CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19 dicembre 2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 17 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 10.773.974,00 (corrispondente all'imposta complessivamente evasa) direttamente a carico della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].», beneficiaria della condotta evasiva, o, in caso di incapienza, della somma, nella disponibilità del ricorrente, di euro 7.1147.793 (o di beni per un valore equivalente) corrispondente al profitto imputabile alla sua gestione. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione al difetto assoluto di motivazione del decreto di sequestro preventivo circa il "periculum in mora", difetto erroneamente ritenuto insussistente dal Tribunale del riesame, non emendabile ed invece emendato. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 3.Con decreto del 17 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, della somma di euro 10.773.974,00 corrispondente al profitto del reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso, a vantaggio della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].», dai suoi legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto che, in caso di "incapienza" (così letteralmente il provvedimento), avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro i beni degli amministratori per un valore equivalente alla quota di profitto imputabile alle rispettive condotte (euro 3.626.181,00, per la parte di evasione ascrivibile alle condotte della [OSCURATO:PERSONA]; euro 7.147.793,00, per la parte di evasione ascrivibile alle condotte del [OSCURATO:PERSONA]). 3.1.A giustificazione della propria decisione in ordine alle esigenze cautelari, il Giudice aveva escluso la necessità di una specifica motivazione sul punto aderendo all'indirizzo giurisprudenziale, all'epoca largamente maggioritario, secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l'unico requisito richiesto, si affermava, è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa. Nell'ambito di tale orientamento, un indirizzo intermedio riteneva invece necessaria la motivazione sul periculum nel solo caso di sequestro preventivo di cose soggette a confisca facoltativa. A tale indirizzo se ne contrapponeva un altro, all'epoca minoritario, che escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, un'espressa motivazione sul "periculum in mora" che giustifica l'apposizione del vincolo. 3.2.11 contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione che hanno affermato il principio di diritto per il quale il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del `periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). 3.3.Non v'è dubbio - osservano - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. Impeditivo' di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p.; ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo (sequestro finalizzato alla confisca), all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa.3.4.In primo luogo è innegabile - affermano le Sezioni Unite - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 321, cod. proc. pen., dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 3.5.In secondo luogo, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del "fumus" del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare "ipso iure" il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo "altresì" del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, "inoltre" (sinonimo, questo, appunto, di "altresì"), disporre anche il sequestro a fini di confisca. 3.6.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, co. 2, Cost. e di cui all'art. 6, 5 2, Convenzione EDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito; in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 3.7.Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al "periculum" corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato (Cass. pen., sez. U, 19/04/2018, Botticelli, n. 36072). A tal proposito, le Sezioni Unire ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità (e residualità) delle misure cautelari (anche) reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, Convenzione EDU (Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso Alisic c. Bosnia e Erzegovina), e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (art. 52, § 1, CFDUE; Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli»). Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'art. 1, § 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in particolare dai "considerando" n. 17 e n. 18). Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul "periculum in mora" sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 3.8.Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del "periculum" anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura "obbligatoria" della confisca non rende "obbligatorio" anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., norma generale e onnicomprensiva, il giudice "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen., dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura "proteiforme" della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio (come è, ad esempio, nei casi di confisca "per equivalente"), dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 3.9.Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono (Cass. pen., sez. U, 25/09/2014, n. 51660, Zambito). 3.10.Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui al primo comma dell'art. 321, c.p.p., è stata sottolineata la rilevanza della necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (Cass. pen., sez. U, 29/01/2003, Innocenti), potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del "fumus", finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 3.11.In conclusione, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum", le ragioni della impossibilità dl attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 3.12.Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Tale conclusione - ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Cass. pen. sez. U, 30/05/2019, n. 40847, Bellucci, che, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'art. 324, comma 7, c.p.p., ha affermato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde ... dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato», aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'art. 324, co. 7, c.p.p., l'ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza Io stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/0.1/2004, Bevilacqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)». 3.13.Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul "periculum" nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.14.Appare, inoltre, evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.), il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). 3.15.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all'esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario; arg. ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 4.Nel caso di specie, il GIP, aderendo all'orientamento disatteso dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, aveva ritenuto, quanto al periculum, che la «la confiscabilità della cosa ex art. 322-ter c.p. contiene in sé anche la valutazione della sua pericolosità, coincidendo quindi il periculum con la con fiscabilità stessa del bene». 4.1.11 Tribunale ha ritenuto che il GIP abbia in tal modo assolto all'onere motivazionale, obbligo imposto a pena di nullità non emendabile del provvedimento genetico, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art.324, comma 7, ed ha quindi integrato la motivazione sul periculum. 4.2.11 ricorrente se ne duole, ritenendo questa operazione preclusa in sede di riesame, ma il rilievo è infondato. 4.3.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle sole ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale, per esempio, quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Campanella, Rv. 265212 - 01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050 - 01; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01).4.4.E' stato altresì precisato che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione ed emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 - 01; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa, Rv. 265337 - 01; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265068 - 01; Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264657 - 01; nel senso che, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 7258 del 27/11.12019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 - 01). 4.5.Peraltro, nell'affermare la applicabilità anche alle misure cautelari reali del nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. (come modificato dalla novella del 2015), Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01, aveva comunque sostenuto, in motivazione, l'esistenza di «eccezioni a tale regola, riguardanti le ipotesi di sequestro che prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze»; tra queste le «forme di sequestro finalizzate alla confisca obbligatoria come il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.». 4.6.[OSCURATO:PERSONA]. U, Ellade, cit., pur non prendendo esplicitamente e direttamente posizione sull'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., hanno di fatto imposto l'obbligo della motivazione anche sulle esigenze dei sequestri cautelari finalizzati alla confisca obbligatoria. 4.7.Alla luce delle considerazioni che precedono, la mancanza assoluta di motivazione deve essere intesa in senso grafico, non potendosi considerare "mancante" (o apparente) la motivazione esistente ma giuridicamente errata (nel senso che è legittima l'ordinanza con cui il tribunale, facendo uso dei propri poteri integrativi, ponga rimedio all'errore di diritto del giudice per le indagini preliminari che, nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, abbia omesso, ritenendola non dovuta, la motivazione in punto di "periculum in mora" con provvedimento adottato prima della pronuncia delle Sez. U, n. 36959 del 2021, cfr. Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022, Muntean, Rv. 283831 - 01). 4.8.Vero è che il sequestro preventivo era stato decretato successivamente alle Sez. U, Ellade, ma è altrettanto vero che la Corte di cassazione ha successivamente dovuto prendere posizione più volte sulla latitudine applicativa del principio da esse affermato predicandone l'estensione anche al sequestro finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, segno che nella giurisprudenza di merito la questione era controversa e tutt'altro che pacifica (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 - 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01). 4.9.Ne consegue che i