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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23736/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova ha applicato ex art. 444 c.p.p.a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre di reclusione, per il reato di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di assenza di motivazione, benchè il Tribunale abbia richiamato il contenuto del verbale di sequestro, dell'annotazione di servizio e della denuncia.querela al fine di escludere la ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., nonché per determinare la pena sulla base della giovane età dell'imputato con concessione delle circostanze attenuti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate; - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Genova ha applicato ex art. 444 c.p.p.a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre di reclusione, per il reato di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, avendo l'imputato sviluppato censure in punto di assenza di motivazione, benchè il Tribunale abbia richiamato il contenuto del verbale di sequestro, dell'annotazione di servizio e della denuncia.querela al fine di escludere la ricorrenza di una delle cause ex art. 129 c.p.p., nonché per determinare la pena sulla base della giovane età dell'imputato con concessione delle circostanze attenuti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate; - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 23736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris