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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30132/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CHRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/200C) avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminando di conseguenza la pena.

L'imputato deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato.

Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pp. 3-4 sent. imp.), dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CHRISTIAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/200C) avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminando di conseguenza la pena. L'imputato deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pp. 3-4 sent. imp.), dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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