Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 45139/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ,AQ ì [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto avverso il decreto di convalida del sequestro di somme di danaro disposto a suo carico il 3 marzo 2022.

Giova al riguardo premettere che l'Enoma era stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e che, in occasione dell'arresto, egli veniva sottoposto a perquisizione, dapprima personale (in occasione della quale venivano trovati in suo possesso, nella tasca dei pantaloni, 235 euro) indi domiciliare (in occasione della quale, all'interno di un armadio, venivano rinvenuti 2.350 euro); le somme di denaro rinvenute dagli operanti venivano sottoposte a sequestro probatorio.

L'Enoma aveva negato che il denaro gli appartenesse, deducendo in sede di interrogatorio che i 235 euro gli sarebbero stati consegnati dal titolare di un negozio per acquistare sostanze alcoliche, mentre i 2350 euro sarebbero appartenenti al proprietario dell'abitazione che viveva con lui; di qui la ritenuta carenza di legittimazione dell'Enoma a dolersi del sequestro, posta a base del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del riesame da lui proposto.

2. Nell'unico motivo di doglianza, l'Enoma denuncia violazione di legge in ordine alla ravvisata carenza di legittimazione; dopo avere in parte corretto le affermazioni a lui attribuite dai giudici del riesame circa l'appartenenza a terzi delle somme di denaro, il deducente, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, afferma la sua legittimazione a chiedere il riesame pur nell'assunto che le somme sequestrate appartengano a terzi, indicando il suo interesse attuale e concreto nel potere di disposizione sulle somme di denaro predette, rivendicandone la compatibilità con la sua posizione reddituale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, non potendosi dire superata la questione della carenza d'interesse ravvisata dal Tribunale del riesame.

Ed invero, pur a fronte delle precisazioni circa le asserzioni dell'Enoma durante l'interrogatorio, non risulta disattesa l'appartenenza a terzi dei 2.350 euro (non potendo al riguardo assumere rilievo il fatto che il proprietario fosse la [OSCURATO:PERSONA] o altra persona), mentre nulla vi é detto circa i 235 euro che l'indagato sosteneva essergli stati consegnati da un negoziante per l'acquisto di alcolici.

In tale quadro non é dato comprendere, anche per la genericità dell'assunto, quale sia il rilievo della compatibilità delle somme con la posizione reddituale dell'Enoma.

Tanto osservato, deve rammentarsi - richiamando uno degli arresti giurisprudenziali citati nel ricorso - che il soggetto diverso da quello cui le cose sequestrate dovrebbero essere restituite é legittimato ad impugnare purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, dep. 2005, Nita, Rv. 230964); nel caso di specie, non risulta che tale dimostrazione sia stata fornita, non essendo dato comprendere quale sarebbe il potere di disposizione dell'Enoma circa la somma rinvenuta presso il suo alloggio e che egli stesso ha dichiarato appartenere ad altra persona.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ,AQ ì [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto avverso il decreto di convalida del sequestro di somme di danaro disposto a suo carico il 3 marzo 2022. Giova al riguardo premettere che l'Enoma era stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e che, in occasione dell'arresto, egli veniva sottoposto a perquisizione, dapprima personale (in occasione della quale venivano trovati in suo possesso, nella tasca dei pantaloni, 235 euro) indi domiciliare (in occasione della quale, all'interno di un armadio, venivano rinvenuti 2.350 euro); le somme di denaro rinvenute dagli operanti venivano sottoposte a sequestro probatorio. L'Enoma aveva negato che il denaro gli appartenesse, deducendo in sede di interrogatorio che i 235 euro gli sarebbero stati consegnati dal titolare di un negozio per acquistare sostanze alcoliche, mentre i 2350 euro sarebbero appartenenti al proprietario dell'abitazione che viveva con lui; di qui la ritenuta carenza di legittimazione dell'Enoma a dolersi del sequestro, posta a base del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del riesame da lui proposto. 2. Nell'unico motivo di doglianza, l'Enoma denuncia violazione di legge in ordine alla ravvisata carenza di legittimazione; dopo avere in parte corretto le affermazioni a lui attribuite dai giudici del riesame circa l'appartenenza a terzi delle somme di denaro, il deducente, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali, afferma la sua legittimazione a chiedere il riesame pur nell'assunto che le somme sequestrate appartengano a terzi, indicando il suo interesse attuale e concreto nel potere di disposizione sulle somme di denaro predette, rivendicandone la compatibilità con la sua posizione reddituale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, non potendosi dire superata la questione della carenza d'interesse ravvisata dal Tribunale del riesame. Ed invero, pur a fronte delle precisazioni circa le asserzioni dell'Enoma durante l'interrogatorio, non risulta disattesa l'appartenenza a terzi dei 2.350 euro (non potendo al riguardo assumere rilievo il fatto che il proprietario fosse la [OSCURATO:PERSONA] o altra persona), mentre nulla vi é detto circa i 235 euro che l'indagato sosteneva essergli stati consegnati da un negoziante per l'acquisto di alcolici. In tale quadro non é dato comprendere, anche per la genericità dell'assunto, quale sia il rilievo della compatibilità delle somme con la posizione reddituale dell'Enoma. Tanto osservato, deve rammentarsi - richiamando uno degli arresti giurisprudenziali citati nel ricorso - che il soggetto diverso da quello cui le cose sequestrate dovrebbero essere restituite é legittimato ad impugnare purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole (Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, dep. 2005, Nita, Rv. 230964); nel caso di specie, non risulta che tale dimostrazione sia stata fornita, non essendo dato comprendere quale sarebbe il potere di disposizione dell'Enoma circa la somma rinvenuta presso il suo alloggio e che egli stesso ha dichiarato appartenere ad altra persona. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 45139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris