CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto aggravato (artt. 99, 56, 624 e 625 comma 1 n.2 cod. pen.); di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità (art.495 cod. pen.), dichiarando la nullità della sentenza relativamente alla condanna per violazione di cui all'art. 14 comma 5 ter D.Igs. 286 del 1998. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione perché basata su una dubbia consumazione del reato e una non provata intenzione di commetterlo - è in fatto e reiterativo, nonché manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (pag. 3) con argomentazioni immuni da vizi ha valorizzato la documentazione presente in atti, le dichiarazioni testimoniali rese dall'UPG [OSCURATO:PERSONA] e considerazioni di tipo oggettivo e logico. L'imputato non solo ha riferito un nome ben diverso anche foneticamente dal proprio, ma anche una diversa data di nascita. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile