CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-nonché sul controricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro-controricorrente incidentale-Numero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 511/2021depositata il 04/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].distaccata di [OSCURATO:PERSONA] opposizione a un decreto ingiuntivo concui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., gli era stato ingiunto, quale garantedella debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di pagare la somma di euro10.497,93, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta atitolo di corrispettivo della fornitura di merce. L’opponente effettuò ildisconoscimento delle sottoscrizioni contenute nell’accordo commercialeprodotto dall’opposta.Nella resistenza di quest’ultima e all’esito dell’istruttoria, nel corso dellaquale era stata svolta una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, ilTribunale respinse l’opposizione e condannò l’opponente al risarcimentodel danno ex art. 96 c.p.c., ponendo a carico dello stesso le spese di lite eil costo della consulenza tecnica d’ufficio.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadella [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.511/2021 pubblicata il 04.03.2021, in riforma della decisione di primogrado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha regolato le spese deldoppio grado del giudizio e quelle della consulenza tecnica d’ufficio, e hacondannato l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire all’appellante Francescoesecuzione della sentenza di primo grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, èstata ritenuta nulla la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA], pergenericità e indeterminatezza del suo oggetto e per essere la stessa privaNumero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026di indicazione dell’importo massimo garantito, benché relativa aun’obbligazione futura. La Corte d’appello, inoltre, nel disporre larestituzione in favore dell’appellante della somma da quest’ultimocorrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, ha ritenuto cheandasse detratto dalla stessa l’importo delle spese di esecuzione.sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale affidato a un unico motivo.depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEPer ragioni di ordine logico va esaminato per primo il ricorsoincidentale.È infondata l’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata, perasserita sua tardività, dal ricorrente principale.Al riguardo, deve osservarsi che, sulla base del principio dell'interesseall'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte chel'impugnazione principale metta in discussione, come nella specie,l'assetto di interessi derivante dalla sentenza oggetto di censura (cfr., trale altre: Cass., Sez. Un., n. 24627/2007; Cass., Sez. Un., n. 18049/2010;Cass. n. 1879/2018; Cass. n. 5876/2018; Cass. n. 25285/2020; Cass. n.26139/2022; Cass., Sez. Un., n. 8486/2024).Passando, dunque, all’esame dell’unico motivo, esso è rubricato comesegue: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3c.p.c. con riferimento all’art. 1938 c.c. per aver la Corte di Appello diVenezia ritenuto nulla la garanzia fideiussoria sottoscritta dal signorNumero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026Al riguardo, la ricorrente sostiene che, riferendosi l’obbligazione digaranzia all’adempimento del solo accordo commerciale di gruppo in data26.02.2009 ed essendo stata essa assunta da un soggetto che era anchelegale rappresentante della società obbligata principale, non sussistevauna vera terzietà del fideiussore rispetto al soggetto garantito e l’oggettodella garanzia era sempre determinabile.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Al riguardo, deve premettersi che, come già osservato in sede dilegittimità, con la norma di cui all'art. 1938 c.c., nel testo novellato dalla l.n. 154 del 1992, il legislatore ha inteso porre un contemperamentoall’indeterminatezza delle fideiussioni c.d. omnibus con l'obbligo, a pena dinullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito(cfr.: Cass. n. 2492/2017).Detta norma, pur essendo inserita nella disciplina tipica dell’istituto dellafideiussione, introduce un principio generale di garanzia e di ordinepubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanziepersonali atipiche (cfr.: Cass. n. 1520/2010), e non si applica solo allefideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto chené la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione(cfr.: Cass. n. 5951/2014).Riguardo all’ambito di applicabilità dell’art. 1938 c.c., è statoulteriormente chiarito che esso, come emerge dalla stessa congiuntaprevisione dell’obbligazione condizionale, quando parla di garanzia