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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 45239/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2013 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per: voler dichiarare estinto il reato per prescrizione e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 dicembre 2013, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 30 aprile 2008, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria, di cui ai capi A) e B) della rubrica, commessi nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 12 maggio 2020, e per l'effetto condannato alla pena di giustizia, con applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci ex art. 216, comma 4, L.F. , ratione temporis vigente.

2. Con provvedimento in data 12 febbraio 2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato la non esecutività nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza n. 9546/2013, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 9 dicembre 2013, e ne ha sospeso l'esecuzione, con nuova decorrenza dei termini per proporre impugnazione.

3. Con il ricorso per cassazione nell'interesse di Calvani, presentato in data 2 aprile 2019, il difensore ha articolato undici motivi di impugnazione, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo e il secondo motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione con riferimento all'operata valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], integranti la prova fondamentale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del Calvani.

2.3. Con il terzo e il quarto motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 2, n. 2., L.F. e il vizio di motivazione, da travisamento della prova, quanto alla qualificazione come gestorie delle condotte tenute dal Calvani e, comunque, quanto all'attribuzione ad esso di comportamenti direttivi in seno alla società.

2.4. Con il quinto e il sesto motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 L.F., e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed in ordine alla prova della riconducibilità delle condotte di sottrazione/distruzione delle scritture contabili all'imputato ricorrente.

2.5. Con il settimo e l'ottavo motivo si eccepiscono la violazione dell'art.157 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al rilievo della prescrizione del reato ascritto al Calvano, maturata in data anteriore al 9 dicembre 2013, posto che non si poteva ritenere riconosciuta ed applicata la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F.

2.6. Con il nono, il decimo e l'undicesimo motivo si censura, dolendosi della violazione degli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, perché non mitigato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e perché iniquo anche con riferimento all'individuazione della pena base.

3. Con memoria in data 15 settembre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

4. Con memoria in data 21 settembre 2021, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 settembre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo nuovo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 216, comma 4, L.F., ha eccepito l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per prescrizione.

Infatti, quand'anche riconosciuta ed applicata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., i delitti di bancarotta contestati e ritenuti si sono estinti il 12 febbraio 2019, essendo spirato a quella data il termine massimo di loro prescrizione.

2. Nel caso di specie, al di là delle doglianze proposte, tutte inammissibili salvo quella articolata con il motivo nuovo, deve, infatti, osservarsi che al ricorrente sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., di modo che, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, appare comunque necessario esaminare il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio, in quanto illegalmente determinato in riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari.

Ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso.

Ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale - vista la già perfezionatasi causa estintiva - non è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità al lume del principio di diritto di cui alla sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2013 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per: voler dichiarare estinto il reato per prescrizione e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 dicembre 2013, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 30 aprile 2008, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria, di cui ai capi A) e B) della rubrica, commessi nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 12 maggio 2020, e per l'effetto condannato alla pena di giustizia, con applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci ex art. 216, comma 4, L.F. , ratione temporis vigente. 2. Con provvedimento in data 12 febbraio 2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato la non esecutività nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza n. 9546/2013, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 9 dicembre 2013, e ne ha sospeso l'esecuzione, con nuova decorrenza dei termini per proporre impugnazione. 3. Con il ricorso per cassazione nell'interesse di Calvani, presentato in data 2 aprile 2019, il difensore ha articolato undici motivi di impugnazione, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione con riferimento all'operata valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], integranti la prova fondamentale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del Calvani. 2.3. Con il terzo e il quarto motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 2, n. 2., L.F. e il vizio di motivazione, da travisamento della prova, quanto alla qualificazione come gestorie delle condotte tenute dal Calvani e, comunque, quanto all'attribuzione ad esso di comportamenti direttivi in seno alla società. 2.4. Con il quinto e il sesto motivo sono denunciati il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 L.F., e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed in ordine alla prova della riconducibilità delle condotte di sottrazione/distruzione delle scritture contabili all'imputato ricorrente. 2.5. Con il settimo e l'ottavo motivo si eccepiscono la violazione dell'art.157 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine al rilievo della prescrizione del reato ascritto al Calvano, maturata in data anteriore al 9 dicembre 2013, posto che non si poteva ritenere riconosciuta ed applicata la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F. 2.6. Con il nono, il decimo e l'undicesimo motivo si censura, dolendosi della violazione degli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, perché non mitigato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e perché iniquo anche con riferimento all'individuazione della pena base. 3. Con memoria in data 15 settembre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha chiesto la trattazione orale del ricorso. 4. Con memoria in data 21 settembre 2021, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 settembre 2021, l'[OSCURATO:PERSONA] ha articolato un motivo nuovo, con il quale, denunciando la violazione dell'art. 216, comma 4, L.F., ha eccepito l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per prescrizione. Infatti, quand'anche riconosciuta ed applicata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma 1, L.F., i delitti di bancarotta contestati e ritenuti si sono estinti il 12 febbraio 2019, essendo spirato a quella data il termine massimo di loro prescrizione. 2. Nel caso di specie, al di là delle doglianze proposte, tutte inammissibili salvo quella articolata con il motivo nuovo, deve, infatti, osservarsi che al ricorrente sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., di modo che, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, appare comunque necessario esaminare il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio, in quanto illegalmente determinato in riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari. Ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso. Ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale - vista la già perfezionatasi causa estintiva - non è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità al lume del principio di diritto di cui alla sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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