CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32275-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardian. 1197/2020, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respingeva il ricorsointerposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la C.T.R.Lombardia. L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva. Contro il predett o provvedimento propone ricor so per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unicomotivo. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché dell’art. 46 del D.P.R.n. 445 del 2000. L’ordinanza presidenziale– a suo dire - avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art.112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza”nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo e non legittimato a tale autentica”, posto che l’autentica della firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione impugnata. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). L’art. 78 del D.P.R. n. 115 del 2002 re ci ta testu almente: “1.L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. L’avverbio “ovvero” dà contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi dell’art. 38 cit., mediante spedizione dell’attestazione. In tal senso, l’art. 38 del D.P.R.n. 445 al 3° comma statuisce: “ E’ dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem, non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme. D’altronde, l’art. 46 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti – fra cui, al punto Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della partericorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto(Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 1.600 (mille/600) , oltre spese prenotate a debito. Condanna la parte ricorrente , ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la parte ricorrente è tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, s