perun’obbligazione futura, allude ad una garanzia che assume come oggettouna obbligazione che il debitore garantito assuma verso il creditore inforza di una fattispecie costitutiva che si deve verificare integralmente infuturo, cioè che al momento della prestazione della garanzia non veda giàesistente i suoi fatti costitutivi. L’art. 1938 c.c., quando allude allaprestazione della garanzia per un’obbligazione futura non intende fareriferimento ad eventuali obbligazioni che lo stesso contratto prevedaNumero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026possano nascere a carico del debitore come conseguenzadell’inadempimento dell’obbligazione garantita, sia essa già esistente almomento della prestazione della garanzia, sia essa sorta coevamente adessa, bensì ad una obbligazione la cui fattispecie costitutiva il rapportopreveda che si possa verificare sulla base del concorso fra un fatto deldebitore ed un fatto del creditore (per esempio, richiesta di concessione diun nuovo credito ulteriore e diverso rispetto a quello esistente al momentodel rilascio della garanzia) oppure di un fatto unilaterale del debitore,nell’uno e nell’altro caso verificabili in un momento successivo edeterminativi di una nuova obbligazione senza alcun collegamento conun’obbligazione esistente al momento della prestazione della garanzia(cfr.: Cass. n. 5423/2022).L’accertamento circa le caratteristiche concrete di una determinataobbligazione, onde stabilire se essa sia o meno da qualificarsi come futuraai fini dell’applicazione dell’art. 1938 c.c., spetta al giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità.Tale accertamento risulta essere stato compiuto dalla Corte d’appello diVenezia, la quale ha affermato la «assoluta genericità e indeterminatezzadel contenuto della garanzia personale» oggetto di causa e ha rilevato chel’obbligazione garantita «è sorta a distanza di circa due anni dalla data delpatto», riferendosi «ad una fornitura di mobili effettuata nel 2011»,sicché, ai fini della validità della garanzia, sarebbe stata necessaria laprevisione dell’importo massimo garantito, in concreto mancante.A fronte di ciò, con il ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto chel’accordo commerciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - contenente, al punto n. 7, laclausola con cui l’odierno ricorrente principale si era reso «garante delbuon fine dei pagamenti relativi alle forniture effettuate dai Venditori e ditutte le altre obbligazioni contenute nel presente atto», con previsione che«la garanzia prestata perdurerà anche dopo la scadenza dell’accordo, finoa quando non saranno state completamente soddisfatte le obbligazioniNumero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026garantite» - riguardava la regolamentazione del «rapporto contrattuale difornitura di merce tra le società del gruppo Euromobil e la [OSCURATO:PERSONA]»(cfr.: controricorso, alle pag. 9 e 10).I profili in virtù dei quali è stata negata dalla parte l’indeterminabilità apriori dei limiti della garanzia sono sostanzialmente due: a) la circostanzache la garanzia stessa riguardi unicamente il pagamento delle mercifornite in forza dell’accordo commerciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) il fatto che,essendo il garante anche legale rappresentante della società garantita, ladeterminazione delle forniture fosse sostanzialmente rimessa alla volontàdel medesimo soggetto (cfr. controricorso, a pag. 23: «Se ordinava merceper 100 sapeva di garantire 100, se ordinava per 1000 sapeva di garantireper 1000. La sua obbligazione, pertanto, non era affatto indeterminata maera, invece, precisamente determinabile, per altro da sé stesso»).Avuto riguardo a quanto precede, in primo luogo deve rilevarsi che, inossequio al principio di specificità dell’impugnazione per cassazione, lasocietà ricorrente incidentale avrebbe avuto l’onere di precisare ilcontenuto dell’accordo commerciale, specificando, in particolare, se leforniture di mobili ivi previste avessero carattere predeterminato esemplicemente diluito nel tempo, ovvero se, nell’ambito di un sostanzialeaccordo quadro, gli ordini fossero rimessi all’iniziativa dell’acquirente,iniziativa che poteva anche essere irregolare, o addirittura mancare, nelcorso di vigenza del rapporto.