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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 31965/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la frazione detentiva semestrale compresa tra il 29 settembre 2023 e il 29 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in un'unica censura, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA], invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, il 5 febbraio 2024, aveva riportato una sanzione disciplinare, per avere posto in essere, unitamente ad altri detenuti, un comportamento intramurario contrario ai doveri d'istituto. [OSCURATO:PERSONA] che il percorso argonnentativo del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini unitari, mirando a verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la frazione detentiva semestrale compresa tra il 29 settembre 2023 e il 29 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in un'unica censura, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA], invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, il 5 febbraio 2024, aveva riportato una sanzione disciplinare, per avere posto in essere, unitamente ad altri detenuti, un comportamento intramurario contrario ai doveri d'istituto. [OSCURATO:PERSONA] che il percorso argonnentativo del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini unitari, mirando a verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11
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