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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35957/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 17/12/2021 il Tribunale di Venezia, adito in sede di riesame, rigettava l'impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva applicato alla predetta la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata in ordine al reato di associazione a delinquere pluriaggravata ed altro,

2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagata propone due ricorsi per cassazione.

2.1. Con un primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 292 comma 2) lett. c) e 309 comma 9 c.p.p.

Deduce che l'ordinanza genetica quanto alla specifica posizione della ricorrente presentava una motivazione totalmente carente basata su mere clausole di stile in quanto il G.I.P. che aveva valutato unitariamente le posizioni di più indagati ed in riferimento alla ricorrente, soggetto incensurato, si era limitata a richiamare del tutto genericamente la spiccata pericolosità desumibile dalle modalità e circostanze con cui erano stati consumati i reati, nulla chiarendo con riferimento alla specifica posizione della predetta.

2.2. Con il secondo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono formula due motivi.

Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di associazione a delinquere contestato.

Deduce che il tribunale non aveva valutato la insussistenza di significativi elementi idonei a comprovare la sua compartecipazione all' associazione a delinquere di cui al capo 1) non essendo emersi elementi idonei a dimostrare che la stessa fosse consapevole dell' esistenza dell' associazione e che le sue condotte fossero finalizzate ad agevolare l' associazione e non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva escluso che l' indagata era stata spinta, nel commettere le condotte contestate, da un mero tornaconto personale Con il secondo motivo rileva violazione di legge in relazione all' art. 275 c.p.p.

Lamenta, altresì, che la motivazione era gravemente carente in tema di esigenze cautelari specie in considerazione del fatto che difettava ogni indicazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati in ragione della infondatezza, talvolta manifesta, delle censure proposte.

2. Ritiene questa Corte che, come condivisibilmente ritenuto dai giudici del riesame, l'ordinanza genetica quanto alle esigenze cautelari non contiene una motivazione meramente apparente e sostanzialmente inesistente bensì una motivazione generica e succinta ma, comunque, sussistente che il Tribunale ha integrato nell' esercizio dei poteri di sua competenza.

Non può trascurarsi la circostanza che il G.I.P. ha motivato con riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati riguardanti l'indagata di cui ai capi 2) (associazione a delinquere pluriaggravata), 3) (concorso in tentata estorsione pluriaggravata), 18) (tentata rapina pluriaggravata), 21) (rapina pluriaggravata) e 55) (detenzione di arma Rugger 357 Magnum), individuando le esigenze cautelari e la misura adeguata muovendo da tali dati obbiettivi, operando, quindi, una valutazione cumulativa anche con riferimento alla posizione di altri coindagati.

Deve, quindi, ritenersi che la motivazione dell'ordinanza cautelare de qua ha un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio da parte del G.I.P. di una autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, avendo ritenuto evidentemente recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa ed in questa sede richiamati, quali, ad esempio, l'incensuratezza della stessa dato in sé privo di rilievo alcuno a fronte della estrema gravità dei fatti desumibile dalla circostanza che la stessa è risultata fare parte di una associazione armata e soggetto nella disponibilità di armi per conto del sodalizio.

Invero anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272596 —

01. Fatti tali premesse deve, in conclusione, affermarsi che il provvedimento impugnato si appalesa immune da censure risultando più che adeguatamente ricostruita la sussistenza di esigenze cautelari di rilevanza tale da giustificare la massima misura custodiale.

3. Osserva, quindi, la Corte che con le censure di cui al primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza solamente in ordine al reato di cui al capo 2) della incolpazione provvisoria , senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie, l'indagata si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).

In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

Invero i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittucsa della ricorrente quanto all' appartenenza al sodalizio in questione ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, ricostruito attraverso una informativa di P.G. basata su un ingente materiale captativo evidenziando, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, che la Stecca aveva svolto la funzione di fiancheggiatrice dell' associazione ricoprendo spesso il ruolo di autista per il compimento di gravi reati predatori, concorrendo in numerosi reati fine ed, in particolare, ha rilevato come la stessa avesse avuto un centrale nella detenzione di un arma per conto del sodalizio.

Contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla difesa risultano chiarite, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, le ragioni della sussistenza di un grave quadro indiziario attestante l'adesione consapevole della Stecca alle azioni del gruppo criminoso ed alla vita dello stesso.

Del tutto generiche ed aspecifiche ed in quanto tali inammissibili sono da ritenere, infine, le censure formulate con il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato a fronte di una motivazione congrua ed adeguata in punto di esigenze cautelari.