È evidente, infatti, che tali caratteri avrebbero avuto conseguenze bendiverse ai fini della determinabilità dell’oggetto della garanzia.Tale specificazione manca nel ricorso, e ciò rende il motivo inammissibile.In secondo luogo, poi, proprio dalle deduzioni della parte, sopra riportate,contenute nel controricorso a pag. 23, sembra potersi desumere che lascelta di effettuare o meno degli ordini e l’eventuale determinazionedell’oggetto dei medesimi, pur nell’ambito dell’accordo complessivo,fossero rimessi all’iniziativa discontinua dell’acquirente.Numero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ciò significa che l’obbligazione garantita sarebbe stata destinata a sorgeresoltanto se, e nella misura in cui, uno o più ordini (tra i quali vaannoverato quello per cui è causa) fossero stati effettuati.Alla luce di quanto precede, come esattamente ritenuto dalla Corte dimerito, si verte in un’ipotesi di obbligazione i cui fatti costitutivi, purnell’ambito della cornice costituita dall’accordo commerciale, si sonointeramente verificati successivamente alla prestazione della garanzia,sicché l’obbligazione è stata correttamente considerata futura rispetto alladata di conclusione dell’accordo commerciale medesimo.In relazione a ciò, risulta ininfluente sostenere, in senso contrario rispettoalla decisione della Corte d’appello, che l’obbligazione di pagamentogarantita rientrava nell’accordo commerciale, visto che ciò non impedivadi considerarla futura rispetto ad esso.Parimenti ininfluente risulta il fatto che il garante rivestisse, all’epoca diassunzione della garanzia, anche la qualità di legale rappresentante dellasocietà garantita, visto che tale coincidenza di ruoli avrebbe potuto anchevenir meno in futuro, come d’altronde il ricorrente principale assumeessere di fatto avvenuto (cfr.: controricorso, a pag. 4), e comunquetrattasi pur sempre di soggetti giuridici tra loro del tutto autonomi.Ne deriva che la decisione della Corte territoriale, sotto il profilo intrattazione, deve essere ritenuta corretta.1. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo di esso èrubricato come segue: violazione di legge - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –error in judicando - violazione artt. 336 c.p.c.In particolare, il ricorrente lamenta che la condanna di controparte allarestituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primogrado abbia riguardato solo il capitale e non anche le spese di esecuzione.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge - art.360 comma 1 n. 4 c.p.c. – error in procedendo - violazione dell’art. 112c.p.c.Numero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026In particolare, il ricorrente lamenta che la condanna di controparte allarestituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primogrado non abbia riguardato anche gli interessi, ritualmente richiesti, conconseguente configurabilità di un’omessa pronuncia.I due motivi, da esaminarsi insieme in quanto connessi, sono fondati.Invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondocui, allorché venga riformata in appello una sentenza già posta inesecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione nonsolo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato,ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese delgiudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò aprescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo(cfr.: Cass. n. 25143/2008; Cass. n. 21561/2011; Cass. n. 2135/2016).Inoltre, sempre in sede di legittimità è stato più volte affermato che, intema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione disomme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamentecassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutivariformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti"ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazionedella situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché ilcomportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona omala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire inrilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nellacomune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietàdei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno delpagamento e non da quello della domanda (cfr.: Cass. n. 24475/2019;Cass. n. 28646/2021; Cass. n. 34011/2021).Pertanto, la Corte territoriale ha errato sia nel detrarre le spese diesecuzione dall’importo dovuto in restituzione, sia nell’omettere dipronunciare, accogliendola, sulla domanda di pagamento degli interessi.Numero registro generale 25417/2021Numero sezionale 1732/2026Numero di raccolta generale 23322/2026Data pubblicazione 15/07/2026Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accolto quanto adentrambi i motivi, mentre quello incidentale va disatteso.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Venezia in diversa composizione, perché provveda, inapplicazione dei principi suesposti, sulla domanda dell’appellante direstituzione della somma da lui corrisposta a titolo di rifusione delle spesedella procedura esecutiva sostenute dal creditore in esecuzione dellasentenza di primo grado, nonché sulla domanda di attribuzione degliinteressi. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale erigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso