CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 25832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'opposizione, presentata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto con cui, il precedente 11/02/2025, il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva rigettato la richiesta del predetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo,di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 76, comma 4-bis e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 41-bis O.P. e 12 R.D. n. 262 del 1942. Sostiene, in particolare, che, con la decisione del Tribunale di sorveglianza, sarebbe stata illegittimamente rigettata l'opposizione avverso il decreto reiettivo della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto risulterebbero utilizzate massime di esperienza in funzione dell'esclusione della valenza probatoria della documentazione allegata dall'istante a corredo della propria richiesta, sarebbe stata, inoltre, erroneamente valorizzata la sua attuale sottoposizione al particolare regime detentivo stabilito dall'art. 41-bis 0.P., sarebbe stata elusa l'applicazione dell'art. 12 preleggi nell'interpretazione del dato normativo e sarebbe stata, infine, ingiustificatamente obliterata la valutazione dei provvedimenti di ammissione al beneficio resi, in diverse circostanze, da altre Autorità giudiziarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibile è l'unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 76, comma 4-bis e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 41-bis O.P. e 12 R.D. n. 262 del 1942, sostenendo che, con la decisione del Tribunale di sorveglianza, sarebbe stata illegittimamente rigettata l'opposizione avverso il decreto reiettivo della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che sarebbero state utilizzate massime di esperienza per escludere la valenza probatoria dei documenti allegati dall'istante a corredo della richiesta, sarebbe stata, inoltre, erroneamente valorizzata l'attuale sottoposizione del predetto al regime detentivo stabilito dall'art. 41-bis 0.P., sarebbe stata, vieppiù, elusa l'applicazione del disposto dell'art. 12 delle preleggi in sede di interpretazione del dato normativo e sarebbe stata ingiustificatamente obliterata la valutazione dei provvedimenti di ammissione al beneficio resi, in diverse circostanze, da altre Autorità giudiziarie. 2Ritiene il Collegio che l'inammissibilità del motivo cui è affidata l'azionata impugnativa risulta evidente anche al netto dell'aspecificità della doglianza, in cui è del tutto carente il confronto con l'articolato apparato motivazionale a corredo dell'ordinanza e della sua genericità intrinseca, risolvendosi la stessa nella mera citazione di talune pronunzie di merito relative al sodalizio criminoso di appartenenza e delle risultanze di una non meglio specificata attività istruttoria, funzionale alla verifica delle disponibilità economiche del richiedente. Giova evidenziare, in via preliminare, che, giusta il disposto dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dichiarativo della sua inammissibilità è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, vizio nel quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è ricompresa anche la totale carenza di motivazione (così, da ultimo, Sez. 4, n. 35874 del 22/10/2025, Palmieri, Rv. 288854-01, nonché, in precedenza, Sez. 4 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000-01 e Sez. 4, n. 16908 del 07/12/2012, Grando, Rv. 252372-01). Deve altresì rimarcarsi che, in materia, trova applicazione il principio, al quale s'intende dare continuità, secondo cui «In tema di patrocinio dei non abbienti, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare» (così: Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01). Ciò comporta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in carenza dell'allegazione di tali concreti elementi fattuali, non v'è l'obbligo, per il giudice, di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere, al riguardo, specifici accertamenti (in tal senso, ex plurimis: Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figliolino, Rv. 249563-01). Peraltro, non può sottacersi che, nella vicenda di specie, i giudici del merito, con la decisione impugnata, si sono conformati anche ad ulteriori principi 3governanti la materia, con i quali il ricorrente non si è confrontato in alcun modo. In particolare, nessuna specifica deduzione è stata formulata con riguardo al punto della decisione in cui si è affermato che non sono suscettibili di positivo apprezzamento, in quanto non corredati da concreti elementi fattuali indicativi della non abbienza del richiedente, l'autocertificazione o la mera certificazione reddituale dallo stesso prodotte. Per altro verso, appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui, valorizzando massime di esperienza recepite dal regime presuntivo cristallizzato all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, ritiene ex se inidonee a superare la presunzione relativa di abbienza del richiedente la mancata intestazione allo stesso di beni mobili e immobili e i lunghi periodi di detenzione da lui ripetutamente sofferti. E al riguardo è d'uopo evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata non è viziata perché imperniata su una sorta di presunzione di illecita accumulazione di sostanze, ritenuta gravante a carico del richiedente per effetto del suo lungo assoggettamento al regime restrittivo previsto dall'art. 41-bis O.P. Ciò perché il Tribunale di sorveglianza, alla stregua della documentazione in atti e con argomentato logico col quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi, ha evidenziato il ruolo apicale dallo stesso assunto, insieme a suo fratello, in seno al sodalizio e la persistenza dell'operatività di tale struttura associativa, a dispetto di arresti, condanne e collaborazioni con la giustizia. Né costituisce, da ultimo, violazione di legge idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza impugnata il denegato riconoscimento di efficacia vincolante alle ordinanze con le quali il richiedente, in altri procedimenti penali, pendenti dinanzi a diverse Autorità giudiziarie, è stato ammesso al beneficio. Al riguardo, è sufficiente porre in rilievo che, nella subiecta materia, anche l'accertamento del reddito imponibile, funzionale alla verifica della configurabilità del delitto di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere effettuato dal giudice penale in piena autonomia, nel rispetto del contraddittorio e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in tema di valutazione della prova, non assumendo rilievo alcuno, a tal fine, la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi e/o tributari (così: Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Meloni, Rv. 270997-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. 4Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P. P.Q.M