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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 19617/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 23982/2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - • contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1304/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/3/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli avverso la sentenza che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza • ingiunzione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato l'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa a seguito della comunicazione da parte di una banca, che aveva segnalato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato un assegno bancario di C. 10.000 privo della clausola di non trasferibilità, e che effettivamente l'assegno in questione è stato emesso senza la clausola di non trasferibilità, come emerge dal fatto che nell'assegno vi è uno spazio vuoto, sotto il quale è presente la dicitura "linea riservata alla clausola non trasferibile", che nel caso in esame non è stata tuttavia apposta, ha, in sostanza, ritenuto che l'opponente aveva commesso il fatto senza colpa sul rilievo che: - innanzitutto, proprio la dicitura sull'assegno in questione e in maiuscolo "non trasferibile" era idonea a trarre in inganno, specie se si considera che, alla stregua della normativa in vigore dal 2008, gli assegni in circolazione normalmente recano già la clausola "non trasferibile"; - in secondo luogo, tale stampigliatura era idonea a trarre in inganno come dimostrato dal fatto che lo stesso notaio rogante era stato indotto in errore tanto da riportare nel rogito che tale assegno era stato emesso con la clausola di "non trasferibilità"; - lo stesso tribunale, del resto, è incorso in una svista, non avendo rilevato che l'assegno in questione non era un assegno non trasferibile; - anche l'addetto allo sportello della banca, quando l'assegno è stato portato all'incasso, verosimilmente non si è reso conto del fatto che l'assegno era privo della clausola "non trasferibile" tant'è che non lo ha segnalato al cliente benché non vi fosse tenuto; e quest'ultimo rilievo, ha osservato la corte, è concludente poiché il cliente confida nella Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 collaborazione e nel corretto comportamento dell'operatore bancario.

1.3. In definitiva, ha concluso la corte, se si considera che la diligenza che può pretendersi dal negoziatore dell'assegno è la diligenza media e che, addirittura, operatori professionali sono state indotti in errore sulla trasferibilità dell'assegno in questione, deve ritenersi che effettivamente l'appellata abbia dato prova dell'assenza di colpa.

1.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ricorso notificato il 16/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e dell'art. 3 della

I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la colpa dell'opponente senza, tuttavia, considerare che la buona fede esclude la colpevolezza solo in presenza di dati oggettivi e che l'ignoranza in ordine all'infrazione dev'essere incolpevole, e cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza laddove, al contrario, nel caso in esame, l'errore, a fronte dell'evidenza documentale costituito dall'assegno senza la clausola di non trasferibilità, era senz'altro evitabile con la sua semplice lettura senza che fosse a tal fine necessaria una particolare competenza tecnica.

2.2. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l'agente, quando ha negoziato l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, aveva agito senza colpa.

2.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

2.4. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

2.5. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con motivazione tutt'altro che apparente, contraddittoria o perplessa, che [OSCURATO:PERSONA], quando ha negoziato in banca l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, ha agito senza colpa in quanto indotta in errore non solo dalla stampigliatura della clausola "non trasferibile" apposta sull'assegno ma anche dal fatto che lo stesso notaio rogante aveva indicato nel rogito che tale assegno era stato emesso con la clausola di "non trasferibilità", al pari del fatto che perfino l'addetto allo sportello della banca, quando l'assegno è stato portato all'incasso, non si era reso conto del fatto che l'assegno era privo della clausola "non trasferibile" tant'è che non lo ha segnalato al cliente benché non vi fosse tenuto.

2.6. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'agente, in conseguenza di tali circostanze, a lui estranee, era priva di colpa, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che ha di conseguenza assunto, e cioè l'accoglimento dell'opposizione alla sanzione amministrativa inflitta.

In tema di sanzioni amministrative, infatti, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando, come accertato in fatto nel caso in esame, sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass. n. 11977 del 2020).

E la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019 del 2009) che, come visto, nei limiti in cui è ratione temporis configurabile, e cioè per omesso esame di fatti decisivi, è, nella specie, insussistente.

3. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.

