CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso n.34601 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 95 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel loro studio in via dei Pontefici n.3 controricorrente avverso la sentenza n. 223/2018 della Corte d’appello di Potenza pubblicata il 23-4-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11-7-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: proprietà R.G.34601/2018 C.C. 11-7-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 10-11-2005 [OSCURATO:PERSONA] citò avanti il Tribunale di Melfi il Comune di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che dal 1980 aveva abitato con la sua famiglia un alloggio prefabbricato allestito per l’emergenza a seguito del sisma del 1980 e che era divenuta assegnataria del prefabbricatosito alla C. da S. Pietro n.104 e successivamente anche del prefabbricato n. 103; per effetto di tali assegnazioni aveva sottoscritto contratto di locazione, aveva versato i relativi canoni e in data 14-11-1995 aveva presentato al Ministero per le Finanze –[OSCURATO:PERSONA] del Territorio per la Regione Basilicata domanda volta a ottenere il trasferimento a titolo gratuito dell’alloggio, ai sensi dell’art. 21-bis d.l. 23 giugno 1995 n. 244 conv. in leggecon mod. dalla legge 8 agosto 1995 n. 341. Dichiaròche titolare dell’alloggio era il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto trasferirle la proprietà già dal 1995, per cui il contratto di locazione stipulato dalle parti era nullo, con la conseguenza che i canoni da lei pagati non erano dovuti; perciò chiese che fosse dichiarato il trasferimento a suo favore del diritto di proprietà ex art. 21-bis citato del pre fabbricato sito alla C. da S. Pietro nn.103 e 104 con le relative parti comuni, fosse dichiarata la nullità e l’inefficacia del contratto di locazione relativo al medesimo pre fabbricato e fosse condannato il Comune a restituire i canoni di locazione indebitamente riscossi nonché a risarcire i danni. Si costituì il Comune di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la disposizione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995 non si applica va agli alloggi oggetto di causa , in quanto installati dal Comune su delega del [OSCURATO:PERSONA] per le zone terremotate, mentre l’art.21-bis riguardava gli alloggi costruiti dallo Stato.Con sentenza n. 255/2008 il Tribunale di Melfi accolse la domanda e per l’effetto dichiarò il trasferimento a titolo gratuito in capo all’attrice del diritto di proprietà dei prefabbricati n. 103-104 con pertinenze e parti comuni, dichiarò la nullità del contratto di locazione e condannò il Comune a restituire le somme ricevute a titolo di canoni di locazione, rigettando le altre domande. 2.Avverso la sentenza proposero il Comune di [OSCURATO:PERSONA] appello principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale. Con sentenza n. 255 depositata il 23-4-2018 la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’appello principale rigettando la domanda accolta dal giudice di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentalecon il quale l’appellata aveva riproposto la sua domanda di risarcimento dei dannie ha condanna to l’appellata Araneo alla rifusione a favore dell’appellante Comune delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha rigettato le deduzionisvolte dal Comune appellante per sostenere che l’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge con mod. dalla legge 341/1995 non si applicasse agli alloggi in questione, acquistatida l Comune di [OSCURATO:PERSONA] e realizzat i con i finanziamenti previsti dal d.l. 776/1980 conv. in legge 874/1980;ha considerato che l’attrice aveva formulato domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore, mentre la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. era preclusa in un rapporto dai connotati pubblicistici; ha escluso che l’art. 21-bis disponesse in via automatica e immediata il trasferimento della proprietà a favore di coloro che avevano avuto assegnazione degli alloggi, perché la disposizione prevedeva un formale atto di cessione che ilresponsabile dell’ente pubblico era tenuto a concludere dopo la definizione del procedimento amministrativo attivato dall’interessato con la presentazione della domanda, che nella fattispecie non era stato svolto; nel corso del procedimento il responsabile dell’ente pubblico doveva accertare anche se l’alloggio prefabbricato fosse stato realizzato con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, onde valutare l’esercizio della facoltà di determinare prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione. Quindi ha escluso che l’attrice avesse acquistato, per il solo fatto della presentazione della domanda, diritto soggettivo al trasferimento dell’alloggio e ha aggiunto che non era neppure consentito procedere all’accertamento dei presupposti per la cessione dell’alloggio, perché non vi era prova dell’esistenza di un provvedimento formale di assegnazione degli alloggi. La sentenza ha anche escluso la nullità del contratto di locazione ritenuta dal giudice di primo grado, in quanto il trasferimento della proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi ex art. 21-bis co.1d.l. 244/1995 conv. inlegge 341/1995 richiedeva la conclusione di un atto negoziale di cessione, che nella fattispecie non era stato concluso al momento della stipulazione dei contratti di locazione, per cui il Comune in quanto proprietario degli alloggi era legittimato a darli in locazione. Ha altresì escluso i vizi della volontà dedottidall’attrice. 