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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 35043/2021

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la 5equent ORDINANZA sul ricorso 12033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E RIASSICURAZIONE in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]: 2021 - ricorrente - 1569 contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: 12033/2019 Il Tribunale di Catania, all'esito di un giudizio celebrato con rito sommario, con ordinanza dell'i febbraio 2016 condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 10.329,14, oltre interessi, in relazione alla responsabilità del broker [OSCURATO:PERSONA] - che aveva illecitamente trattenuto tale somma costituente invece il premio per l'anno 2006 del contratto assicurativo stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -, avendo [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto titolo esecutivo a seguito di un altro giudizio sfociato nella sentenza n. 6881/2011 del medesimo Tribunale di Catania, ma non avendo potuto recuperare da lui il dovuto mediante l'esecuzione forzata. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d'appello di Catania lo rigettava con sentenza del 6 dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, da cui [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il motivo proposto con il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 110, terzo comma, 112, terzo comma, 115 d.lgs. 209/2005, 2 e 9 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19 "sotto il duplice profilo dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente della (sic) conoscenza del fatto e dell'inesistenza del beneficium excussionis".

L'attuale ricorrente avrebbe eccepito tempestivamente la maturata prescrizione.

Il giudice d'appello ha ritenuto però applicabile l'articolo 2946 c.c., e altresì reputato che, per la sussidiarietà dell'obbligazione, in forza del principio del beneficium excussionis, presupposto necessario era il riconoscimento giudiziale del danno per poter agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Invece l'articolo 115 d.lgs. 209/2005 non menziona un riconoscimento giudiziale del danno, in quanto il rapporto tra il danneggiato e il danneggiante (qui il broker Bianchi) è contrattuale e dunque estraneo alla posizione dell'attuale ricorrente.

Ma il rapporto tra quest'ultima e [OSCURATO:SOCIETA] è ex lege; e infatti l'articolo 9 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19 regola il risarcimento del Fondo.

Da tale articolo 9 ("dal contesto letterale") deriverebbe l'applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2947 c.c.: premesso che la decorrenza coincide con la conoscenza dell'evento, detto articolo 9 prevede la produzione di documentazione attestante l'asserito illecito per consentire a [OSCURATO:PERSONA] dapprima di accertare che il broker non avesse risarcito, avendo "mancata copertura assicurativa", e poi di risarcire.

Ciò confermerebbe la non necessità di accertamento giurisdizionale dell'evento dannoso per chiedere l'intervento dell'attuale ricorrente, e che quindi non occorrerebbe "dimostrare l'incapienza del patrimonio del danneggiante", con conseguente inesistenza del bene ficium excussionis. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti una obbligazione sussidiaria/aggiuntiva alla garanzia principale: le due obbligazioni sarebbero collegate ma autonome, e "l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] è preallarmato solo.., nell'ipotesi in cui l'illecito... non sia fornito di adeguata copertura assicurativa"; l'accertamento di ciò, ad avviso della ricorrente, non obbliga a "verificare preventivamente la consistenza patrimoniale del danneggiante, né richiede il suo accertamento giudiziale", come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto il riscatto della polizza nel 2007, quando "apprendeva dalla [OSCURATO:PERSONA].ni l'esistenza di un minor importo maturato al lordo delle imposte". [OSCURATO:SOCIETA] pertanto avrebbe conosciuto l'esistenza del danno nel 2007; nonostante ciò aveva chiesto all'attuale ricorrente il risarcimento ai sensi del citato articolo 9 solo il 23 maggio 2014, adducendo elementi non necessari (l'accertamento giurisdizionale e la inconsistenza del patrimonio del broker Bianchi).

2. Tutte queste argomentazioni sono radicalmente irrilevanti, in quanto la prescrizione, nella fattispecie, non è quinquennale, bensì decennale, e tra ilC 2007 e il 2014 intercorrono sette anni: vale a dire, il termine prescrizionale, anche se fosse fondato tutto quel che prospetta il ricorso, non sarebbe stato consumato.

