CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 15/11/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia del 28/09/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni tre e mesi quattro dì reclusione, previa riduzione per il rito ed esclusa la recidiva. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo, l'inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità e in particolare la mancata correlazione tra accusa e sentenza, avendo i giudici di entrambi i gradi di merito operato un aumento in continuazione interna laddove era contestato un unico reato, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Quanto al primo profilo, è la stessa difesa a rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897 - 01), in tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l'illecita condotta riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione (conformi, anche se solo incidentalmente: Sez. 3, n. 28437 del 27/05/2021, Rv. 281593 - 01; Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201 - 02). La circostanza, meramente formale, che non sia formalmente contestato l'articolo 81 cpv. cod. pen. appare irrilevante in quanto, come chiarito dalla Corte territoriale, nel capo di imputazione viene chiarito che nell'anno di imposta contestato sono state presentate due distinte dichiarazioni, ai fini IRES e IVA, cui corrispondono due distinte violazioni della legge penale. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, destinando così il motivo di ricorso all'inammissibilità per genericità. 1.2. Quanto al lamentato vizio di motivazione, poi, le censure si presentano come meramente fattuali e volte a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità. La Corte di appello ha valorizzato (pag. 7-8) gli elementi di prova valutati dal giudice di primo grado, sottolineando come i documenti offerti dalla difesa fossero privi di data certa e assolutamente generici nell'indicazione delle prestazioni di fornitura. Con tale motivazione, che appare congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come la Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, abbia fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute nell'atto di appello. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), circostanza avvenuta nel caso di specie, come visto dianzi. Il motivo è pertanto inammissibile. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.