3.Con atto notificato il 29-11-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorsoritualmente notificato e depositato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrenteha depositato memoria ill ustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 11-7-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 e n. 3 cod. proc. civ. per violazione de gli artt. 21 - bis d.l. 244/1995 conv. inlegge 341/1995, 5-bis co.3 legge 26-7- 2005 n. 148, 2702 e 2697 cod. civ., 11 disp. att. cod. civ.e omesso esame di fatti decisivi,la ricorrente in primo luogo sostiene che la decisione sia viziata dall’omessa considerazione che nella fattispecie l’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995 non era interessat o dall’integrazione introdotta dall’art. 5-bis co.3 legge 148/2005, in virtù della quale la Corte aveva attribuito valore decisivo al requisito dell’accettazione della domanda da parte del Comune con comunicazione dell’eventuale prezzo commisurato agli oneri di manutenzione. Quindila ricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto il difetto di prova del titolo dell’assegnazione, senza spiegare se il requisito della formale assegnazione mancasse per il prefabbricato n. 104 o n. 103 o per entrambi e senza co nsiderare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto l’assegnazione del prefabbricato n. 104, in relazione al quale aveva presentato nel 1995 la domanda di cessione gratuita,e nel 1998 aveva ottenuto anche il prefabbricato n. 103, in ragione delle accresciuteesigenze familiari, assegnatole il 7-7-1998 a condizione che stipulasse contratto di locazione; sostiene che il trasferimento della proprietà del bene avrebbe potuto essere pronunciato anche a prescindere dalla domanda, stante la non perentorietà del termine di proposizione della domandaed essendo sufficiente a tal fine anche la citazione in giudizio. Di seguito la ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe potuto rilevare la mancanza di prova della qualità costruttiva degli alloggi prefabbricati, perché avrebbe avuto il Comune l’onere di comunicare il prezzo a misura degli oneri di manutenzione. 2.Con il secondocomplesso motivo pure formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995, degli artt. 828, 1418, 1421 cod. civ. e dell’art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E e omesso esame di fatti decisivi. Rileva che la Corte d’appello , ritenendo che il primo contratto di locazione avesse regolarizzato rapporto non assistito da titolo e che il secondo contratto di locazione si inquadrasse nello schema generale di una qualsiasi locazione,non aveva considerato che i contratti avevano a oggetto prefabbricati realizzati a causa del sisma del 1980, disciplinati dall’art. 21-bis con la previsione del diritto alla cessione gratuita. Aggiunge che il Comune non avrebbe potuto stipulare contratto di locazione, in quanto incompatibile con la destinazione del patrimonio indisponibile al quale apparteneva il prefabbricato e in quanto a favore dei terremotati dal sisma del 1980 era prevista l’assegnazione provvisoria degli alloggi alla condizione dell’effettiva utilizzazione e dell’indisponibilità di altra sistemazione abitativa. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 21- bisd.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995 e dell’art 2932 cod. civ. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. ed evidenzia che la sua domanda di dichiarazione di trasferimento del diritto di proprietà a titolo gratuito ex art. 21-bis non vincolava il giudice al mero accertamento del trasferimento, come aveva ritenuto la sentenza impugnata, in quanto lei stessa aveva dichiarato che il trasferimento era condizionato all’adempimento degli incombenti di carattere amministrativo da parte del Comune che avrebbero dovuto portare alla stipulazione del contratto di cessione. Lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che il diritto al trasferimento era insuscettibile di tutela ex art. 2932 cod. civ., perché il diritto attribuito agli assegnatari ex art. 21-bis configurava un vincolo ex lege che consentiva l’esecuzione specifica di cui all’art. 2932 cod. civ., senza violazione del divieto posto dallalegge n. 2248/1865 all.E. 4.Con il quarto motivo la ricorrente deduceomesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. e violazione degli artt.1421, 1418, 2909 cod. civ., 99, 101 e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di locazione , omettendo l’indagine sulla questione che era decisiva anche per gli effetti restitutori conseguenti alla pronuncia di nullità. 5.Preliminarmente si dà atto che nel presente giudizio è acquisito in causa il dato che l’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. con mod. dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 si applichi alla fattispecie, in quanto in tal senso è stata la pronuncia della sentenza impugnata, non oggetto di censura della ricorrente. Ne consegue che non rileva in questa causa che con ordinanza interlocutoria n. 1203 pubblicata il 17 - 1 - 2023 diverso collegio della Seconda Sezione di questa Corte abbiasollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.21-bis co.1 primo periodo d.l. 23 giugno 1995 n. 244 conv. con mod. dalla legge 8 agosto 1995 n. 341,nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Campania e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980 ai sensi del d.l. 26 novembre 1980 n. 776 conv. con mod. dalla legge 22 dicembre 1980 n. 874. Si dà altresì atto che non ricorrono i presupposti per la fissazione di pubblica udienza, come chiesto dalla ricorrente nella memoria illustrativa, per le ragioni di seguito esposte che determinano la manifesta infondatezza del ricorso, senza che si pongano questioni di diritto di particolare rilevanzada trattare in pubblica udienza. 