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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25893/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

In difesa di [OSCURATO:PERSONA] nessuno è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza emessa il 29/04/2021 dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art.589bis cod.pen. - rideterminando la pena nella misura di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, confermando la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.

Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo del proprio motociclo modello Yamaha R1 la strada provinciale n.97 nel Comune di Barberino di Mugello - con violazione delle norme in materia di circolazione stradale e, segnatamente, superando una fila continua di veicoli fermi in coda e violando la segnaletica orizzontale di striscia continua - contributo a cagionare un sinistro in cui era deceduta la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e in cui avevano riportato lesioni personali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (lesioni, a propria volta, guaribili in meno di quaranta giorni e non perseguibili per difetto di querela).

In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, la moto con a bordo il Kelleher (quale conducente) e la Blake (quale trasportata) - nell'effettuare una consentita manovra di inversione di marcia in corrispondenza di un tratto con linea di mezzeria tratteggiata - era stata urtata da un scooter [OSCURATO:PERSONA] (condotto da [OSCURATO:PERSONA] e con a bordo [OSCURATO:PERSONA]) proveniente dallo stesso lato originario di marcia, che aveva disarcionato entrambi i passeggeri dell'altro mezzo; in quel mentre, secondo l'ipotesi accusatoria, era sopravvenuto un altro motociclo, ovvero la Yamaha R1 condotta dall'imputato che - procedendo contromano e dopo aver sorpassato veicoli incolonnati - aveva impattato il corpo della Blake causandole le lesioni che ne avevano determinato il decesso.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, sulla base della quale la pubblica accusa aveva dimostrato la responsabilità dell'imputato per il decesso della Blake, dovendosi escludere ipotesi alternative in ordine alla prospettata dinamica dell'urto sopra riassunta; con la conseguente sussistenza di una condotta colposa in capo all'imputato, consistente nella violazione dell'art.148 del Codice della Strada.

Il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo inerente alla modalità di conduzione del dibattimento - con specifico riferimento agli esami testimoniali - da parte del giudice di primo grado, non ravvisando in capo a questi alcuna violazione delle regole attinenti all'assunzione delle testimonianze e comunque ritenendo che vi fosse stato alcun pregiudizio per l'attendibilità dei contributi ricevuti.

Ha ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, con cui la difesa si era lamentata dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti; evidenziando che, se le dichiarazioni non potevano effettivamente essere utilizzate,, non avendo il difensore partecipato alla loro assunzione, era però consentita l'utilizzazione della sentenza emessa nei confronti del Kelleher a seguito di rito abbreviato; evidenziando, comunque, che il giudice aveva raggiunto il proprio convincimento prescindendo dalle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza; ha ritenuto infondato il motivo attinente alle dedotte carenze motivazionali della sentenza impugnata rilevando che - contrariamente alla prospettazione difensiva - non sussisteva alcun contrasto insanabile con la pronuncia resa in sede di giudizio abbreviato da parte del GUP nei confronti del Kelleher.

La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di gravame attinenti alla dedotta illogicità della motivazione e all'errata interpretazione delle risultanze processuali, con specifico riferimento al punto di impatto tra il mezzo condotto dall'imputato e il corpo della vittima nonché alla rilevanza delle indicazioni fornite dagli agenti presenti sui luoghi per monitorare il traffico locale; ha rigettato il motivo inerente alla mancata escussione del Kelleher, evidenziando come la stessa dovesse ritenersi superflua alla luce della citata sentenza di assoluzione emessa dal GUP e non potendo comunque il predetto - caduto a terra dopo l'impatto con la moto condotta dal Colombo - fornire alcun elementt utile per la ricostruzione dell'impatto con la Blake.

La Corte ha ritenuto infondata la censura inerente alla richiesta riduzione di pena di un terzo sulla base del presupposto della definibilità del procedimento mediante le forme del rito abbreviato condizionato richiesto dalla difesa ritenendo non ingiustificato l'originario rigetto della richiesta operato dal giudice procedente; ha accolto il motivo inerente alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena nel senso suddetto e concedendo quindi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.601 cod.proc.pen., nonché dell'addii Cost. e dell'art. 6 della CEDU.

Ha dedotto che il decreto di citazione in grado di appello avrebbe presentato molteplici profili di nullità attesa l'omissione dell'avviso della possibilità di chiedere lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza o in camera di consiglio, nell'ambito di avvertenze che sembravano rimandare a un'udienza partecipata e non cartolare; ha dedotto che, in mancanza di ulteriori avvertenze, l'udienza non poteva che essere svolta con la presenza delle parti; conseguendone che la celebrazione nelle forme del rito cartolare aveva violato la possibilità di partecipare attivamente al processo, ponendosi in contrasto con i predetti parametri costituzionali e sovranazionali.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 350, nn.5 e 6, cod.proc.pen., in relazione agli artt. 511 e 512 cod.proc.pen.; ha dedotto che, nell'ambito del giudizio, sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dal prevenuto nell'immediatezza del sinistro pure essendo le stesse affette da inutilizzabilità patologica.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 438, 441bis e 442 cod.proc.pen.; ha premesso che la difesa, alla prima udienza dibattimentale, aveva formulato richiesta di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, rigettata dal giudice; ha quindi esposto che i testi indicati nella richiesta erano stati successivamente sentiti, con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] (trasportato sul mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che le dichiarazioni dei testi indicati nell'istanza non erano state ritenute superflue e che la richiesta di rito abbreviato avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente necessità di applicare ex post la riduzione della pena.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.192, comma 5 (sic), cod.proc.pen.; ha dedotto che il principio di libero convincimento del giudice trova un proprio limite nell'obbligo di motivazione con necessità di esclusione degli elementi illegittimamente acquisiti, per cui l'utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto aveva determinato un assoluto vulnus alla correttezza del relativo percorso logico-argomentativo.

Con il quinto motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.495, comma 2, cod.proc.pen.; ha dedotto che il giudice di prime cure aveva indebitamente revocato l'ammissione del teste Kelleher, determinando tale revoca un'impossibilità di corretta ricostruzione dei fatti.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la nullità del decreto di citazione in appello e degli atti conseguenti, derivante dalla celebrazione del A tu giudizio di secondb-delie forme del c.d. rito cartolare, pure a seguito di un decreto di citazione che avvertiva l'imputato della sua facoltà di essere presente personalmente; e, in ogni caso e in riferimento alle disposizioni relative alla trattazione cartolare dell'appello, derivante dall'omissione dell'avviso - eventualmente successivo - di richiedere la trattazione in presenza.

Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun effettivo vulnus alle prerogative difensive dell'imputato.

Sul punto va premesso il richiamo al principio in forza del quale allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

Va quindi rilevato che il giudizio in questione era sottoposto, a tutti gli effetti, alle formalità proprie del rito non partecipato in appello, introdotto per effetto dell'art.23bis d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui efficacia è stata successivamente prorogata sino al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 5duodecies della legge n. 199 del 20227 che ha sostituito l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; e poi dell'art. 17 del di. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in legge n. 112 del 10 agosto 2023) che aveva prorogato l'ultrattività delle disposizioni processuali sulla trattazione dell'appello e del giudizio di cassazione già dettate nel periodo di emergenza pandemica fino al 15 gennaio 2024, data poi ulteriormente spostata in avanti, al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11 del d.l. n. 215 del 30 dicembre 2023 (cd.

"milleproroghe"), convertito nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, a norma del quale il termine previsto dal citato articolo 94, comma 2, per i giudizi di impugnazione è prorogato fino al 30 giugno 2024.

Risulta quindi dagli atti che il decreto di citazione nel giudizio di appello non faceva riferimento alla celebrazione del rito secondo le forme non partecipate (contenendo la citazione dell'imputato per la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'avvertenza che, in mancanza, sarebbe stato giudicato in assenza o in contumacia secondo i presupposti di legge); risulta peraltro, altresì, che la difesa dell'imputato si è successivamente avvalsa delle facoltà conferite dalle disposizioni in tema di rito non partecipatol depositando le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art.23bis, comma 2,

I. n.176/2020 e non chiedendo la discussione orale ovvero la comparizione personale dell'imputato secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

Deve quindi concludersene che alcun pregiudizio è stato, nella fattispecie concreta, determinato per le prerogative difensive della parte e che - quindi - non si ricada in alcuna ipotesi di nullità sanzionabile ai sensi dell'art.178, lett.c), cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo di ricorso - relativo all'asserita utilizzazione di dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del sinistro e quindi affette da inutilizzabilità patologia - è manifestamente infondato in quanto intrinsecamente aspecifico.

A tale proposito, va previamente chiarito che - in relazione al disposto dell'art.228, comma 3, cod.proc.pen. - l'ausiliario del giudice può richiedere informazioni alle parti e che le stesse possono essere utilizzate ai fini esclusivi dell'accertamento peritale.

Sul punto, va quindi richiamato il consolidato principio in base al quale nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che le suddette dichiarazioni sarebbero state poste a disposizione del consulente del pubblico ministero e quindi, tramite la relazione acquisita al fascicolo del dibattimento, veicolate nel materiale utilizzabile ai fini della decisione; senza, però, che sia stata specificato - in sede di esposizione del motivo - in quale modo tale dichiarazioni si siano riverberate sulle conclusioni dell'ausiliario e, conseguentemente, quale sia stata l'effettiva incidenza delle dichiarazioni medesime sul complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata.

In ogni caso, in sede di sentenza di appello - e con punto della sentenza non fatto oggetto di censura - la Corte territoriale ha evidenziato come il percorso argomentativo del Tribunale aveva espresso il proprio convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione prescindente dalle suddette dichiarazioni, da ritenersi citate in sentenza non strumentalmente rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro )'- La dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo implica la conseguente inammissibilità anche del quarto motivo, nel quale la difesa dell'imputato ha reiterato le censure al percorso argomentativo della sentenza impugnata sempre facendo riferimento alla dedotta utilizzazione delle predette dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto.

4. Con il terzo motivo; la difesa del ricorrente ha contestato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato, già richiesto in sede di udienza preliminare e poi di prima udienza dibattimentale nella forma condizionata all'escussione dei testi Amendola, Fantini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti poi ascoltati - con l'eccezione dell'ultimo - in sede di istruzione dibattimentale.

Il motivo è infondato.

Parte ricorrente ha censurato la decisione gravata, ritenendo che la Corte territoriale (a tanto non avendo provveduto il Tribunale) - attesa la tempestiva formulazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - avrebbe dovuto applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'ad. 442, cod. proc. pen., riconoscendo, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare (sulla base dei principi enunciati, tra le altre, da Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255261; Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216), vedendosi in una fattispecie processuale tale da determinare l'illegalità della quantificazione della pena (Sez.

U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229174).

Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi rilevanti in materia; e, in particolare, di quello in base al quale in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto secondo una valutazione ex ente, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327; Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311); e tenendo altresì conto del fatto che - ai fini della successiva valutazione di novità e decisività della prova - non è possibile operare un frazionamento del contenuto della richiesta tenendo conto di una sola parte delle richieste istruttorie formulate dall'imputato (Sez. 6, n. 20676 del 13/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267320, in motivazione).

Nel caso di specie, va quindi rilevato - secondo quanto argomentato dalla Corte territoriale - come uno dei testi indicati nella richiesta (ovvero [OSCURATO:PERSONA]) non sia stato escusso nel corso del dibattimento, conseguendone che non è ravvisabile ex post il carattere di novità e decisività della relativa testimonianza; risultando altresì, come si ricava dal tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, che anche gli altri testi già indicati dall'imputato non hanno riferito circostanze decisive per la ricostruzione della parte rilevante della dinamica del sinistro, in quanto nessuno di essi ha potuto riferire direttamente in ordine all'investimento della persona offesa (pag.5 della sentenza di primo grado).

Ne consegue che, correttamente, la Corte non ha applicato la riduzione di pena che sarebbe stata conseguente all'ammissione al rito abbreviato.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello inerente alla revoca dell'ordinanza ammissiva del teste [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Sul punto, risulta dagli atti che la revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste è stata operata dal Giudice previa rinuncia all'escussione da parte del pubblico ministero e che il teste medesimo non era presente nella lista testimoniale della difesa.

Ciò posto, va richiamato il principio in forza del quale, in tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848; Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, Poggioli, Rv. 285666); rilevando altresì che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasinneni, Rv. 285722).

Ne consegue che, nel caso di specie, non sussistevano profili di violazione di legge processuale suscettibili di essere posti a base del proposto motivo di ricorso.