Cass. sez. 3, 24 gennaio 2020 n. 1575 ha infatti espressamente chiarito che il diritto al risarcimento dei danni, causati da un broker assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di una obbligazione derivante dalla legge (di recente, un altro caso di prescrizione decennale trattandosi di obbligazione ex lege è stato riconosciuto - si nota meramente ad abundantiam - da Cass. sez. 3, 11 novembre 2015 n. 22978).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delka ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3400, di cui C 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. rz Così deciso in Roma il 26 maggio 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la 5equent ORDINANZA sul ricorso 12033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E RIASSICURAZIONE in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]: 2021 - ricorrente - 1569 contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: 12033/2019 Il Tribunale di Catania, all'esito di un giudizio celebrato con rito sommario, con ordinanza dell'i febbraio 2016 condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 10.329,14, oltre interessi, in relazione alla responsabilità del broker [OSCURATO:PERSONA] - che aveva illecitamente trattenuto tale somma costituente invece il premio per l'anno 2006 del contratto assicurativo stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -, avendo [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto titolo esecutivo a seguito di un altro giudizio sfociato nella sentenza n. 6881/2011 del medesimo Tribunale di Catania, ma non avendo potuto recuperare da lui il dovuto mediante l'esecuzione forzata. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d'appello di Catania lo rigettava con sentenza del 6 dicembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, da cui [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il motivo proposto con il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 110, terzo comma, 112, terzo comma, 115 d.lgs. 209/2005, 2 e 9 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19 "sotto il duplice profilo dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione decorrente della (sic) conoscenza del fatto e dell'inesistenza del beneficium excussionis". L'attuale ricorrente avrebbe eccepito tempestivamente la maturata prescrizione. Il giudice d'appello ha ritenuto però applicabile l'articolo 2946 c.c., e altresì reputato che, per la sussidiarietà dell'obbligazione, in forza del principio del beneficium excussionis, presupposto necessario era il riconoscimento giudiziale del danno per poter agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Invece l'articolo 115 d.lgs. 209/2005 non menziona un riconoscimento giudiziale del danno, in quanto il rapporto tra il danneggiato e il danneggiante (qui il broker Bianchi) è contrattuale e dunque estraneo alla posizione dell'attuale ricorrente. Ma il rapporto tra quest'ultima e [OSCURATO:SOCIETA] è ex lege; e infatti l'articolo 9 d.m. 30 gennaio 2009 n. 19 regola il risarcimento del Fondo. Da tale articolo 9 ("dal contesto letterale") deriverebbe l'applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2947 c.c.: premesso che la decorrenza coincide con la conoscenza dell'evento, detto articolo 9 prevede la produzione di documentazione attestante l'asserito illecito per consentire a [OSCURATO:PERSONA] dapprima di accertare che il broker non avesse risarcito, avendo "mancata copertura assicurativa", e poi di risarcire. Ciò confermerebbe la non necessità di accertamento giurisdizionale dell'evento dannoso per chiedere l'intervento dell'attuale ricorrente, e che quindi non occorrerebbe "dimostrare l'incapienza del patrimonio del danneggiante", con conseguente inesistenza del bene ficium excussionis. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti una obbligazione sussidiaria/aggiuntiva alla garanzia principale: le due obbligazioni sarebbero collegate ma autonome, e "l'intervento della [OSCURATO:PERSONA] è preallarmato solo.., nell'ipotesi in cui l'illecito... non sia fornito di adeguata copertura assicurativa"; l'accertamento di ciò, ad avviso della ricorrente, non obbliga a "verificare preventivamente la consistenza patrimoniale del danneggiante, né richiede il suo accertamento giudiziale", come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto il riscatto della polizza nel 2007, quando "apprendeva dalla [OSCURATO:PERSONA].ni l'esistenza di un minor importo maturato al lordo delle imposte". [OSCURATO:SOCIETA] pertanto avrebbe conosciuto l'esistenza del danno nel 2007; nonostante ciò aveva chiesto all'attuale ricorrente il risarcimento ai sensi del citato articolo 9 solo il 23 maggio 2014, adducendo elementi non necessari (l'accertamento giurisdizionale e la inconsistenza del patrimonio del broker Bianchi). 2. Tutte queste argomentazioni sono radicalmente irrilevanti, in quanto la prescrizione, nella fattispecie, non è quinquennale, bensì decennale, e tra ilC 2007 e il 2014 intercorrono sette anni: vale a dire, il termine prescrizionale, anche se fosse fondato tutto quel che prospetta il ricorso, non sarebbe stato consumato. Cass. sez. 3, 24 gennaio 2020 n. 1575 ha infatti espressamente chiarito che il diritto al risarcimento dei danni, causati da un broker assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, si prescrive nel termine ordinario decennale, trattandosi di una obbligazione derivante dalla legge (di recente, un altro caso di prescrizione decennale trattandosi di obbligazione ex lege è stato riconosciuto - si nota meramente ad abundantiam - da Cass. sez. 3, 11 novembre 2015 n. 22978). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delka ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3400, di cui C 200 per gli esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. rz Così deciso in Roma il 26 maggio 2021 Il