5. La Corte, infine, ribadisce che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma /-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

6. P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 23982/2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - • contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1304/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/3/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli avverso la sentenza che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza • ingiunzione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato l'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa a seguito della comunicazione da parte di una banca, che aveva segnalato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato un assegno bancario di C. 10.000 privo della clausola di non trasferibilità, e che effettivamente l'assegno in questione è stato emesso senza la clausola di non trasferibilità, come emerge dal fatto che nell'assegno vi è uno spazio vuoto, sotto il quale è presente la dicitura "linea riservata alla clausola non trasferibile", che nel caso in esame non è stata tuttavia apposta, ha, in sostanza, ritenuto che l'opponente aveva commesso il fatto senza colpa sul rilievo che: - innanzitutto, proprio la dicitura sull'assegno in questione e in maiuscolo "non trasferibile" era idonea a trarre in inganno, specie se si considera che, alla stregua della normativa in vigore dal 2008, gli assegni in circolazione normalmente recano già la clausola "non trasferibile"; - in secondo luogo, tale stampigliatura era idonea a trarre in inganno come dimostrato dal fatto che lo stesso notaio rogante era stato indotto in errore tanto da riportare nel rogito che tale assegno era stato emesso con la clausola di "non trasferibilità"; - lo stesso tribunale, del resto, è incorso in una svista, non avendo rilevato che l'assegno in questione non era un assegno non trasferibile; - anche l'addetto allo sportello della banca, quando l'assegno è stato portato all'incasso, verosimilmente non si è reso conto del fatto che l'assegno era privo della clausola "non trasferibile" tant'è che non lo ha segnalato al cliente benché non vi fosse tenuto; e quest'ultimo rilievo, ha osservato la corte, è concludente poiché il cliente confida nella Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 collaborazione e nel corretto comportamento dell'operatore bancario. 1.3. In definitiva, ha concluso la corte, se si considera che la diligenza che può pretendersi dal negoziatore dell'assegno è la diligenza media e che, addirittura, operatori professionali sono state indotti in errore sulla trasferibilità dell'assegno in questione, deve ritenersi che effettivamente l'appellata abbia dato prova dell'assenza di colpa. 1.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ricorso notificato il 16/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 e dell'art. 3 della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la colpa dell'opponente senza, tuttavia, considerare che la buona fede esclude la colpevolezza solo in presenza di dati oggettivi e che l'ignoranza in ordine all'infrazione dev'essere incolpevole, e cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza laddove, al contrario, nel caso in esame, l'errore, a fronte dell'evidenza documentale costituito dall'assegno senza la clausola di non trasferibilità, era senz'altro evitabile con la sua semplice lettura senza che fosse a tal fine necessaria una particolare competenza tecnica. 2.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l'agente, quando ha negoziato l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, aveva agito senza colpa. 2.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 2.4. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 2.5. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con motivazione tutt'altro che apparente, contraddittoria o perplessa, che [OSCURATO:PERSONA], quando ha negoziato in banca l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, ha agito senza colpa in quanto indotta in errore non solo dalla stampigliatura della clausola "non trasferibile" apposta sull'assegno ma anche dal fatto che lo stesso notaio rogante aveva indicato nel rogito che tale assegno era stato emesso con la clausola di "non trasferibilità", al pari del fatto che perfino l'addetto allo sportello della banca, quando l'assegno è stato portato all'incasso, non si era reso conto del fatto che l'assegno era privo della clausola "non trasferibile" tant'è che non lo ha segnalato al cliente benché non vi fosse tenuto. 2.6. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'agente, in conseguenza di tali circostanze, a lui estranee, era priva di colpa, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che ha di conseguenza assunto, e cioè l'accoglimento dell'opposizione alla sanzione amministrativa inflitta. In tema di sanzioni amministrative, infatti, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando, come accertato in fatto nel caso in esame, sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli Ric. 2021 n. 23982, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass. n. 11977 del 2020). E la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019 del 2009) che, come visto, nei limiti in cui è ratione temporis configurabile, e cioè per omesso esame di fatti decisivi, è, nella specie, insussistente. 3. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. 4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata. 5. La Corte, infine, ribadisce che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma /-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016). 6. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sez
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