In ogni caso, costituiva onere della parte impugnante - nell'ottica di una prova di resistenza "anticipata" - fornire elementi chiarificativi in ordine al contributo dichiarativo che avrebbe potuto essere fornito dal suddetto teste alla ricostruzione complessiva del quadro probatorio; elementi che non sono stati forniti connotando comunque il motivo di un vizio di genericità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. In difesa di [OSCURATO:PERSONA] nessuno è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza emessa il 29/04/2021 dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art.589bis cod.pen. - rideterminando la pena nella misura di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, confermando la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre. Era stato ascritto all'imputato di avere - nel percorrere a bordo del proprio motociclo modello Yamaha R1 la strada provinciale n.97 nel Comune di Barberino di Mugello - con violazione delle norme in materia di circolazione stradale e, segnatamente, superando una fila continua di veicoli fermi in coda e violando la segnaletica orizzontale di striscia continua - contributo a cagionare un sinistro in cui era deceduta la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e in cui avevano riportato lesioni personali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (lesioni, a propria volta, guaribili in meno di quaranta giorni e non perseguibili per difetto di querela). In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, la moto con a bordo il Kelleher (quale conducente) e la Blake (quale trasportata) - nell'effettuare una consentita manovra di inversione di marcia in corrispondenza di un tratto con linea di mezzeria tratteggiata - era stata urtata da un scooter [OSCURATO:PERSONA] (condotto da [OSCURATO:PERSONA] e con a bordo [OSCURATO:PERSONA]) proveniente dallo stesso lato originario di marcia, che aveva disarcionato entrambi i passeggeri dell'altro mezzo; in quel mentre, secondo l'ipotesi accusatoria, era sopravvenuto un altro motociclo, ovvero la Yamaha R1 condotta dall'imputato che - procedendo contromano e dopo aver sorpassato veicoli incolonnati - aveva impattato il corpo della Blake causandole le lesioni che ne avevano determinato il decesso. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, sulla base della quale la pubblica accusa aveva dimostrato la responsabilità dell'imputato per il decesso della Blake, dovendosi escludere ipotesi alternative in ordine alla prospettata dinamica dell'urto sopra riassunta; con la conseguente sussistenza di una condotta colposa in capo all'imputato, consistente nella violazione dell'art.148 del Codice della Strada. Il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo inerente alla modalità di conduzione del dibattimento - con specifico riferimento agli esami testimoniali - da parte del giudice di primo grado, non ravvisando in capo a questi alcuna violazione delle regole attinenti all'assunzione delle testimonianze e comunque ritenendo che vi fosse stato alcun pregiudizio per l'attendibilità dei contributi ricevuti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, con cui la difesa si era lamentata dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti; evidenziando che, se le dichiarazioni non potevano effettivamente essere utilizzate,, non avendo il difensore partecipato alla loro assunzione, era però consentita l'utilizzazione della sentenza emessa nei confronti del Kelleher a seguito di rito abbreviato; evidenziando, comunque, che il giudice aveva raggiunto il proprio convincimento prescindendo dalle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza; ha ritenuto infondato il motivo attinente alle dedotte carenze motivazionali della sentenza impugnata rilevando che - contrariamente alla prospettazione difensiva - non sussisteva alcun contrasto insanabile con la pronuncia resa in sede di giudizio abbreviato da parte del GUP nei confronti del Kelleher. La Corte ha quindi ritenuto infondati i motivi di gravame attinenti alla dedotta illogicità della motivazione e all'errata interpretazione delle risultanze processuali, con specifico riferimento al punto di impatto tra il mezzo condotto dall'imputato e il corpo della vittima nonché alla rilevanza delle indicazioni fornite dagli agenti presenti sui luoghi per monitorare il traffico locale; ha rigettato il motivo inerente alla mancata escussione del Kelleher, evidenziando come la stessa dovesse ritenersi superflua alla luce della citata sentenza di assoluzione emessa dal GUP e non potendo comunque il predetto - caduto a terra dopo l'impatto con la moto condotta dal Colombo - fornire alcun elementt utile per la ricostruzione dell'impatto con la Blake. La Corte ha ritenuto infondata la censura inerente alla richiesta riduzione di pena di un terzo sulla base del presupposto della definibilità del procedimento mediante le forme del rito abbreviato condizionato richiesto dalla difesa ritenendo non ingiustificato l'originario rigetto della richiesta operato dal giudice procedente; ha accolto il motivo inerente alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena nel senso suddetto e concedendo quindi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.601 cod.proc.pen., nonché dell'addii Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Ha dedotto che il decreto di citazione in grado di appello avrebbe presentato molteplici profili di nullità attesa l'omissione dell'avviso della possibilità di chiedere lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza o in camera di consiglio, nell'ambito di avvertenze che sembravano rimandare a un'udienza partecipata e non cartolare; ha dedotto che, in mancanza di ulteriori avvertenze, l'udienza non poteva che essere svolta con la presenza delle parti; conseguendone che la celebrazione nelle forme del rito cartolare aveva violato la possibilità di partecipare attivamente al processo, ponendosi in contrasto con i predetti parametri costituzionali e sovranazionali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 350, nn.5 e 6, cod.proc.pen., in relazione agli artt. 511 e 512 cod.proc.pen.; ha dedotto che, nell'ambito del giudizio, sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dal prevenuto nell'immediatezza del sinistro pure essendo le stesse affette da inutilizzabilità patologica. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 438, 441bis e 442 cod.proc.pen.; ha premesso che la difesa, alla prima udienza dibattimentale, aveva formulato richiesta di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, rigettata dal giudice; ha quindi esposto che i testi indicati nella richiesta erano stati successivamente sentiti, con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] (trasportato sul mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che le dichiarazioni dei testi indicati nell'istanza non erano state ritenute superflue e che la richiesta di rito abbreviato avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente necessità di applicare ex post la riduzione della pena. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.192, comma 5 (sic), cod.proc.pen.; ha dedotto che il principio di libero convincimento del giudice trova un proprio limite nell'obbligo di motivazione con necessità di esclusione degli elementi illegittimamente acquisiti, per cui l'utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto aveva determinato un assoluto vulnus alla correttezza del relativo percorso logico-argomentativo. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art.495, comma 2, cod.proc.pen.; ha dedotto che il giudice di prime cure aveva indebitamente revocato l'ammissione del teste Kelleher, determinando tale revoca un'impossibilità di corretta ricostruzione dei fatti. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la nullità del decreto di citazione in appello e degli atti conseguenti, derivante dalla celebrazione del A tu giudizio di secondb-delie forme del c.d. rito cartolare, pure a seguito di un decreto di citazione che avvertiva l'imputato della sua facoltà di essere presente personalmente; e, in ogni caso e in riferimento alle disposizioni relative alla trattazione cartolare dell'appello, derivante dall'omissione dell'avviso - eventualmente successivo - di richiedere la trattazione in presenza. Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun effettivo vulnus alle prerogative difensive dell'imputato. Sul punto va premesso il richiamo al principio in forza del quale allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). Va quindi rilevato che il giudizio in questione era sottoposto, a tutti gli effetti, alle formalità proprie del rito non partecipato in appello, introdotto per effetto dell'art.23bis d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui efficacia è stata successivamente prorogata sino al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 5duodecies della legge n. 199 del 20227 che ha sostituito l'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; e poi dell'art. 17 del di. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in legge n. 112 del 10 agosto 2023) che aveva prorogato l'ultrattività delle disposizioni processuali sulla trattazione dell'appello e del giudizio di cassazione già dettate nel periodo di emergenza pandemica fino al 15 gennaio 2024, data poi ulteriormente spostata in avanti, al 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11 del d.l. n. 215 del 30 dicembre 2023 (cd. "milleproroghe"), convertito nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, a norma del quale il termine previsto dal citato articolo 94, comma 2, per i giudizi di impugnazione è prorogato fino al 30 giugno 2024. Risulta quindi dagli atti che il decreto di citazione nel giudizio di appello non faceva riferimento alla celebrazione del rito secondo le forme non partecipate (contenendo la citazione dell'imputato per la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'avvertenza che, in mancanza, sarebbe stato giudicato in assenza o in contumacia secondo i presupposti di legge); risulta peraltro, altresì, che la difesa dell'imputato si è successivamente avvalsa delle facoltà conferite dalle disposizioni in tema di rito non partecipatol depositando le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art.23bis, comma 2, I. n.176/2020 e non chiedendo la discussione orale ovvero la comparizione personale dell'imputato secondo quanto previsto dal successivo comma 4. Deve quindi concludersene che alcun pregiudizio è stato, nella fattispecie concreta, determinato per le prerogative difensive della parte e che - quindi - non si ricada in alcuna ipotesi di nullità sanzionabile ai sensi dell'art.178, lett.c), cod. proc. pen.. 3. Il secondo motivo di ricorso - relativo all'asserita utilizzazione di dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del sinistro e quindi affette da inutilizzabilità patologia - è manifestamente infondato in quanto intrinsecamente aspecifico. A tale proposito, va previamente chiarito che - in relazione al disposto dell'art.228, comma 3, cod.proc.pen. - l'ausiliario del giudice può richiedere informazioni alle parti e che le stesse possono essere utilizzate ai fini esclusivi dell'accertamento peritale. Sul punto, va quindi