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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47387/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 23/09/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 04/12/2017 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dal 28/09/2012, separatamente giudicato - quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico (dichiarata fallita il 28/11/2013) dal 28/03 al 28/04/2011 e successivamente quale amministratore di fatto, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per gli esercizi 2011 e 2012 e lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 e mesi 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari ex lege.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'accertamento del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

L'atto di appello aveva dedotto che l'imputato era stato amministratore della fallita per appena un mese, mentre è illogico e in contrasto con le risultanze processuali affermare una pregressa caotica tenuta delle scritture quando è emerso che l'originaria società in accomandita semplice era stata appena trasformata in società di capitali e che i libri sociali e le scritture contabili, resi necessari dalla nuova forma societaria, erano stati appena istituti dal ricorrente, che ne avrebbe curato la tenuta per appena un mese, tanto più che l'impiegata Mameli ha riferito che, quando la società era amministrata da Chironi (subito dopo le dimissioni di Saba), le cose andavano bene.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della qualifica soggettiva di amministratore di fatto della fallita.

L'atto di appello aveva denunciato la grave inattendibilità delle informazioni fornite da alcuni soggetti coinvolti e interessati a occultare la responsabilità propria o di prossimi congiunti.

La Corte ha implicitamente accolto la doglianza, basando l'attribuzione della qualifica soggettiva sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni presentano gravi incongruenze, denunciate con il gravame, essendo la stessa animata dal proposito di occultare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], vero amministratore di fatto della fallita, sulla cui posizione la Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ultimo amministratore della fallita, il quale aveva riferito di aver sottoscritto alcuni documenti sottopostigli da Fenu.

Quanto all'esposto di [OSCURATO:PERSONA], già commercialista della fallita e alla mai! del 30/07/2012, la Corte di appello non ha valutato gli argomenti difensivi, posto che la mail citata - totalmente trascurata dalla sentenza di primo grado e quindi non considerata dall'atto di appello - non assume il significato probatorio ad essa attribuita dalla sentenza impugnata.

Premesso che il ricorrente non ha una figlia di nome Susanna, la mail viene inviata il giorno della scadenza dei termini per la presentazione del bilancio 2011, dopo che inutilmente la commercialista aveva sollecitato l'invio della necessaria documentazione contabile, sicché la mail può al più comprovare un'occasionale ingerenza del ricorrente, socio occulto della fallita, che aveva tentato di porre rimedio alle inadempienze dell'organo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, ma deve essere rilevata d'ufficio illegalità della determinazione delle pene accessorie fallimentari.

2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del secondo motivo, afferente alla qualifica soggettiva di amministratore di fatto attribuita a Saba, esso non merita accoglimento.

2.1. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ma significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendo l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).2.2.

La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando, a sostegno della conferma, anche sul punto in esame, della sentenza di primo grado, plurimi, convergenti elementi.

Richiamato il dato (evidenziato nell'atto di appello) circa il breve periodo in cui Saba rivestì la carica di amministratore dl diritto (durante il quale non pose rimedio alla situazione caotica della contabilità della società), il giudice di appello richiama le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della fallita), la quale ha riferito che riceveva da Saba, supervisore della società, le direttive necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, precisando che ciò era avvenuto fino al settembre del 2012, quando lo stesso Saba l'aveva licenziata, assumendo al suo posto [OSCURATO:PERSONA].

Mameli ha sottolineato che, quando era stata escussa dalla Guardia di Finanza, si era limitata a sostenere di esser stata licenziata da Saba per riduzione del personale, ma, in un esposto inviato alla commercialista [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato che il licenziamento era, in realtà, dovuto, a finalità ritorsive, essendosi lei rifiutata di eseguire l'ordine impartito da Saba di formare fatture false da inserire in contabilità, in assenza delle relative bolle di accompagnamento.

Replicando alle censure dell'appellante, la Corte distrettuale osserva che il contrasto tra le due dichiarazioni era apparente, poiché, anche quando era stata sentita dalla Guardia di Finanza, Mameli aveva fatto cenno alla richiesta di Saba di falsificare i documenti contabili, aggiungendo che, al suo diniego, era apparso molto contrariato, donde l'inferenza - esplicitata nell'esposto ma chiaramente sottintesa nelle sommarie informazioni - che la vera causa del licenziamento non fosse la riduzione del personale, ma il rifiuto di compiere l'indicata operazione contabile illecita.

Osserva ancora il giudice di appello che, in ogni caso, centrale è la circostanza che fino al dicembre del 2012 (ossia in epoca in cui da tempo aveva dismesso la carica formale di amministratore), Saba continuava a presentarsi come supervisore della società, a dare direttive sulle modalità di tenuta delle scritture contabili, a licenziare e assumere personale, esercitando i poteri tipici dell'amministratore in materia di tenuta delle scritture contabili e di organizzazione del lavoro dell'impresa.

La sentenza impugnata replica poi alle deduzioni dell'appellante circa l'inattendibilità della teste Mameli (per un refuso indicata come Casula), avendo taciuto il ruolo all'interno della società svolto dal marito [OSCURATO:PERSONA], indicato in una lettera inviata da Tosato (amministratore della società fino al 29/09/2011) alla curatrice come uno dei proprietari della società; rileva sul punto la Corte distrettuale che l'argomento non è affatto dirimente, poiché, per un verso, dà per scontato ciò che dovrebbe essere provato (ossia che Tosato aveva detto il vero sul ruolo di Fenu), laddove tale affermazione non rinviene il minimo riscontro negli atti processuali, mentre, per altro verso, la stessa difesa postula la completa inaffidabilità di Tosato (la cui missiva viene descritta come evidente tentativo di sottrarsi alle responsabilità davanti alla mancata tenuta delle scritture contabili).

La sentenza impugnata ha poi valorizzato l'esposto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale Morello aveva precisato che il rapporto con Saba era proseguito fino alla fine del 2012, quando ella aveva rinunciato all'incarico.

Anche l'attendibilità di Morello è stata contestata dall'appello, che, però, non si è confrontato con la mali del 30/07/2012 inviata a [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato e socia della società, con la quale comunicava che, come d'accordo con [OSCURATO:PERSONA], trasmetteva delle fatture di acquisto: la mai!, osserva la Corte di appello, prova in modo inoppugnabile che, anche dopo la cessazione della carica amministrativa di diritto, l'imputato aveva continuato a gestire la contabilità della fallita e a tenere rapporti con la professionista da lui stesso incaricata di curare l'elaborazione dei dati contabili e la redazione dei bilanci della società.

2.3. Le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso ripropone le doglianze relative all'attendibilità di Mameli, ma la Corte distrettuale ha puntualmente risposto alle deduzioni, indicando la fonte della prospettazione difensiva, ossia Tosato, e il giudizio di inattendibilità su quest'ultimo formulato dalla stessa difesa.

Il ricorso richiama poi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dedotte con l'atto di appello, ma da quanto riportato dalla stessa difesa Ibba aveva precisato di non conoscere il ruolo di Fenu.

Quanto alla mail del 30/07/2012, il ricorso censura - peraltro, in modo del tutto aspecifico e assertivo - l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse figlia dell'imputato, ma che la destinataria fosse o meno la figlia del ricorrente non assume particolare valenza nel percorso argomentativo del giudice di appello, rilevando piuttosto il contenuto della comunicazione, ritenuto dimostrativo della prosecuzione da parte di Saba (anche dopo che aveva dismesso la carica di amministratore di diritto) della gestione della contabilità della fallita e dei rapporti con la professionista incaricata sempre dal ricorrente di curare l'elaborazione dei dati contabili e la redazione dei bilanci della società.

Il ricorso contesta ancora il significato della mai! ("derubricato" a mera ingerenza) ma, sul punto, articola - ancora una volta, peraltro, in termini del tutto aspecifici - questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

3. Anche il primo motivo non merita accoglimento.

Richiamando la conforme sentenza di primo grado, il giudice di appello sottolinea come dalle risultanze offerte del curatore sia emerso che la documentazione della società, in quanto pertinente solo al 2011 e al 2012 e, comunque, incompleta e frammentaria, non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la riconoscibilità del dolo in capo all'imputato è stata ravvisata correlando la tenuta irregolare della contabilità ai fatti di evasione fiscale commessi attraverso fatture per operazioni inesistenti accertati dalla Guardia di Finanza, nonché a fatti di distrazione relativi a tredici automezzi.

Del resto, osserva la Corte di appello, la consapevolezza di Saba circa le gravi irregolarità esistenti nelle scritture contabili si desume anche dalla volontà, non seguita dai fatti, di investire una nuova figura della tenuta della contabilità, ma, come riferito da Morello, ripetutamente ella aveva invitato l'imputato a fornirle la documentazione indispensabile, ma gli inviti non avevano avuto alcun seguito.

La censura del ricorrente incentrata sulla trasformazione della società in società di capitali non coglie nel segno, in quanto, in virtù dei poteri gestori di fatto esercitati, la condotta è a lui ascrivibile anche rispetto ai fatti successivi a detta trasformazione.

Né il frammentario e aspecifico riferimento alle dichiarazioni di Mameli circa la gestione di Chironi sono in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Il rilievo, valorizzato del gravame, circa la durata del ruolo formale rivestito dall'imputato perde di consistenza alla luce del riconosciuto ruolo di amministratore di fatto, mentre la deduzione dell'appello circa la regolarità della contabilità è stata disattesa con puntuale risposta nella sentenza impugnata.

4. Rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

5. Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 23/09/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 04/12/2017 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico dal 28/09/2012, separatamente giudicato - quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico (dichiarata fallita il 28/11/2013) dal 28/03 al 28/04/2011 e successivamente quale amministratore di fatto, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per gli esercizi 2011 e 2012 e lo aveva condannato alla pena principale di anni 2 e mesi 2 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari ex lege. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'accertamento del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. L'atto di appello aveva dedotto che l'imputato era stato amministratore della fallita per appena un mese, mentre è illogico e in contrasto con le risultanze processuali affermare una pregressa caotica tenuta delle scritture quando è emerso che l'originaria società in accomandita semplice era stata appena trasformata in società di capitali e che i libri sociali e le scritture contabili, resi necessari dalla nuova forma societaria, erano stati appena istituti dal ricorrente, che ne avrebbe curato la tenuta per appena un mese, tanto più che l'impiegata Mameli ha riferito che, quando la società era amministrata da Chironi (subito dopo le dimissioni di Saba), le cose andavano bene. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della qualifica soggettiva di amministratore di fatto della fallita. L'atto di appello aveva denunciato la grave inattendibilità delle informazioni fornite da alcuni soggetti coinvolti e interessati a occultare la responsabilità propria o di prossimi congiunti. La Corte ha implicitamente accolto la doglianza, basando l'attribuzione della qualifica soggettiva sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni presentano gravi incongruenze, denunciate con il gravame, essendo la stessa animata dal proposito di occultare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], vero amministratore di fatto della fallita, sulla cui posizione la Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ultimo amministratore della fallita, il quale aveva riferito di aver sottoscritto alcuni documenti sottopostigli da Fenu. Quanto all'esposto di [OSCURATO:PERSONA], già commercialista della fallita e alla mai! del 30/07/2012, la Corte di appello non ha valutato gli argomenti difensivi, posto che la mail citata - totalmente trascurata dalla sentenza di primo grado e quindi non considerata dall'atto di appello - non assume il significato probatorio ad essa attribuita dalla sentenza impugnata. Premesso che il ricorrente non ha una figlia di nome Susanna, la mail viene inviata il giorno della scadenza dei termini per la presentazione del bilancio 2011, dopo che inutilmente la commercialista aveva sollecitato l'invio della necessaria documentazione contabile, sicché la mail può al più comprovare un'occasionale ingerenza del ricorrente, socio occulto della fallita, che aveva tentato di porre rimedio alle inadempienze dell'organo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, ma deve essere rilevata d'ufficio illegalità della determinazione delle pene accessorie fallimentari. 2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del secondo motivo, afferente alla qualifica soggettiva di amministratore di fatto attribuita a Saba, esso non merita accoglimento. 2.1. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, ma significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendo l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale; ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540).2.2. La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando, a sostegno della conferma, anche sul punto in esame, della sentenza di primo grado, plurimi, convergenti elementi. Richiamato il dato (evidenziato nell'atto di appello) circa il breve periodo in cui Saba rivestì la carica di amministratore dl diritto (durante il quale non pose rimedio alla situazione caotica della contabilità della società), il giudice di appello richiama le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della fallita), la quale ha riferito che riceveva da Saba, supervisore della società, le direttive necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, precisando che ciò era avvenuto fino al settembre del 2012, quando lo stesso Saba l'aveva licenziata, assumendo al suo posto [OSCURATO:PERSONA]. Mameli ha sottolineato che, quando era stata escussa dalla Guardia di Finanza, si era limitata a sostenere di esser stata licenziata da Saba per riduzione del personale, ma, in un esposto inviato alla commercialista [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato che il licenziamento era, in realtà, dovuto, a finalità ritorsive, essendosi lei rifiutata di eseguire l'ordine impartito da Saba di formare fatture false da inserire in contabilità, in assenza delle relative bolle di accompagnamento. Replicando alle censure dell'appellante, la Corte distrettuale osserva che il contrasto tra le due dichiarazioni era apparente, poiché, anche quando era stata sentita dalla Guardia di Finanza, Mameli aveva fatto cenno alla richiesta di Saba di falsificare i documenti contabili, aggiungendo che, al suo diniego, era apparso molto contrariato, donde l'inferenza - esplicitata nell'esposto ma chiaramente sottintesa nelle sommarie informazioni - che la vera causa del licenziamento non fosse la riduzione del personale, ma il rifiuto di compiere l'indicata operazione contabile illecita. Osserva ancora il giudice di appello che, in ogni caso, centrale è la circostanza che fino al dicembre del 2012 (ossia in epoca in cui da tempo aveva dismesso la carica formale di amministratore), Saba continuava a presentarsi come supervisore della società, a dare direttive sulle modalità di tenuta delle scritture contabili, a licenziare e assumere personale, esercitando i poteri tipici dell'amministratore in materia di tenuta delle scritture contabili e di organizzazione del lavoro dell'impresa. La sentenza impugnata replica poi alle deduzioni dell'appellante circa l'inattendibilità della teste Mameli (per un refuso indicata come Casula), avendo taciuto il ruolo all'interno della società svolto dal marito [OSCURATO:PERSONA], indicato in una lettera inviata da Tosato (amministratore della società fino al 29/09/2011) alla curatrice come uno dei proprietari della società; rileva sul punto la Corte distrettuale che l'argomento non è affatto dirimente, poiché, per un verso, dà per scontato ciò che dovrebbe essere provato (ossia che Tosato aveva detto il vero sul ruolo di Fenu), laddove tale affermazione non rinviene il minimo riscontro negli atti processuali, mentre, per altro verso, la stessa difesa postula la completa inaffidabilità di Tosato (la cui missiva viene descritta come evidente tentativo di sottrarsi alle responsabilità davanti alla mancata tenuta delle scritture contabili). La sentenza impugnata ha poi valorizzato l'esposto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale Morello aveva precisato che il rapporto con Saba era proseguito fino alla fine del 2012, quando ella aveva rinunciato all'incarico. Anche l'attendibilità di Morello è stata contestata dall'appello, che, però, non si è confrontato con la mali del 30/07/2012 inviata a [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato e socia della società, con la quale comunicava che, come d'accordo con [OSCURATO:PERSONA], trasmetteva delle fatture di acquisto: la mai!, osserva la Corte di appello, prova in modo inoppugnabile che, anche dopo la cessazione della carica amministrativa di diritto, l'imputato aveva continuato a gestire la contabilità della fallita e a tenere rapporti con la professionista da lui stesso incaricata di curare l'elaborazione dei dati contabili e la redazione dei bilanci della società. 2.3. Le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso ripropone le doglianze relative all'attendibilità di Mameli, ma la Corte distrettuale ha puntualmente risposto alle deduzioni, indicando la fonte della prospettazione difensiva, ossia Tosato, e il giudizio di inattendibilità su quest'ultimo formulato dalla stessa difesa. Il ricorso richiama poi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dedotte con l'atto di appello, ma da quanto riportato dalla stessa difesa Ibba aveva precisato di non conoscere il ruolo di Fenu. Quanto alla mail del 30/07/2012, il ricorso censura - peraltro, in modo del tutto aspecifico e assertivo - l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] fosse figlia dell'imputato, ma che la destinataria fosse o meno la figlia del ricorrente non assume particolare valenza nel percorso argomentativo del giudice di appello, rilevando piuttosto il contenuto della comunicazione, ritenuto dimostrativo della prosecuzione da parte di Saba (anche dopo che aveva dismesso la carica di amministratore di diritto) della gestione della contabilità della fallita e dei rapporti con la professionista incaricata sempre dal ricorrente di curare l'elaborazione dei dati contabili e la redazione dei bilanci della società. Il ricorso contesta ancora il significato della mai! ("derubricato" a mera ingerenza) ma, sul punto, articola - ancora una volta, peraltro, in termini del tutto aspecifici - questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Anche il primo motivo non merita accoglimento. Richiamando la conforme sentenza di primo grado, il giudice di appello sottolinea come dalle risultanze offerte del curatore sia emerso che la documentazione della società, in quanto pertinente solo al 2011 e al 2012 e, comunque, incompleta e frammentaria, non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la riconoscibilità del dolo in capo all'imputato è stata ravvisata correlando la tenuta irregolare della contabilità ai fatti di evasione fiscale commessi attraverso fatture per operazioni inesistenti accertati dalla Guardia di Finanza, nonché a fatti di distrazione relativi a tredici automezzi. Del resto, osserva la Corte di appello, la consapevolezza di Saba circa le gravi irregolarità esistenti nelle scritture contabili si desume anche dalla volontà, non seguita dai fatti, di investire una nuova figura della tenuta della contabilità, ma, come riferito da Morello, ripetutamente ella aveva invitato l'imputato a fornirle la documentazione indispensabile, ma gli inviti non avevano avuto alcun seguito. La censura del ricorrente incentrata sulla trasformazione della società in società di capitali non coglie nel segno, in quanto, in virtù dei poteri gestori di fatto esercitati, la condotta è a lui ascrivibile anche rispetto ai fatti successivi a detta trasformazione. Né il frammentario e aspecifico riferimento alle dichiarazioni di Mameli circa la gestione di Chironi sono in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Il rilievo, valorizzato del gravame, circa la durata del ruolo formale rivestito dall'imputato perde di consistenza alla luce del riconosciuto ruolo di amministratore di fatto, mentre la deduzione dell'appello circa la regolarità della contabilità è stata disattesa con puntuale risposta nella sentenza impugnata. 4. Rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. irrogate al ricorrente. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). 5. Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del
Decreto Cassazione n. 47387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris