriaggravato (punito con la pena massima detentiva di anni 10 di reclusione) si prescrive nel più ampio termine di anni dodici e mesi sei (anni 10 + 1/4); termine non ancora spirato. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il giudice di rinvio provvederà anche a svolgere gli accertamenti relativi alla procedibilità dell'azione penale, tenuto conto che: al momento del fatto il reato di furto pluriaggravato era procedibile di ufficio; agli atti vi è soltanto una denuncia senza istanza punitiva (cfr. verbale del 4 ottobre 2011 raccolto dai CC di Cadoneghe); non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
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