6.Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati, in quanto esattamente la Corte d’appello ha escluso il diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento della proprietàdei fabbricati a fronte della mancanza di provvedimenti di formale assegnazione degli stessi. Posto che non è in discussione l’applicazione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in legge 341/1995 alla fattispecie, si considera che il comma 1, primo periodo, dell’articolo ha dispo sto la cessione in proprietà degli alloggi prefabbricati a titolo gratuito “a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria”. Il comma 1, secondo periodo, introdotto dald.l. 27 maggio 2005 n.86 conv. con mod.dalla legge 30 - 5 - 2005 n. 124 ha previsto che la disposizione si applichi“anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti”. Il comma 2 dispone che “all’assegnatario è equiparato il subentrante per legittimo titolo” e il comma 3 che le domande fossero presentate “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. A fronte di queste disposizioni, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto necessario un provvedimento formale di assegnazione degli alloggi prefabbricati n. 103 e n. 104 al fine dell’insorgenza del diritto al trasferimento della proprietà in capo all’attrice Araneo, in quanto la formulazione letterale dell’art. 21-bis è esplicita in tal senso e non consente diversa interpretazione.La formale assegnazione, ancorchéprovvisoria come richiesta dall’art. 21-bis, può avvenire solo a conclusione di un autonomo procedimento, nel quale sia accertata la sussistenza delle necessarie condizioni soggettive per il riconoscimento del relativo diritto;solo alla formale assegnazione può fare seguito la procedura di cessione in proprietà a titolo gratuito dell’immobile (cfr. Cass. Sez. 2 16 febbraio 2022 n.5032,con riguardo alla diversa questione della sopravvenuta morte del soggetto assegnatariosenza che fosse già intervenuto il contratto di cessione in proprietà).Quindi, seppure sia corretto quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che la disposizione prevede la cessione gratuita della proprietà dei prefabbricati,rimane insuperabile il datoche tale cessione spettava soltanto al destinatario di provvedimento di formale assegnazione, anche se provvisoria: soltanto l’emissione di tale provvedimento garantiva l’accertamento dell’esistenza in capo al destinatario delle condizioni soggettive che attribuivano il diritto all’assegnazione e alla conseguentecessione gratuita della proprietà. La Corte territoriale, nello svolgimento dell’accertamento di fatto ad essa spettante, ha escluso che vi fosse la prova dell’esistenza di un provvedimento di formale assegnazione o di un subentro nell’assegnazione per legittimo titolo; ha dato atto che tra la documentazione prodotta dall’attrice vi era solo un provvedimento di assegnazione a carattere provvisorio del prefabbricato n. 103 emesso il 7-7-1998 e che non aveva pregio fare richiamo ai contratti di locazione del 7-7-1998 e del 26-10-2000; ciò perché, come risultava dal contenuto dei due atti negoziali, il primo era intervenuto, nella stessa data di emissione del provvedimento di carattere provvisorio, “a formalizzazione del rapporto di fatto già intercorso” e, quindi, a regolarizzare un rapporto non assistito in precedenza da nessun titolo, e il secondo si inquadrava nello schema di qualsiasi contratto di locazione, senza nessun riferimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] dellaqualità di assegnataria degli alloggi in forza della normativa post sisma del 1980. I motivi di ricorso non attingono in modo ammissibile questo accertamento in fatto. In primo luogo la ricorrente deduce che la ricostruzione in fatto non sia chiara, in modo inammissibile in quanto non svolge sul punto la censura con la proposizione di motivo ex art.360 cod. proc. civ. e neppure esegueuna piana lettura della sentenza, che, al contrario, ha evidentemente rilevato la mancanza di provvedimento di formale assegnazione sia per il prefabbricato n. 104 che per quello n. 103.Non sussiste neppure l’omesso esame di fatto decisivo prospettato dalla ricorrente, con riguardo al fattoche alla data del 14-11-1995 di presentazione della domanda non poteva esserci un provvedimento di formale assegnazione per il prefabbricato n. 103, per la circostanza che lo stesso era stato concesso solo nel 1998: la circostanza che la domanda di trasferimento della proprietà fosse stata proposta ancora nel 1995 non era elemento tale da escludere la necessità di provvedimento di formale assegnazione anche per il prefabbricato occupato successivamente. Non è svolto motivo di ricorso ammissibile neppure nella parte in cui la ricorrente sostiene che “il dubbio sulla qualità di assegnataria all’epoca dell’inoltro della domanda” avrebbe potuto essere risolto con l’acquisizione dell’atto formale di assegnazione, per il fatto chefin dal primo grado l’attrice aveva chiesto l’emissione di ordine di esibizione al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un primo profilo, la deduzione difetta di specificità ex art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., perché la ricorrente non specifica in quale atto processuale avesse formulato l’istanza. Sotto diverso profilo, l’istanza era inammissibile, in quanto la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione può essere formulata allorché la produzione di documenti non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi,non possa essere addebitato il mancato assolvimento del relativo onere probatorio (Cass.Sez. 3 24 - 5 - 2023 n.14374 Rv. 667889-02); nella fattispecie deve escludersi che la produzione del documento non fosse nella potestà della ricorrente, in quanto ella era la destinataria del provvedimento di assegnazione secondo la suastessa prospettazione. Inoltre, la ricorrente sostiene che il fabbricato n. 103 le fossestato formalmente assegnato il 7-7-1998; però in questo modo non formula motivo di impugnazione ammissibile avverso la statuizione della sentenza impugnata, che ha espressamente dichiarato che l’assegnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva carattere provvisorio ed era stata emessa nella stessa data di stipulazione del contratto di locazione del 7-7-1998 concluso “a formalizzazione del rapporto di fatto già intercorso”; con questo accertamento la Corte d’appelloha ritenuto che il rapporto era iniziato come rapporto di fatto e che perciò l’assegnazione provvisoria del 7-7-1998 non poteva costituire la formale assegnazione prevista dall’art. 21 - bis. Posto che il motivo di impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo il relativo schema normativo, delle ragioni per le quali si assume che la decisione sia erronea,tale onere non è stato assolto soltanto riproponendo l a tesi che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituisse la formale assegnazione richiesta dall’art. 21-bis;in questo modo il motivo di ricorso non identifica, nella pronuncia che ha escluso tale conclusione, l’errore al fine di criticarlo e quindi si risolve in un “non motivo” (cfr. Cass. Sez.U 5 - 8 - 2016 n. 16598,Cass. Sez.3 31 - 8 - 2015 n. 17330 Rv.63 6872 - 01). La ricorrente sostiene anche che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova presuntiva della formale assegnazione ma la tesi,espressa prospettando la violazione dell’art.2697 cod. civ., si concretanella richiesta di una rivalutazione nel merito del materiale probatorio, in sé inammissibile in sede di legittimità. Infatti è acquisito il principio secondo il quale la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile ex art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., è configurabile soltanto nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata,e non laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo tale valutazione sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 31-8-2020 n. 18092 Rv. 658840- 01, Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01). Del resto la ricorrente neppure denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2729 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., che non può comunque essere prospettata quando l e argome ntazioni si concretino, come nella fattispecie, nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o non spieg hino i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.Sez. 2 21-3-2022 n. 9054 Rv. 664316- 01). Ogni ulteriore questione dedotta dalla ricorrente con i primi due motivi di ricorso rimane assorbita e non è esaminata, per l’inidoneità a superare l’accertamento svolto dalla sentenza impugnata sulla mancanza di provvedimenti di formale assegnazione anche provvisoria per entrambi i prefabbricati, necessari al fine della successivacessione della proprietà a titolo gratuito. 7.Il rigetto deiprimi due motiv i di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo, in quanto l’ inesistenza del diritto a ottenere il trasferimento della proprietà dei prefabbricati rende irrilevante l’eventuale errore commesso dalla sentenza impugnata nell’escludere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2932 cod. civ.. 8.Dal rigetto dei primi due motivi co nsegue l a manifesta infondatezza anche del qu arto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che i contratti di locazione avrebbero dovuto essere dichiarati nulli. E’evidente che, a fronte dell’esclusione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento a titolo gratuito della proprietà, l’ente proprietario dei prefabbricati aveva titolo per disporre dei ben i anche concludendo contratto di locazione, senza che la ricorrente prospetti causa di invalidità del contratto che sia stata erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata.In proposito, sono inammissibili per novità e non possono essere esaminate le deduzioni svolte -con il secondo motivo- al fine di sostenere che i prefabbricati appartenessero al patrimonio indisponibile del Comune e perciò non potessero essere dati in locazione, in quanto la questionedell’appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile non emerge dalla sentenza impugnata e la ricorrente non deduce quando tale questione sarebbestata proposta nel corso del giudizio di merito. Si deve dare continuità al principio secondo il quale o ve una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa(Cass. Sez. 2 24 - 1 - 2019 n. 2038 Rv.652251-02, Cass. Sez. 6 - 1 13 - 6 - 2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass.Sez. 1 18-10-2013 n. 23675 Rv. 627975 - 01). 9.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co, 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i