3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-te, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 17/12/2021 il Tribunale di Venezia, adito in sede di riesame, rigettava l'impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva applicato alla predetta la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata in ordine al reato di associazione a delinquere pluriaggravata ed altro, 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagata propone due ricorsi per cassazione. 2.1. Con un primo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 292 comma 2) lett. c) e 309 comma 9 c.p.p. Deduce che l'ordinanza genetica quanto alla specifica posizione della ricorrente presentava una motivazione totalmente carente basata su mere clausole di stile in quanto il G.I.P. che aveva valutato unitariamente le posizioni di più indagati ed in riferimento alla ricorrente, soggetto incensurato, si era limitata a richiamare del tutto genericamente la spiccata pericolosità desumibile dalle modalità e circostanze con cui erano stati consumati i reati, nulla chiarendo con riferimento alla specifica posizione della predetta. 2.2. Con il secondo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] vengono formula due motivi. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di associazione a delinquere contestato. Deduce che il tribunale non aveva valutato la insussistenza di significativi elementi idonei a comprovare la sua compartecipazione all' associazione a delinquere di cui al capo 1) non essendo emersi elementi idonei a dimostrare che la stessa fosse consapevole dell' esistenza dell' associazione e che le sue condotte fossero finalizzate ad agevolare l' associazione e non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva escluso che l' indagata era stata spinta, nel commettere le condotte contestate, da un mero tornaconto personale Con il secondo motivo rileva violazione di legge in relazione all' art. 275 c.p.p. Lamenta, altresì, che la motivazione era gravemente carente in tema di esigenze cautelari specie in considerazione del fatto che difettava ogni indicazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati in ragione della infondatezza, talvolta manifesta, delle censure proposte. 2. Ritiene questa Corte che, come condivisibilmente ritenuto dai giudici del riesame, l'ordinanza genetica quanto alle esigenze cautelari non contiene una motivazione meramente apparente e sostanzialmente inesistente bensì una motivazione generica e succinta ma, comunque, sussistente che il Tribunale ha integrato nell' esercizio dei poteri di sua competenza. Non può trascurarsi la circostanza che il G.I.P. ha motivato con riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati riguardanti l'indagata di cui ai capi 2) (associazione a delinquere pluriaggravata), 3) (concorso in tentata estorsione pluriaggravata), 18) (tentata rapina pluriaggravata), 21) (rapina pluriaggravata) e 55) (detenzione di arma Rugger 357 Magnum), individuando le esigenze cautelari e la misura adeguata muovendo da tali dati obbiettivi, operando, quindi, una valutazione cumulativa anche con riferimento alla posizione di altri coindagati. Deve, quindi, ritenersi che la motivazione dell'ordinanza cautelare de qua ha un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio da parte del G.I.P. di una autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, avendo ritenuto evidentemente recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa ed in questa sede richiamati, quali, ad esempio, l'incensuratezza della stessa dato in sé privo di rilievo alcuno a fronte della estrema gravità dei fatti desumibile dalla circostanza che la stessa è risultata fare parte di una associazione armata e soggetto nella disponibilità di armi per conto del sodalizio. Invero anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272596 — 01. Fatti tali premesse deve, in conclusione, affermarsi che il provvedimento impugnato si appalesa immune da censure risultando più che adeguatamente ricostruita la sussistenza di esigenze cautelari di rilevanza tale da giustificare la massima misura custodiale. 3. Osserva, quindi, la Corte che con le censure di cui al primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza solamente in ordine al reato di cui al capo 2) della incolpazione provvisoria , senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, l'indagata si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Invero i giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittucsa della ricorrente quanto all' appartenenza al sodalizio in questione ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, ricostruito attraverso una informativa di P.G. basata su un ingente materiale captativo evidenziando, con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, che la Stecca aveva svolto la funzione di fiancheggiatrice dell' associazione ricoprendo spesso il ruolo di autista per il compimento di gravi reati predatori, concorrendo in numerosi reati fine ed, in particolare, ha rilevato come la stessa avesse avuto un centrale nella detenzione di un arma per conto del sodalizio. Contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla difesa risultano chiarite, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, le ragioni della sussistenza di un grave quadro indiziario attestante l'adesione consapevole della Stecca alle azioni del gruppo criminoso ed alla vita dello stesso. Del tutto generiche ed aspecifiche ed in quanto tali inammissibili sono da ritenere, infine, le censure formulate con il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato a fronte di una motivazione congrua ed adeguata in punto di esigenze cautelari. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-te, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a
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