richiamato il consolidato principio in base al quale nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che le suddette dichiarazioni sarebbero state poste a disposizione del consulente del pubblico ministero e quindi, tramite la relazione acquisita al fascicolo del dibattimento, veicolate nel materiale utilizzabile ai fini della decisione; senza, però, che sia stata specificato - in sede di esposizione del motivo - in quale modo tale dichiarazioni si siano riverberate sulle conclusioni dell'ausiliario e, conseguentemente, quale sia stata l'effettiva incidenza delle dichiarazioni medesime sul complessivo percorso argomentativo della sentenza impugnata. In ogni caso, in sede di sentenza di appello - e con punto della sentenza non fatto oggetto di censura - la Corte territoriale ha evidenziato come il percorso argomentativo del Tribunale aveva espresso il proprio convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato sulla base di una motivazione prescindente dalle suddette dichiarazioni, da ritenersi citate in sentenza non strumentalmente rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro )'- La dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo implica la conseguente inammissibilità anche del quarto motivo, nel quale la difesa dell'imputato ha reiterato le censure al percorso argomentativo della sentenza impugnata sempre facendo riferimento alla dedotta utilizzazione delle predette dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto. 4. Con il terzo motivo; la difesa del ricorrente ha contestato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato, già richiesto in sede di udienza preliminare e poi di prima udienza dibattimentale nella forma condizionata all'escussione dei testi Amendola, Fantini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti poi ascoltati - con l'eccezione dell'ultimo - in sede di istruzione dibattimentale. Il motivo è infondato. Parte ricorrente ha censurato la decisione gravata, ritenendo che la Corte territoriale (a tanto non avendo provveduto il Tribunale) - attesa la tempestiva formulazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - avrebbe dovuto applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'ad. 442, cod. proc. pen., riconoscendo, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare (sulla base dei principi enunciati, tra le altre, da Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255261; Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216), vedendosi in una fattispecie processuale tale da determinare l'illegalità della quantificazione della pena (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229174). Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi rilevanti in materia; e, in particolare, di quello in base al quale in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto secondo una valutazione ex ente, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327; Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311); e tenendo altresì conto del fatto che - ai fini della successiva valutazione di novità e decisività della prova - non è possibile operare un frazionamento del contenuto della richiesta tenendo conto di una sola parte delle richieste istruttorie formulate dall'imputato (Sez. 6, n. 20676 del 13/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267320, in motivazione). Nel caso di specie, va quindi rilevato - secondo quanto argomentato dalla Corte territoriale - come uno dei testi indicati nella richiesta (ovvero [OSCURATO:PERSONA]) non sia stato escusso nel corso del dibattimento, conseguendone che non è ravvisabile ex post il carattere di novità e decisività della relativa testimonianza; risultando altresì, come si ricava dal tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, che anche gli altri testi già indicati dall'imputato non hanno riferito circostanze decisive per la ricostruzione della parte rilevante della dinamica del sinistro, in quanto nessuno di essi ha potuto riferire direttamente in ordine all'investimento della persona offesa (pag.5 della sentenza di primo grado). Ne consegue che, correttamente, la Corte non ha applicato la riduzione di pena che sarebbe stata conseguente all'ammissione al rito abbreviato. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello inerente alla revoca dell'ordinanza ammissiva del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Sul punto, risulta dagli atti che la revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste è stata operata dal Giudice previa rinuncia all'escussione da parte del pubblico ministero e che il teste medesimo non era presente nella lista testimoniale della difesa. Ciò posto, va richiamato il principio in forza del quale, in tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271848; Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, Poggioli, Rv. 285666); rilevando altresì che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974; Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasinneni, Rv. 285722). Ne consegue che, nel caso di specie, non sussistevano profili di violazione di legge processuale suscettibili di essere posti a base del proposto motivo di ricorso. In ogni caso, costituiva onere della parte impugnante - nell'ottica di una prova di resistenza "anticipata" - fornire elementi chiarificativi in ordine al contributo dichiarativo che avrebbe potuto essere fornito dal suddetto teste alla ricostruzione complessiva del quadro probatorio; elementi che non sono stati forniti connotando comunque il motivo di un vizio di genericità.
Sentenza Cassazione n. 25893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris